Accessori aftermarket x motocicli.

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rantolo12
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Accessori aftermarket x motocicli.

Messaggio da rantolo12 » 19/04/2011, 21:28

Buonasera. E' ormai troppo tempo che sento teorie/pareri/leggende su tutto quello che riguarda gli accessori x motocicli.
Io sono un motociclista e ho cambiato parecchi componenti quali, portatarga, specchi, pedane, frecce e terminale. Tutti i componenti sono regolarmente marchiati e omologati, ma nonostante questo, mi fanno notare alcune cose che ritengo non completamente chiare. Il portatarga originale, è la parte più sporgente della moto, mentre con quello nuovo, che è molto più corto, ha la targa che ha l'inclinazione dalla legge richiesta (30°) ma è leggermente più interno rispetto la ruota posteriore. Potrei essere multato? La targa, essendo stata tolta dalla sua sede originale è stata poi fissata con delle normalissime viti e relativi bulloni. Qualcuno mi dice che dovrebbe essere rivettata e non avvitata......sono in multa? Il portatarga originale è un pezzo di plastica fisso, mentre quello nuovo, ha l'inclinazione regolabile. Mi dicono che per essere in regola il portatarga non deve essere regolabile me deve essere fisso. Le viti lo rendono fisso, ma se le svito lo posso regolare. Sarò mica in multa anche qua? Ultima cosa, ma la pià importante. Originariamente, la mia moto ha 2 scarichi alti.....ora ne monto uno singolo basso, omologato e con dbkiller......ma è possibile essere sanzionato perchè la casa ha omologato la moto solo con gli scarichi alti?
Chiedo scusa per le diverse domande, ma io faccio i week end con il terrore di essere fermato. Ah, ultimissima cosa. Ho la visiera del casco nera......anche qui numerose leggende ma nessuna certezza. La si può portare in strada?
Grazie a tutti.


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Re: Accessori aftermarket x motocicli.

Messaggio da ANVU » 20/04/2011, 6:12

Il codice della strada prevede all’art 100 comma 2 che i motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione; l’art. 259 del regolamento definisce le “modalità di installazione delle targhe” comma 1 (alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: punto d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m; punto e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest’ultima disposizione, l’altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m.

Pertanto qualsiasi modifica alle caratteristiche, non solo della targa ma anche dello scarico è sanzionata dall'art 78 del cds, che prevede anche il ritiro della carta di circolazione, da applicare nei casi di modifica strutturale del mezzo (comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione ... ecc. )

Pertanto abbia cura di leggere con attenzione l'art. 236 del Regolamento che indica le modifiche alle caratteristiche costruttive.
La Polizia Locale al servizio dei cittadini :)

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Re: Accessori aftermarket x motocicli.

Messaggio da rantolo12 » 20/04/2011, 11:42

Grazie 1000 del chiarimento. Rimane comunque ancora un dubbio relativo allo scarico. Ho letto il libretto di circolazione e non vengono menzionate specifiche relative alla posizione o al disegno degli scarichi. Non essendo una modifica strutturale, in quanto lo scarico non fa parte del telaio, io penso, nel caso sia regolarmente marchiato e accompagnato da foglio di omologazione, di ritenermi in regola. Se poteste darmi questa conferma, ve ne sarei grato, oltre che sollevato.
grazie ancora.

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Re: Accessori aftermarket x motocicli.

Messaggio da ANVU » 21/04/2011, 14:06

Riportiamo una Circolare del Ministero Infrastrutture e trasporti: "Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997

Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. " L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione.
La Polizia Locale al servizio dei cittadini :)

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