Salve a tutti,
un mese fa circa mi e'stata ritirata la patente dai Carabinieri per violazione art 186 - Fin qui nulla di nuovo salvo il fatto che il prefetto mi ha sospeso la patente per 75 gg pur avendo registrato un tasso alcolemico di 1,40 regalandomi il comma 7 che dice che mi sarei rifiutato di sottopormi al test del "palloncino" cosa invece alla quale mi sono sottoposto volontariamente e come compare anche sul verbale.
Ma la questione e' un'altra, il verbale dei carabinieri presenta a mio giudizio dei vizi di forma o difetto di condizione di procedibilita'
Qui vorrei chiedere a chi a passato come questa "bella avventura" la composizione del verbale di accertamento.
Mi spiego: a me e' stato rilasciato il primo VERBALE DI ELEZIONE A DOMICILIO,NOMINA DEL DIFENSORE,RICEVUTA DELLA PATENTE E AFFIDAMENTO DEL VEICOLO.
In questo documento manca innanzitutoo il NR DEL VERBALE e non c'e' alcun riferimento alla possibilita' di impugnare il procedimento(ricorso)-
Sembra un fac simile con l'intestazionen del Comando corretta a penna.
Inoltre mi hanno rilasciato il VERBALE DI ACCERTAMNETO URGENTE SULLE PERSONE che leggendo a posteriori una postilla in fondo non avrebbero dovuto farlo.
Chiedo, ma dove caxxo sta' il classico verbale di accertamento numerato?
Il decreto prefettizio di sospensione mi verra' notificato in seguito dalla Questura delegata ma non penso abbia a che fare con il primo verbale che dovrebbe gia' essere una notofica per procedere contro la violazione dell'art 186 (penale)-
Ringrazio fin d'ora tutti quanti potranno darmi preziose indicazioni.
Aiuto chiarimenti verbale contestazione violazione art 186
Commenta insieme a noi il Nuovo Codice della Strada. Se hai ricevuto una multa e vorresti fare ricorso guarda qui. Tantissimi casi on line!
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Questo scritto mi ha mandato in confusione
Messaggio da franceves » 27/08/2006, 21:57
In caso di accertata violazione all’art. 186 del Codice della strada, si deve ritenere prevalente la specialità del codice della strada rispetto ad altre leggi di carattere generale e quindi redigere il verbale di contestazione oppure il codice di procedura penale, trattandosi di reato, prevale sul codice della strada.
Il problema è apertissimo e da queste pagine proviamo a dare un utile contributo alla causa.
Dell’argomento se ne è occupato specificatamente l’Isp. Massimo Ferrughelli della Polizia Municipale di Tortona, il quale muove considerazioni tecniche di primissimo livello.
___________________________________________________________________
Premesso che che attualmente vengono ancora sollevati dubbi procedurali per quanto riguarda la redazione degli atti, l’art. 186 è univocamente considerato reato la cui competenza è del Tribunale, quindi la procedura è dettata dal C.P.P.
Ricorre spesso il dubbio per quanto riguarda la necessità di redigere il verbale di contestazione; ritengo che la contestazione immediata (e quindi la conseguente redazione del verbale ex art. 200 CDS ) sia atto proprio dell’accertamento amministrativo e non di quello penale che non prevede la contestazione della violazione ma l’iter dettato dal Codice di Procedura Penale. Un riferimento a quanto detto potrebbe essere:
Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 1572 Per le violazioni al c. strad. costituenti reato non è richiesto, a norma dell'art. 220 c. strad., l'adempimento della preventiva notificazione dell'addebito ex art. 201 del medesimo codice, che è da rispettare soltanto per le violazioni di carattere non penale.
Per cui ritengo sia necessario procedere con la redazione di:
- verbale di accertamento ( 354/3 CPP ) della violazione di cui all’art. 186 e contestuale ritiro della patente di guida
- SIT da persone informate sui fatti ( se ci sono )
- Verbale affidamento in custodia ( eventualmente )
- verbale elezione domicilio
- verbale di nomina del difensore
- informazione alla persona sul diritto alla difesa ( solo se non provvede alla nomina del difensore)
- annotazione attività di indagine
- comunicazione di reato
Copia della CNR, del verbale di accertamento con la patente di guida e copia del referto medico e/o referto relativo alle analisi andranno inviati ai sensi dell’art. 223 del CDS alla Prefettura per il provvedimento di sospensione ed alla DDT per l’eventuale provvedimento di revisione ex art 128 CDS
Il verbale di accertamento ex 354 C.P.P è un atto tipico, di indagine preliminare oggettiva, di iniziativa della P.G, diretto ad accertare, dopo la commissione del reato, le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato sulla persona e cio’ mediante attività diversa da atti di ispezione personale. Puo’ essere eseguito dagli Uff. di PG ed in caso di necessità ed urgenza anche dagli Ag. di PG ( art. 113 disp. Att. CPP ). Tale verbale sembrerebbe quello piu’ appropriato per documentare gli esiti della prova con etilometro di cui all’art. 379 del reg. di esec. del CDS oppure per descrivere lo stato del soggetto ai fini dell’accertamento del reato
Il principio generale fissato dall’art 55 del CPP dice altresi che “ la PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ergo si dovrebbe procedere ad un sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 CPP al fine che la disponibilità della cosa possa protrarre il reato………”
.Cio’ viene bypassato da quanto disposto dal comma 2 dell’art. 186 del CDS ultimo periodo laddove si legge: il veicolo….puo’ essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore..
L’accertamento dello stato di ebbrezza puo’ essere compiuto sostanzialmente in tre modi:
- sulla base di un esame obiettivo e sulla descrizione dei sintomi
- attraverso accertamento tecnico con strumenti non invasivi
- attraverso accertamento sanitario
Se a seguito esame obiettivo e sintomatologicamente ci sono fondati motivi per ritenere che il soggetto sia sotto l’influenza di alcool , gli Organi di Polizia stradale possono accompagnarlo presso il comando dove hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumento tecnico quale l’etilometro ( art. 186/4 CDS )
Il comma 3 dell’art. 186 del CDS dice che:
“ Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. “
Il classico etilometro, strumento che tutti conosciamo, non è considerato strumento invasivo in quanto non comporta una diminuzione dell’integrità fisica e della sfera di autodeterminazione della persona.
Rispetto della riservatezza a mio modesto parere significa solo che l’accertamento deve avvenire rispettando la pubblica decenza o meglio non è possibile per esempio far spogliare il conducente o farlo sdraiare a terra, ne tanto meno infilargli un ago in vena in quanto non saremmo proprio titolati a farlo
Altresì per l’accompagnamento si vuole precisare che non sono previste dettate norme procedurali in quanto non si tratta di una restrizione della libertà e l’interessato potrebbe anche rifiutarsi di farlo: In questo caso troverebbe applicazione il comma 7 dell’art. 186 del CDS
Si vuole ricordare comunque che l’accertamento con strumenti tecnici ( etilometro debitamente omologato ) va fatto quando:
- è stato fatto accertamento preliminare che ha dato esito positivo ma con apparecchiature portatili che non sono omologate
- in caso di sinistro stradale
- quando sulla base dei comportamenti del conducente si abbia fondato motivo per ritenere che sia sotto l’effetto di alcool
Si precisa che l’esame invasivo del prelievo ematico effettuato tramite certificazione sanitaria è possibile solo in caso di sinistro stradale ovviamente con debita richiesta e previo consenso dell’interessato. Al di fuori di questo caso non è possibile imporre alla persona di sottoporsi ad esame invasivo in quanto in contrasto con l’art. 13 della Costituzione
Riporto una circolare del Commissariato di Trento che dovrebbe avvalorare quanto detto in merito alla non compilazione del Verbale di Contestazione :
omissis…..
Oggetto: Modalità di contestazione delle violazioni riguardanti ipotesi di reato (artt. 186-187-189 ecc.)
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con circolare del 2 dicembre 2004, nel proporre per la Polizia di Stato una nuova versione del fac simile di verbale di contestazione (art. 383 Reg. di esecuzione), rielaborato in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 1° agosto 2003 in materia di circolazione stradale, ha specificato che l’utilizzazione del predetto modello può essere utilizzato esclusivamente per procedere alla contestazione delle violazioni amministrative previste appunto dal Codice della Strada (D.Leg.vo 285/92), dalle legge 13.11.1972 nr. 727 in materia di cronotachigrafo, nonché per tutti gli illeciti amministrativi la cui disciplina procedimentale è riconducibile alla legge 24.11.1981 nr. 689.
Il modello di cui sopra non dovrà mai essere utilizzato per documentare l’accertamento di reati anche se previsti dal codice della strada (artt. 186-187-189 ecc.): in tale ipotesi infatti, come previsto dall’art.220 C.d.S. si applicano le disposizioni degli artt. 347 ss. del codice di procedura penale che impongono all’Organo Accertatore di documentare l’attività d’indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso codice.
In considerazione di quanto sopra precisato, si ritienesi dover suggerire a codesti Comandi di volersi uniformare alle predette disposizioni, ciò anche al fine di evitare un inutile contenzioso davanti al Giudice di Pace avente oggetto opposizioni promosse avverso verbali di contestazioni relativi ad ipotesi di reato. Infatti, in tali casi, il ricorso ex art.205 C.d.S. è inammissibile in quanto l’accertamento della sussistenza di un reato spetta in via esclusiva al giudice penale.
Il Commissario del Governo
(Prefetto A. De Muro)
Riprendendo quanto già detto ovvero che si sostiene il fatto di non compilare il Verbale di contestazione ci si vuole congedare riportando il comma 1 dell’art. 223:
“1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, l’agente o l’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
In pratica l’art. 223 ci dice che noi dobbiamo inviare al prefetto il verbale che abbiamo contestato ex 186!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma se abbiamo seguito l’iter dettato dal C.P.P non avremmo dovuto redigere verbale di contestazione..del resto anche la Cassazione si espressa in merito……E allora che si fa?
Il verbale di contestazione, a mio modesto parere, giustifica solo una cosa: il ritiro della patente di guida a cui noi daremo atto nella compilazione del verbale di accertamento ex 354 CPP…( niente e nessuno ce l’ho impedisce )
Innegabile comunque che molti Comandi redigono ugualmente il verbale di contestazione cerchiando la parola contestazione e sostituendola con la parola accertamento ed ovviamente cancellando le modalità di ricorso; quindi rimangono data, ora, trasgressore, solidale, descrizione della violazione con sintomatologia ….
Cambiando nome correlando il tutto con il CPP questo atto si chiama: VERBALE DI ACCERTAMENTO EX 354 comma 3 .
Massimo FERRUGHELLI
Il problema è apertissimo e da queste pagine proviamo a dare un utile contributo alla causa.
Dell’argomento se ne è occupato specificatamente l’Isp. Massimo Ferrughelli della Polizia Municipale di Tortona, il quale muove considerazioni tecniche di primissimo livello.
___________________________________________________________________
Premesso che che attualmente vengono ancora sollevati dubbi procedurali per quanto riguarda la redazione degli atti, l’art. 186 è univocamente considerato reato la cui competenza è del Tribunale, quindi la procedura è dettata dal C.P.P.
Ricorre spesso il dubbio per quanto riguarda la necessità di redigere il verbale di contestazione; ritengo che la contestazione immediata (e quindi la conseguente redazione del verbale ex art. 200 CDS ) sia atto proprio dell’accertamento amministrativo e non di quello penale che non prevede la contestazione della violazione ma l’iter dettato dal Codice di Procedura Penale. Un riferimento a quanto detto potrebbe essere:
Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 1572 Per le violazioni al c. strad. costituenti reato non è richiesto, a norma dell'art. 220 c. strad., l'adempimento della preventiva notificazione dell'addebito ex art. 201 del medesimo codice, che è da rispettare soltanto per le violazioni di carattere non penale.
Per cui ritengo sia necessario procedere con la redazione di:
- verbale di accertamento ( 354/3 CPP ) della violazione di cui all’art. 186 e contestuale ritiro della patente di guida
- SIT da persone informate sui fatti ( se ci sono )
- Verbale affidamento in custodia ( eventualmente )
- verbale elezione domicilio
- verbale di nomina del difensore
- informazione alla persona sul diritto alla difesa ( solo se non provvede alla nomina del difensore)
- annotazione attività di indagine
- comunicazione di reato
Copia della CNR, del verbale di accertamento con la patente di guida e copia del referto medico e/o referto relativo alle analisi andranno inviati ai sensi dell’art. 223 del CDS alla Prefettura per il provvedimento di sospensione ed alla DDT per l’eventuale provvedimento di revisione ex art 128 CDS
Il verbale di accertamento ex 354 C.P.P è un atto tipico, di indagine preliminare oggettiva, di iniziativa della P.G, diretto ad accertare, dopo la commissione del reato, le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato sulla persona e cio’ mediante attività diversa da atti di ispezione personale. Puo’ essere eseguito dagli Uff. di PG ed in caso di necessità ed urgenza anche dagli Ag. di PG ( art. 113 disp. Att. CPP ). Tale verbale sembrerebbe quello piu’ appropriato per documentare gli esiti della prova con etilometro di cui all’art. 379 del reg. di esec. del CDS oppure per descrivere lo stato del soggetto ai fini dell’accertamento del reato
Il principio generale fissato dall’art 55 del CPP dice altresi che “ la PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ergo si dovrebbe procedere ad un sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 CPP al fine che la disponibilità della cosa possa protrarre il reato………”
.Cio’ viene bypassato da quanto disposto dal comma 2 dell’art. 186 del CDS ultimo periodo laddove si legge: il veicolo….puo’ essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore..
L’accertamento dello stato di ebbrezza puo’ essere compiuto sostanzialmente in tre modi:
- sulla base di un esame obiettivo e sulla descrizione dei sintomi
- attraverso accertamento tecnico con strumenti non invasivi
- attraverso accertamento sanitario
Se a seguito esame obiettivo e sintomatologicamente ci sono fondati motivi per ritenere che il soggetto sia sotto l’influenza di alcool , gli Organi di Polizia stradale possono accompagnarlo presso il comando dove hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumento tecnico quale l’etilometro ( art. 186/4 CDS )
Il comma 3 dell’art. 186 del CDS dice che:
“ Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. “
Il classico etilometro, strumento che tutti conosciamo, non è considerato strumento invasivo in quanto non comporta una diminuzione dell’integrità fisica e della sfera di autodeterminazione della persona.
Rispetto della riservatezza a mio modesto parere significa solo che l’accertamento deve avvenire rispettando la pubblica decenza o meglio non è possibile per esempio far spogliare il conducente o farlo sdraiare a terra, ne tanto meno infilargli un ago in vena in quanto non saremmo proprio titolati a farlo
Altresì per l’accompagnamento si vuole precisare che non sono previste dettate norme procedurali in quanto non si tratta di una restrizione della libertà e l’interessato potrebbe anche rifiutarsi di farlo: In questo caso troverebbe applicazione il comma 7 dell’art. 186 del CDS
Si vuole ricordare comunque che l’accertamento con strumenti tecnici ( etilometro debitamente omologato ) va fatto quando:
- è stato fatto accertamento preliminare che ha dato esito positivo ma con apparecchiature portatili che non sono omologate
- in caso di sinistro stradale
- quando sulla base dei comportamenti del conducente si abbia fondato motivo per ritenere che sia sotto l’effetto di alcool
Si precisa che l’esame invasivo del prelievo ematico effettuato tramite certificazione sanitaria è possibile solo in caso di sinistro stradale ovviamente con debita richiesta e previo consenso dell’interessato. Al di fuori di questo caso non è possibile imporre alla persona di sottoporsi ad esame invasivo in quanto in contrasto con l’art. 13 della Costituzione
Riporto una circolare del Commissariato di Trento che dovrebbe avvalorare quanto detto in merito alla non compilazione del Verbale di Contestazione :
omissis…..
Oggetto: Modalità di contestazione delle violazioni riguardanti ipotesi di reato (artt. 186-187-189 ecc.)
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con circolare del 2 dicembre 2004, nel proporre per la Polizia di Stato una nuova versione del fac simile di verbale di contestazione (art. 383 Reg. di esecuzione), rielaborato in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 1° agosto 2003 in materia di circolazione stradale, ha specificato che l’utilizzazione del predetto modello può essere utilizzato esclusivamente per procedere alla contestazione delle violazioni amministrative previste appunto dal Codice della Strada (D.Leg.vo 285/92), dalle legge 13.11.1972 nr. 727 in materia di cronotachigrafo, nonché per tutti gli illeciti amministrativi la cui disciplina procedimentale è riconducibile alla legge 24.11.1981 nr. 689.
Il modello di cui sopra non dovrà mai essere utilizzato per documentare l’accertamento di reati anche se previsti dal codice della strada (artt. 186-187-189 ecc.): in tale ipotesi infatti, come previsto dall’art.220 C.d.S. si applicano le disposizioni degli artt. 347 ss. del codice di procedura penale che impongono all’Organo Accertatore di documentare l’attività d’indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso codice.
In considerazione di quanto sopra precisato, si ritienesi dover suggerire a codesti Comandi di volersi uniformare alle predette disposizioni, ciò anche al fine di evitare un inutile contenzioso davanti al Giudice di Pace avente oggetto opposizioni promosse avverso verbali di contestazioni relativi ad ipotesi di reato. Infatti, in tali casi, il ricorso ex art.205 C.d.S. è inammissibile in quanto l’accertamento della sussistenza di un reato spetta in via esclusiva al giudice penale.
Il Commissario del Governo
(Prefetto A. De Muro)
Riprendendo quanto già detto ovvero che si sostiene il fatto di non compilare il Verbale di contestazione ci si vuole congedare riportando il comma 1 dell’art. 223:
“1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, l’agente o l’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
In pratica l’art. 223 ci dice che noi dobbiamo inviare al prefetto il verbale che abbiamo contestato ex 186!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma se abbiamo seguito l’iter dettato dal C.P.P non avremmo dovuto redigere verbale di contestazione..del resto anche la Cassazione si espressa in merito……E allora che si fa?
Il verbale di contestazione, a mio modesto parere, giustifica solo una cosa: il ritiro della patente di guida a cui noi daremo atto nella compilazione del verbale di accertamento ex 354 CPP…( niente e nessuno ce l’ho impedisce )
Innegabile comunque che molti Comandi redigono ugualmente il verbale di contestazione cerchiando la parola contestazione e sostituendola con la parola accertamento ed ovviamente cancellando le modalità di ricorso; quindi rimangono data, ora, trasgressore, solidale, descrizione della violazione con sintomatologia ….
Cambiando nome correlando il tutto con il CPP questo atto si chiama: VERBALE DI ACCERTAMENTO EX 354 comma 3 .
Massimo FERRUGHELLI
Messaggio da sicurdany » 28/08/2006, 14:19
Innanzitutto ciao e benvenuto sul forum...
Penso ke linkando tutte quelle "considerazioni" nel tuo secondo post, tu abbia trovato le risposte ke cercavi...
Cmq, se fai 1 ricerca sul forum e su questa sezione nello specifico, trovi altre discussioni in merito.
Penso ke linkando tutte quelle "considerazioni" nel tuo secondo post, tu abbia trovato le risposte ke cercavi...
Cmq, se fai 1 ricerca sul forum e su questa sezione nello specifico, trovi altre discussioni in merito.
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