Alcol nel sangue. Quando troppo?

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chegue
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Messaggio da chegue » 13/12/2004, 15:14

Beh, ti becchi un bel "guida in stato di ebbrezza"! Non so quali siano esattamente le sanzioni però... :-[ :-[
Salentinu nell'anima
Giulia Super 1.6 '72 - Fiat 600D '63 - Fiat 508 balilla 3M '33 - (tra poco non più :-[ ) Fiat 127 '72 :angel - Fiat Panda 750 CL '87 - Opel Tigra 1.6 '95 - Punto I 1.2 85 16v HLX '99 - Yamaha FZR 1000 Ex-Up '90 - Suzuki GSX-R 1100 '92 - Honda CB 400 Four SS '78
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Regulus
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Messaggio da Regulus » 13/12/2004, 20:44

allora, le sanzioni sono per la guida in stato di ebbrezza:

- perdita di 10 punti
- ritiro con sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi
- multa da min. 258 euro a max 1032 euro + eventuale sanzione amministrativa aggiuntiva


dovrebbe essere cosi', o almeno mi pare....

p.s. non ricordo bene, perche' non bevendo non è che mi interessi granche' :P

ciao!

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Messaggio da alexscard » 14/12/2004, 11:34

Regulus ha scritto:allora, le sanzioni sono per la guida in stato di ebbrezza:

- perdita di 10 punti
- ritiro con sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi
- multa da min. 258 euro a max 1032 euro + eventuale sanzione amministrativa aggiuntiva


dovrebbe essere cosi', o almeno mi pare....

p.s. non ricordo bene, perche' non bevendo non è che mi interessi granche' :P

ciao!
sti gran caxxi...

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Messaggio da alexscard » 14/12/2004, 11:37

L'etilometro on line di Stradanove ha calcolato qual è
il tuo tasso di alcolemia (in grammi): 0.551



praticamente bevendomi 5 bicchieri di vino da 130ml a stomaco pieno sono appena sopra al limite..(ma io son 100kg..)

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Messaggio da L'Interista » 14/12/2004, 17:07

Fatto anche io:

L'etilometro on line di Stradanove ha calcolato qual è
il tuo tasso di alcolemia (in grammi): 0.429

Bevendo tre bicchieri di vino a stomaco pieno (non posso di meno :lol: ) il risultato è quello.
Bè, mi consiglia di aspettare due ore prima di guidare, ma se ho capito bene non sono al di sopra del limite previsto dal codice della strada, quindi OK :ok
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Messaggio da Massy » 14/12/2004, 21:31

Manca una cosa all'elenco di Regulus: denuncia penale.

E' uno dei casi in cui si può incorrere nella giustizia penale e non civile.
Pensiamoci 8000 volte prima di metterci al volante con troppo alcool nelle vene. :)
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Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.

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Messaggio da sicurdany » 14/12/2004, 21:34

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

E' 1 dei pochi articoli del C.d.S. dal carattere "PENALE": molti altri sono stati depenalizzati...

Raggiungere la soglia è molto semplice, basta bere proprio poco, x quanto in gioco entrino diversi fattori: costituzione, metabolismo, tempo trascorso dal momento in cui si è bevuto, cosa si è bevuto, abitudine al bere...

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Messaggio da alexscard » 15/12/2004, 12:15

cioè ma..se io esco dalla discoteca e sono sbronzo,non possono farmi il controllo giusto?o meglio possono ma finchè non salgo in macchina non ho fatto niente di illegale..

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Messaggio da matteopi » 15/12/2004, 13:12

Fino quando non metti in moto la macchina sei in regola ma dal primo centimrtro che fai alla guida sei sanzionabile.
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Messaggio da alexscard » 15/12/2004, 13:26

matteopi ha scritto:Fino quando non metti in moto la macchina sei in regola ma dal primo centimrtro che fai alla guida sei sanzionabile.
da quando metti in moto e inserisci la marcia penso(guardando "tutto in famiglia... :lol: )


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