Art. 218: Che significano i 15 giorni?
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Art. 218: Che significano i 15 giorni?
Messaggio da Amedeus » 17/02/2004, 15:17
Messaggio da Filo » 17/02/2004, 16:58
L'unica possibilità, se non avevi mai perso punti, è che tu sia un neopatentato e abbia superato i limiti di velocità di oltre 40 km/h, facendoti così togliere 20 punti in una volta sola e ritirare la patente.
In tale verbale mi veniva comunicato che mi sarebbe stata ritirata la patente.
Questa storia della sospensione non la capisco. In teoria, dovevano ritirarti la patente e tu avresti dovuto rifare tutta la trafila degli esami per ritornarne in possesso. Se la storia della sospensione è reale, allora ti verrà restituita alla fine del periodo, non prima.
...mi ritira la patente per 4 mesi. La storia dei 15 giorni dell'art. 218 come funziona?Secondo voi ho qualche possibilità di farmi restituire la patente?
Ciao.
Messaggio da SicurAUTO » 17/02/2004, 20:43
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limita tamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonch‚ al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte, si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la scrive nei propri registri.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 . Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Messaggio da Filo » 17/02/2004, 21:03
...una violazione per eccesso di velocità il giorno 4/12/03. In tale verbale mi veniva comunicato che mi sarebbe stata ritirata la patente. Poi però non ho più saputo niente fino almeno ad oggi, 17/02/04, giorno in cui finalmente la polizia municipale si presenta a casa mia con l'ordinanza della prefettura...
Dunque in teoria si potrebbe chiedere la restituzione della patente, essendo stati oltrepassati i limiti massimi previsti per legge.
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Ciao.
Messaggio da SicurAUTO » 17/02/2004, 21:15
Veramente io penso che già l'ordinanza fosse arrivata contestualmente al verbale... bisogna vedere cosa si intende.
Io ho ricevuto il verbale di notifica di una violazione per eccesso di velocità il giorno 4/12/03. In tale verbale mi veniva comunicato che mi sarebbe stata ritirata la patente.
Cerco di capirne qualcosa e vi faccio sapere in caso
Messaggio da Amedeus » 17/02/2004, 23:36
Non mi sono spiegato troppo bene nel primo messaggio. In pratica non sono stato fermato e così il verbale mi è stato spedito a casa. Multa per eccesso di velocità, oltre i 40 km orari, conseguente sanzione accessoria:ritiro della patente, persi 10 punti. Ho la patente da un anno e mezzo. Ho chiamato i vigili per sapere se dovevo andare a consegnare il documento ma questi mi hanno detto che bisognava aspettare l'ordinanza di sospensione della prefettura. Questo il 4/12/03. Oggi, 17/02/04, l'ordinanza di sospensione è arrivata e la polizia municipale è venuta a ritirarmi la patente. A quanto risulta dall'ordinanza la multa che mi hanno dato è stata presa in esame in data 23/01/04 dalla prefettura e la risposta è arrivata oggi.
Ho fatto proprio una bella c****a, mi merito tutto questo casino. Di sicuro la prossima volta ci starò attento!!!!!!
Messaggio da Filo » 17/02/2004, 23:46
A me sembra sempre che un qualche tipo di ricorso con richiesta di restituzione della patente sia possibile, anche se penso che Claudio abbia ragione quando dice bisogna capire esattamente cosa si intende con "l'emanare l'ordinanza di sospensione".
...ho chiamato i vigili...mi hanno detto che bisognava aspettare l'ordinanza di sospensione della prefettura.Questo il 4/12/03. Oggi, 17/02/04, l'ordinanza di sospensione è arrivata e la polizia municipale è venuta a ritirarmi la patente...
Ciao.
Messaggio da Massy » 18/02/2004, 2:01
Ha fatto una cavolata, lo hanno punito, ha capito il problema, soffrirà un po' certo il periodo di sospensione, ma credo che la prossima volta andrà più piano.
Forse sono sbagliato io, ma per me gli hanno fatto un favore... (bhè.. oggi mi becco un vaffa, e forse a ragione, ma lo scopo delle leggi è prevenire... dar l'idea di poter far ricorso contro qualsiasi cosa è, permetti, offensivo per chi quelle leggi le rispetta )
Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
Messaggio da Filo » 18/02/2004, 13:25
No, no, nessun vaffa... .
Forse sono sbagliato io, ma per me gli hanno fatto un favore... (bhè.. oggi mi becco un vaffa, e forse a ragione, ma lo scopo delle leggi è prevenire... dar l'idea di poter far ricorso contro qualsiasi cosa è, permetti, offensivo per chi quelle leggi le rispetta )
A parte il fatto che é la legge stessa che in questo caso (forse) prevede la restituzione della patente da parte della Prefettura, non sono certo sostenitore del "ricorso a tutti i costi", soprattutto se non ci sono gli elementi.
Devi considerare che cmq anche se il ricorso fosse possibile certo non sarebbe cosa nè facile, nè tantomeno rapida, senza considerare che la multa dev'essere pagata completamente in ogni caso.
Dunque, dato come stanno le cose, il ricorso non è certo la manna dal cielo ma, se fosse possibile, magari semplificherebbe un pò la questione.
Forse mi sbaglio, ma credo che la lezione sia già arrivata a destinazione e che un domani "qualcuno" farà più attenzione.
Ciao.
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