[Articolo 186] Qual'è la sospensione minima?

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kobaiasci
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[Articolo 186] Qual'è la sospensione minima?

Messaggio da kobaiasci » 27/08/2008, 14:19

Salve a tutti,
In data 15 agosto alle 1.00 circa sono stato sottoposto al test dell'etilometro e sono risultato positivo con i seguenti valori:
0.79 e 0,66.
I carabinieri mi hanno detto che visto il basso tasso alcolico e visto il fatto che non avevo alcun precedente la sospensione della patente sarebbe stata di 15gg.
Parlando con un avvocato, invece, ed effettivamente leggendo l'articolo 186 ho notato che la sospensione prevista e da 3 mesi a 6.
Sul sito della prefettura di roma invece afferma che la sospensione è dai 15gg ai 3 mesi.

( http://www.prefettura.roma.it/Servlet/D ... IDFile=363 )

Qualcuno sa con scurezza a cosa vado incontro?

Seconda domanda: è vera la storia secondo cui se la prefettura non spedisce la notifica entro 15gg dalla ricezione della patente posso fare ricorso?
E se si come?

Vi ringrazio anticipatamente!
Marco


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Re: Articolo 186

Messaggio da Kunta Kinte » 27/08/2008, 21:54

Art.186
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
************************************************************************************************

La prefettura deve emettere il decreto entro x giorni (mi sembrano 60 ma non sono certissimo) ........ per la notifica ha almeno 150 giorni.

Il tempo di emissione e quello di notifica sono cose molto diverse.
Comunque per quanto riguarda i termini di emissione e di notifica non sono certissimo in quanto non mi occupo del settore amministrativo.

Saluti.

kobaiasci
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Re: Articolo 186

Messaggio da kobaiasci » 28/08/2008, 8:08

) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;


Grazie Kunta, infatti la legge è chiara... ma non riesco a capire perchè il carbiniere mi ha detto "15gg". Cosa che ho poi letto anche sul sito della prefettura (vedi link sopra)!
Mi chiedevo se la prefettura stessa avesse una certa libertà di manovra nelle sanzioni rispetto alla legge.
Un altro dubbio: da quando parte il periodo di sospensione della patente? Dalla notifica?
Il tempo di emissione e quello di notifica sono cose molto diverse
Che differenza passa?
Qualcuno sa spiegarmi come posso muovermi?

Thanks

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Re: Articolo 186

Messaggio da ottobre_rosso » 28/08/2008, 10:04

In questa pagina c'e' un recapito telefonico (06 67294704 ) al quale chiedere info riguardo le violazioni C.d.S. artt. 186 - 189. Tentar non nuoce

Il documento PDF che hai linkato sa' un po' di muffa...
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro

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Re: Articolo 186

Messaggio da Kunta Kinte » 28/08/2008, 10:26

kobaiasci ha scritto:
Il tempo di emissione e quello di notifica sono cose molto diverse
Che differenza passa?
Qualcuno sa spiegarmi come posso muovermi?

Thanks
Come detto NON lavoro nell'amministrativa e quindi potrei dire qualche corbelleria......... l'emissione significa che il prefetto il giorno dopo il ritiro della patente emette il decreto di sospensione............ma poi, per vari problemi burocratici, lo stesso ti venga consegnato (quindi notificato) parecchi giorni dopo..........quindi nel periodo ammesso per l'emissione ci stiamo.

Il link che hai postato in effetti è vecchio....... molte norme son cambiate.


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Re: Articolo 186

Messaggio da kobaiasci » 28/08/2008, 10:45

Come detto NON lavoro nell'amministrativa e quindi potrei dire qualche corbelleria......... l'emissione significa che il prefetto il giorno dopo il ritiro della patente emette il decreto di sospensione............ma poi, per vari problemi burocratici, lo stesso ti venga consegnato (quindi notificato) parecchi giorni dopo..........quindi nel periodo ammesso per l'emissione ci stiamo.

Proprio adesso un mio amico avvocato mi ha parlato del fatto che se la patente è stata ritirarta subito,(ovvero il mio caso) entro 5 gg viene consegnata al prefetto che nei successivi 15 gg deve amanare decreto di sospensione ed immediatamente notificarlo. Se il prefetto si pronuncia oltre i termini puoi richiedere la restituzione immediatamente.
Per quello che riguarda invece il periodo di sospensione il prefetto può decidere anche un periodo inferiore ai tre mesi.

Qualcuno conosce fatti del genere?
Aiutoooooooo!!!!!!

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Re: Articolo 186

Messaggio da dami65 » 28/08/2008, 13:00

Ancora un paio di giorni... dopodicchè puoi andare personalmente in Prefettura, all'ufficio patenti e chiedere la restituzione della patente di guida, nella speranza che il Sig. Prefetto o chi per lui, nn abbia deciso di voler notificare la sospensione dove ti vengono comunicati i "reali" giorni di sospensione...

…omissis… Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica…

…a quel punto se nn ti rilasciano SUBITO la tua patente di guida, devi ricorrere davanti al Giudice, presentando un Istanza di rilascio di patente per motivi famigliari, di lavoro, ecc… Visto il tasso alcolico basso, credo proprio che il Giudice accoglierà la tua istanza in attesa di poter discutere la situazione in sede di udienza, che ti verrà notificata presso la tua residenza.

In bocca al Lupo…

La prossima volta, ti consiglio di ricorrere SUBITO (lo stesso giorno) e presentare il ricorso e l’istanza direttamente in cancelleria, lì chiedere un colloquio diretto con il Giudice dove una volta vista l’istanza, sé ci sono i presupposti, il Giudice ti timbrerà il rilascio immediato della patente, che potrai portare personalmente in Prefettura e ritirare la tua patente di guida.

Saluti
Ricordati di adottare, in ogni momento, una guida circostanziata alle condizioni della strada, del tempo e del traffico. Indipendentemente dai valori stabiliti dalla legge, éducati a non metterti alla guida se hai assunto sostanze alcooliche o stupefacenti, anche se in misura minima.

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Re: Articolo 186

Messaggio da ottobre_rosso » 28/08/2008, 13:10

dami65 ha scritto:
La prossima volta, ti consiglio di ricorrere SUBITO (lo stesso giorno) e presentare il ricorso e l’istanza direttamente in cancelleria, lì chiedere un colloquio diretto con il Giudice dove una volta vista l’istanza, sé ci sono i presupposti, il Giudice ti timbrerà il rilascio immediato della patente, che potrai portare personalmente in Prefettura e ritirare la tua patente di guida.

dami, non ho capito su quali basi l'utente avrebbe dovuto presentare subito ricorso... :roll:
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Re: Articolo 186

Messaggio da kobaiasci » 28/08/2008, 13:14

La prossima volta, ti consiglio di ricorrere SUBITO (lo stesso giorno) e presentare il ricorso e l’istanza direttamente in cancelleria, lì chiedere un colloquio diretto con il Giudice dove una volta vista l’istanza, sé ci sono i presupposti, il Giudice ti timbrerà il rilascio immediato della patente, che potrai portare personalmente in Prefettura e ritirare la tua patente di guida.
Speriamo non ci sia una prossima volta :-) ... insomma, tu mi stai dicendo di andare direttamente in prefettura anche della scadenza dei 20gg?
Scusami ma il tutto non mi è chiarissimo:
Con quale giustificazione chiedo che mi venga riconsegnata a patente?
Che significa che il prefetto può disporre che io faccia delle analisi? e di che genere?

Thanks

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Re: Articolo 186

Messaggio da dami65 » 28/08/2008, 13:51

Sè il Prefetto nn ha disposto nuove, che impareremo a seguito di una notifica che riceverai, decorsi i 5 giorni (dalla comunicazione delle autorità alla prefettura) + 15 giorni (dalla notifica prefettizia), la tua patente di guida deve essere rilasciata.
In questo passaggio è affidata all'ufficio patenti presso la Prefettura di competenza che potrà fartela recapitare anche tramite il comando o la stazione dei carabinieri del luogo direttamente presso la tua abitazione...ma ti consiglio di presentarti personalmente, anche perchè così capiamo da subito le loro volontà!!!!!!!!!

saluti
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