RCA – Decreto Bersani
Grazie al decreto Bersani c.d. delle liberalizzazioni, chi compra un’ autovettura (nuova o usata) può usufruire della stessa classe di merito che ha già per un’ altra autovettura, ed inoltre tale diritto è esteso ai componenti della famiglia, presenti nello stato di famiglia. Ovviamente per chi ha già delle auto assicurate con polizze stipulate prima dell’ aprile 2007 non può usufruire di tale decreto e cambiare la classe di merito.
vediamo degli esempi per meglio capire il funzionamento.
- Esempio 1. Se il figlio compra un’ auto ed è nello stesso stato di famiglia dei genitori o del padre o della madre ottiene la stessa classe di merito di questi ultimi pur intestando l’auto a se stesso. Stesso discorso tra coniugi. Se supponiamo che il padre ha una classe 1 e la madre su un’altro auto la classe 8, il figlio può utilizzare l’attestato di merito del padre ottenendo la classe 1.
- Esempio 2. Nel caso in cui si è proprietari di un’ autovettura e si acquista un’altra auto si mantiene la stessa classe di merito utilizzando l’attestato di rischio della polizza relativa alla “vecchia” autovettura, inoltre non vi è l’obbligo di stipulare il contratto con la stessa compagnia, basta presentare l’attestato di rischio presso un qualsiasi intermediario (agente) di una qualsiasi compagnia assicurativa regolarmente operante.
Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio
attraverso il Decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7, c.d. Decreto Bersani, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, al punto n. 2 dell’ art. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007, le trovate in un articolo presente in questo blog.comma 3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
comma 4. L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
comma 4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
fonte - assicuriamocibene