Assicurazioni risarcimenti...

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Jak
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Messaggio da Jak » 11/01/2006, 17:50

:-[ :ooh

..illecito guadagno....

...ci mancava solo questa!

...ed al povero cristo che gli hanno "trattorato" la macchina e magari non può permettersene un'altra, cosa gli vai a dire? Non può avere un "illecito guadagno?

....portare una motosega nel baule è da considere arma impropria?


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Messaggio da Kunta Kinte » 11/01/2006, 19:07

Jak ha scritto::-[ :ooh
...ed al povero cristo che gli hanno "trattorato" la macchina e magari non può permettersene un'altra, cosa gli vai a dire? Non può avere un "illecito guadagno?

....portare una motosega nel baule è da considere arma impropria?
E chi viene sanzionato perchè con la sua auto vecchia inquina?...come se uno provasse gusto a girare con un catorcio di 20 anni. :grr

Se "motoseghi" il perito non è che risolvi molto, casomai sarebbe da segare la testa a chi fa certe leggi........ma visto come la usano........magari manco se ne accorgono. :roll:
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Messaggio da Transistore1 » 11/01/2006, 22:05

Non ne sono molto convinto, anche se non ho certezza di questa mia opinione, perchè è pur vero che, magari per ripararla costa più del valore dell'auto, ma non l'ho detto io di venirmi addosso a chi ha creato il danno. La legge dice che chi arreca un danno è tenuto a risarcirlo, e non si dovrebbe parlare di arricchimento illecito, perchè uno potrebbe dire, scusa, ho ragione ai fini dell'incidente, ed allora gentilmente mi riportate la macchina allo stato precedente al sinistro. Che questo vi costi più del valore dell'auto, questo è un aspetto che a loro non dovrebbe interessare. Perchè potrebbero avanzare qualche pretesa, (ma non è detto), solo nel caso uno non volesse ripararla e magari prendere i soldi e buttarla, ma se uno ha intenzione di ripararla, (ripeto per portarla allo stato precedente), loro hanno il dovere di pagare. Se trovo qualche sentenza in questo senso, mi rifaccio vivo. Saluti a tutti.
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Messaggio da marko » 11/01/2006, 22:19

Kunta Kinte™ ha scritto:
marko ha scritto:scusate e i danni fisici???
Quelli vengono pagati..........anche se c'è stata una notevole diminuzione, negli anni, degli importi riconosciuti a parità di invalidità riportata.
ah...ok..perfetto!! :ok
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Messaggio da Kunta Kinte » 11/01/2006, 22:34

Transistore1 ha scritto:Non ne sono molto convinto, anche se non ho certezza di questa mia opinione, perchè è pur vero che, magari per ripararla costa più del valore dell'auto, ma non l'ho detto io di venirmi addosso a chi ha creato il danno. La legge dice che chi arreca un danno è tenuto a risarcirlo, e non si dovrebbe parlare di arricchimento illecito, perchè uno potrebbe dire, scusa, ho ragione ai fini dell'incidente, ed allora gentilmente mi riportate la macchina allo stato precedente al sinistro. Che questo vi costi più del valore dell'auto, questo è un aspetto che a loro non dovrebbe interessare. Perchè potrebbero avanzare qualche pretesa, (ma non è detto), solo nel caso uno non volesse ripararla e magari prendere i soldi e buttarla, ma se uno ha intenzione di ripararla, (ripeto per portarla allo stato precedente), loro hanno il dovere di pagare. Se trovo qualche sentenza in questo senso, mi rifaccio vivo. Saluti a tutti.
Come detto esiste una sentenza della corte di cassazione (e non costituzionale).....che però al momento non trovo.........in cui si stabilisce che se la tua auto, per le riviste di settore, vale 50 euro è quello che ti danno.
Ovviamente concordo in toto con te ma.........noi non abbiamo la forza 8o la voglia) di fare leggi a nostro favore. :roll:
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Messaggio da Transistore1 » 11/01/2006, 22:35

Ho letto varie sentenze sul web, e ci sono dei pareri contrastanti nella giurisprudenza. In alcuni casi hanno stabilito che il danneggiato debba essere risarcito per intero, anche se la riparazione supera il valore dell'auto, ed in altri casi invece, che quando la riparazione supera di molto il valore dell'auto, si risarcisce solo quello. Ne metto qualcuna per rendere l'idea:

A fronte di richieste si risarcimento danni, le compagnie assicurative sono solite non offrire a titolo di risarcimento danni somme eccedenti il valore del veicolo ante sinistro.
La fonte di legge sulla base della quale le compagnie non accolgono le richieste di risarcimento danno per intero e non rifondono tutte le spese occorrende per la riparazione è l'art. 2058 c.c., a mente del quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica (la riparazione) qualora sia in tutto o in parte possibile e, tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Le compagnie, argomentando dall'art. 2058 c.c., implicitamente considerano "eccessivamente onerosa" un eventuale riparazione del veicolo che costi più del valore del veicolo stesso ante sinistro.
Secondo alcuni Giudici di merito, la prassi di non accogliere richieste di risarcimento danni che eccedano il valore del veicolo ante sinistro non è corretta.
Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza del 14 maggio 2004, n. 290 ha sottolineato come, in caso di richiesta di risarcimento dei danni materiali: " qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del veicolo ante sinistro, la tesi dell'anti economicità della riparazione va disattesa posto che il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. trova l'unico limite nell'eccessiva onerosità per il debitore. Invero, l'immissione nel patrimonio del danneggiato di un valore economico maggiore alla differenza patrimoniale negativa cagionata dal fatto dannoso non può considerarsi di per sè inammissibile. Ciò discende dalla logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore d'uso e non quello di scambio".
Analogamente il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 18 novembre 2002, ha espresso il principio secondo cui: "il proprietario di un motoveicolo gravemente danneggiato in seguito a sinistro stradale può chiedere al danneggiante il risarcimento in forma specifica, ovvero l'importo della riparazione anche se più onerosa rispetto al valore di mercato del motoveicolo..."
Anche il tribunale di Cremona, con sentenza del 21/05/2001, ha avuto modo di affermare che: "il proprietario dell'autovettura danneggiata dal fatto illecito altrui ha diritto all'integrale rimborso della somma spesa per la riparazione, allorchè tale importo sia ampiamente superiore al valore del bene prima del danneggiamento, dovendosi escludere che il valore ante - sinistro rilevi ai fini del comma 2 dell'art. 2058 c.c."
Ed infine la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2402/1998 ha puntualizzato che l'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c. secondo comma si verifica esclusivamente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Va anche sottolineato che il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 10 ottobre 1997, ha chiarito come, anche nella liquidazione del danno sulla base del valore del veicolo ante sinistro, l'ammontare dell'offerta di risarcimento andrà incrementata delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura detratto il valore presumibile del relitto medesimo.
In sintesi, se da una parte è presumibile che le compagnie continueranno a respingere richieste di risarcimento danni superiori al valore del veicolo ante sinistro, dall'altra sembrano aprirsi nuove prospettive per conseguire giudizialmente l'integrale corresponsione della somma necessaria per effettuare la riparazione.

Lo so, è un pò pesante, ma leggerlo servirà a chiarire le idee!

Ciao.
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Messaggio da Kunta Kinte » 11/01/2006, 22:44

Le sentenze dei G.d.P. NON fanno giurisprudenza.......la corte di cassazione si.
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Messaggio da Transistore1 » 11/01/2006, 23:02

Certo, non dico di no, ma il fatto positivo è che quando quasi in controtendenza, l'orientamento dei giudici di pace, è contrario a quello che fino a quel momento sembrava l'orientamento generale, qualcosa è incominciato a muoversi. E questo è già un fatto positivo in sè, in quanto alcune persone hanno visto riconosciuto il loro diritto, anche se questo ovviamente non fa storia. Come pure nel caso specifico del nostro amico del post, non è detto che se ricorresse ad un giudice di pace, questi non riconoscerebbe a priori il suo diritto ad essere risarcito. Tentar non nuoce. Ciao.
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Messaggio da ex600 » 12/01/2006, 11:47

In realtà le assicurazioni non sono tenute a pagare la riparazione eseguita ma il danno arrecato; anche se può sembrare una sottigliezza tale non è perchè, se io ti distruggo un'auto che vale 300 euro, l'assicurazione ti paga il danno arrecatoti che è, appunto, di 300 euro.
Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione!
:ciao

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Messaggio da Transistore1 » 12/01/2006, 14:03

Guarda che non sono tanto daccordo con te, in quanto, se andiamo indietro nel tempo, giurisprudenzialmente, secondo il codice civile, chi arreca un danno altrui è tenuto a ripristinare il bene allo stato antecedente all'evento accaduto. E solamente nei casi in cui non è possibile ripristinare il bene, il legislatore ha stabilito che bisogna dar eun risarcimento, sempre nell'ottica di riportare il bene allo stato antecedente. Poi, hai ragione, le assicurazioni tirano su questo versante, perchè così conviene loro, perchè quando si tratta di incassare soldi, non vi sono mai problemi, mentre ve ne sono quando un povero cristo, che magari ha solo quell'auto, e può valere 100 euro, gli è indispensabile ogni giorno per andare a lavorare, e non per colpa sua, gli viene distrutta, loro che fanno, gli danno il cento eruro e stanno a posto. Invece perchè, se a loro non conviene, non gli procurano un'altra auto, magari dello stesso valore, e gli pagano, com'è giusto, tutti gli oneri inerenti il passaggio e quant'altro e lo mettono nelle condizioni di prima del fatto. Meno male che ci sono giudici che ci ragionano un poco sopra. Cordiali saluti a tutti.
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