[attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
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[attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
Messaggio da osok » 16/09/2008, 16:13
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Ho modificato l'oggetto del post come da regolamento
Ovviamente sei libero di modificarlo come meglio ritieni, purche' rispetti il regolamento
ottobre_rosso
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Re: [danni auto attraversamento pedonale rialzato]
Messaggio da ottobre_rosso » 16/09/2008, 19:46
4 - Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
5 - I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6 - I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
- per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
- per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
- per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
7 - Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. E' rallentatori".
8 - I rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
9 - I dispositivi rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione. [/i]
Re: [danni auto attraversamento pedonale rialzato]
Messaggio da osok » 17/09/2008, 0:09
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Re: [danni auto attraversamento pedonale rialzato]
Messaggio da ottobre_rosso » 17/09/2008, 13:22
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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
Messaggio da Kunta Kinte » 17/09/2008, 13:54
I dossi e gli attarversamenti pedonali rialzati sottostanno allo stesso regolamento. DEBBONO essere segnalati e DEBBONO essere alti max 7 cm.............parimenti possono essere installati SOLO in determinate categorie di strade.
Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
Messaggio da dami65 » 17/09/2008, 21:18
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale
Protocollo 2867/2001
OGGETTO: Attraversamenti pedonali rialzati
Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversametni pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perchè la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche
Il Dirigente Tecnico
Ing. Francesco Mazziotta
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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2008, 9:59
francamente non capisco il motivo per cui differenziare i due "oggetti", e non regolamentare gli attraversamenti pedonali rialzatianche se qui in italia, mi rendo conto, parlare di logica è un pò dura...
Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
Messaggio da dami65 » 18/09/2008, 13:18
Certo, al ricorso allega quanto sopra e certifica dettagliatamente spese di danni materiali e lesioni patiti, sempre tramite fattura.Ciao, ciò che hai scritto significa che posso richiedere il risarcimento al comune?
Bisogna sostenere le ns. affermazioni. Bisogna soffermarsi spesso a ragionare su quanto accaduto...a volte si trova un "lume" di ragione.dami65, hai appena rafforzato la mia precedente affermazione...
Certo, anche nella mia zona esistono attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori, dossi ecc... fatti "artigianalmente" dagli operatori comunali che, non rispettano le altezze massime, ma, vengono man mano rimossi.
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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.
Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2008, 13:41
Appunto: perchè non regolmentare gli attraversamenti pedonali se poi, questi, sono causa di incidenti e devono essere man mano rimossi?dami65 ha scritto:
Bisogna sostenere le ns. affermazioni. Bisogna soffermarsi spesso a ragionare su quanto accaduto...a volte si trova un "lume" di ragione.
Certo, anche nella mia zona esistono attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori, dossi ecc... fatti "artigianalmente" dagli operatori comunali che, non rispettano le altezze massime, ma, vengono man mano rimossi.
si dice "sbagliando si impara" ma in questo caso io vedo un continuare a sbattere la testa contro il muro, o un tirarsi la zappa sui piedi. C'è solo da scegliere...
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