[attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

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osok
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[attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da osok » 16/09/2008, 16:13

Salve a tutti, vorrei chiedere un aiuto su come devo agire per richiedere il risarcimento dei danni che ho subito all'auto attraversando un "attraversamento pedonale rialzato". Ho distruto ammortizzatori, ovalizzato un cerchione e rotto un supporto motore. Mi hanno detto che gli attraversamenti pedonali rialzati non hanno regolamentazione e possono tranquillamente essere messi ovunque anche senza essere segnalati. Io l'ho preso ai 60 Km/h e vi assicuro che non è un bella cosa. Grazie a tutti.

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Ho modificato l'oggetto del post come da
regolamento
Ovviamente sei libero di modificarlo come meglio ritieni, purche' rispetti il regolamento

ottobre_rosso
Ultima modifica di osok il 17/09/2008, 0:18, modificato 1 volta in totale.


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Re: [danni auto attraversamento pedonale rialzato]

Messaggio da ottobre_rosso » 16/09/2008, 19:46

dai un'occhiata all'Art. 179 (Art. 42 Cod. str.) (Rallentatori di velocita')


4 - Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.

5 - I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

6 - I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

  1. per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
  2. per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
  3. per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
[/b]

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

7 - Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. E' rallentatori".

8 - I rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.

9 - I dispositivi rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione. [/i]
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Re: [danni auto attraversamento pedonale rialzato]

Messaggio da osok » 17/09/2008, 0:09

Ciao grazie per la risposta però mi sa che stiamo parlando di due cose diverse (correggimi se sbaglio). Un attraversamento pedonale rialzato mi dicono che non ha leggi che lo regolamentano. I comuni per questo stanno facendo sempre più attraversamenti pedonali rialzati che alla fine sono a tutti gli effetti dei rallentatori di traffico.

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Re: [danni auto attraversamento pedonale rialzato]

Messaggio da ottobre_rosso » 17/09/2008, 13:22

seguendo una logica (anche se qui in italia, mi rendo conto, parlare di logica è un pò dura...) credo appartengano entrambi alla stessa categoria: non avrebbe senso regolamentare i dossi artificiali quando poi si lascia carta bianca nella costruzione degli attraversamenti pedonali rialzati col rischio che accada qualcosa di grave.
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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da Kunta Kinte » 17/09/2008, 13:54

Mi è sparito un messaggio ? :gratgrat

I dossi e gli attarversamenti pedonali rialzati sottostanno allo stesso regolamento. DEBBONO essere segnalati e DEBBONO essere alti max 7 cm.............parimenti possono essere installati SOLO in determinate categorie di strade.


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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da dami65 » 17/09/2008, 21:18

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale
Protocollo 2867/2001
OGGETTO: Attraversamenti pedonali rialzati

Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversametni pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perchè la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.

Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare.

Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche


Il Dirigente Tecnico
Ing. Francesco Mazziotta
Ricordati di adottare, in ogni momento, una guida circostanziata alle condizioni della strada, del tempo e del traffico. Indipendentemente dai valori stabiliti dalla legge, éducati a non metterti alla guida se hai assunto sostanze alcooliche o stupefacenti, anche se in misura minima.

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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da osok » 18/09/2008, 1:27

Ciao, ciò che hai scritto significa che posso richiedere il risarcimento al comune?

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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2008, 9:59

dami65, hai appena rafforzato la mia precedente affermazione...
anche se qui in italia, mi rendo conto, parlare di logica è un pò dura...
francamente non capisco il motivo per cui differenziare i due "oggetti", e non regolamentare gli attraversamenti pedonali rialzati :roll:
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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da dami65 » 18/09/2008, 13:18

Ciao, ciò che hai scritto significa che posso richiedere il risarcimento al comune?
Certo, al ricorso allega quanto sopra e certifica dettagliatamente spese di danni materiali e lesioni patiti, sempre tramite fattura.
dami65, hai appena rafforzato la mia precedente affermazione...
Bisogna sostenere le ns. affermazioni. Bisogna soffermarsi spesso a ragionare su quanto accaduto...a volte si trova un "lume" di ragione.

Certo, anche nella mia zona esistono attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori, dossi ecc... fatti "artigianalmente" dagli operatori comunali che, non rispettano le altezze massime, ma, vengono man mano rimossi.
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Re: [attravers. pedon. rialzato] danni auto e loro regolamentaz.

Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2008, 13:41

dami65 ha scritto:
Bisogna sostenere le ns. affermazioni. Bisogna soffermarsi spesso a ragionare su quanto accaduto...a volte si trova un "lume" di ragione.

Certo, anche nella mia zona esistono attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori, dossi ecc... fatti "artigianalmente" dagli operatori comunali che, non rispettano le altezze massime, ma, vengono man mano rimossi.
Appunto: perchè non regolmentare gli attraversamenti pedonali se poi, questi, sono causa di incidenti e devono essere man mano rimossi?

si dice "sbagliando si impara" ma in questo caso io vedo un continuare a sbattere la testa contro il muro, o un tirarsi la zappa sui piedi. C'è solo da scegliere...
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