
La sentenza depositata il 19.10.2016, dalla sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, n. 21204, avrà una bella eco in tutte le cause che gli acquirenti di auto usate intentano contro i venditori, quando l'auto acquistata a buon prezzo non si rivela essere un buon affare (leggi qui la guida completa all'acquisto dell'auto usata). Un acquirente di un concessionario aveva acquistato una Volkswagen, firmando un contratto contenente la clausola "vista e piaciuta" nello stato in cui si trovava. Senonchè, il veicolo, quando spinto a velocità autostradale, faceva un rumore strano, e infatti portata dal meccanico aveva rivelato avere l'avantreno rotto. Chi paga la riparazione? La causa davanti al Giudice di Pace di Milano la vince l'acquirente, ma il Tribunale del capoluogo lombardo, in sede di appello, ribalta le sorti della vicenda, dando un rilievo molto marcato alla clausola "vista e piaciuta", che secondo il giudice di secondo grado esonera il venditore dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.. Ora gli Ermellini rimettono in corsa la signora che aveva acquistato la Volkswagen, perchè la clausola "vista e piaciuta" non può tradursi in un esonero totale di responsabilità, ma solo in una limitazione della responsabilità per i vizi rinvenibili con l'ordinaria diligenza, ossia non per i vizi occulti.
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