[Autoscuole] Ma le ricevute???

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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da SicurAUTO » 25/03/2009, 22:24

Ora è tutto più chiaro... grazie Massy. :)

Ma poniamo il caso che a me serva la ricevuta perchè voglio scaricarmi il corso della patente. Mettiamo che io sia titolare di una ditta, ho un dipendente senza patente e decido di formarlo per il conseguimento della patente B e fargli guidare un furgone.

Come faccio a scaricarmi i costi se l'autoscuola sostiene che la ricevuta non si può emettere? :gratgrat

Io ritengo che una cosa è l'esenzione iva una cosa è la presunta esenzione dalle ricevute...
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dami65
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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da dami65 » 26/03/2009, 21:23

Sicurauto ha scritto:Ora è tutto più chiaro... grazie Massy. :)

Ma poniamo il caso che a me serva la ricevuta perchè voglio scaricarmi il corso della patente. Mettiamo che io sia titolare di una ditta, ho un dipendente senza patente e decido di formarlo per il conseguimento della patente B e fargli guidare un furgone.

Come faccio a scaricarmi i costi se l'autoscuola sostiene che la ricevuta non si può emettere? :gratgrat

Io ritengo che una cosa è l'esenzione iva una cosa è la presunta esenzione dalle ricevute...
Il datore di lavoro non può farsi fatturare un corso per far conseguire l'esame della patente di guida di un suo operaio, impiegato o altro. In tutti i casi chi effettua la prestazione non è il datore di lavoro che potrebbe liberamente richiederla o prenotarla, nè tantomeno la sua società o ditta...quindi... ;(

:ciao
Ricordati di adottare, in ogni momento, una guida circostanziata alle condizioni della strada, del tempo e del traffico. Indipendentemente dai valori stabiliti dalla legge, éducati a non metterti alla guida se hai assunto sostanze alcooliche o stupefacenti, anche se in misura minima.

Shinzo90
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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da Shinzo90 » 06/06/2010, 16:31

ho chiesto la fattura all'autoscuola e mi hanno risposto di pagare l'importo +iva, ma è giusta questa cosa?

giulio72
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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da giulio72 » 13/07/2010, 16:22

Dopo avere letto tutto quello che al riguardo è stato scritto ho deciso di registrarmi nel forum e dare una risposta a tutti.
Premetto che come altri iscritti pure io sono titolare di Autoscuola.
Il fatto che le prestazioni didattiche sono esenti art. 10 e le prestazioni sanitarie (visita medica) esenti art.15 ciò non toglie dal fatto che la ricevuta fiscale deve essere rilasciata.
Sulla ricevuta sarà riportato che la prestazione didattica è escl art 10 ma eventuali disbrigo pratiche non lo sono.
Il fatto che per la Finanza risalire al numero di patenti emesse è cosa semplice (basta che si rechino in Motorizzazione e inseriscano il codice Autoscuola) non esula dal fatto che la ricevuta debba essere fatta in tutte le sue parti inserendo le voci in esclusione.

Un saluto a tutti

autoscuolamarida
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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da autoscuolamarida » 05/01/2012, 20:03

NON SIAMO OBBLIGATI AD EMETTERE RICEVUTA FISCALE BASTA SCRIVERE SU UN NORMALE BLOCCO DI RICEVUTE L'IMPORTO ECC.(DA PREMETTERE CHE IO PER UNA MIA CONTABILITà LE FACCIO)
Art. 1
Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, le categorie di contribuenti e le operazioni sottoelencate:
1) operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante
apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o
associazioni di qualunque specie;
2) spettacoli ed altre attività soggetti all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal
biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1981.
Attività diverse da quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le quali l'imponibile è determinato
forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972, valevole
anche per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie,
nonchè in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni
di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi ;
5) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società
finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
7) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al
comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
8) prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con
pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;
9) prestazioni rese da fumisti nonchè quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
10) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi,
simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il
commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente;13) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del
cliente;
14) Prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del
corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante
schede magnetiche, elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto ;
15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro loco,
contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
16) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
18) prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;
20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza limitatamente a dette cessioni ;
21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se
rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
22) Operazioni poste in essere da regioni, provincie, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dagli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di
cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad
esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti ;
23) prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed
ogni altra attività non connessa .
Art. 2
Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione indicato nell'art. 1 del presente decreto, in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'art. 22, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti
decreti ministeriali:
decreto ministeriale 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
decreto ministeriale 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
decreto ministeriale 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
decreto ministeriale 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli
impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
decreto ministeriale 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e
privati tra porti nazionali;
decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di
confine.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.
:bravo:


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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da autoscuolamarida » 05/01/2012, 20:07

Shinzo90 ha scritto:ho chiesto la fattura all'autoscuola e mi hanno risposto di pagare l'importo +iva, ma è giusta questa cosa?
Impossibile fare una fattura per la patente perchè sono prestazioni professionali esente iva!!!!

xbisigo
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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da xbisigo » 19/03/2014, 23:26

Per quanto riguarda l’I.V.A., le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente rientrano tra
le operazioni esenti dall’imposta così come stabilito dall’art. 10, comma 1 n. 20, del d.P.R. n. 633/72. Per questo
tipo di prestazioni inoltre le scuole guida sono esonerate dall’obbligo di emissione di documenti fiscali, come
previsto dal D.M. 21 dicembre 1992 e ribadito dall’art. 2, lettera q, del d.P.R. del 21 dicembre 1996, n. 696 e
dalla circolare ministeriale del 4 aprile 1997, n. 97.

saluti

jack92
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Re: [Autoscuole] Ma le ricevute???

Messaggio da jack92 » 14/04/2018, 9:57

autoscuolamarida ha scritto:
05/01/2012, 20:03
NON SIAMO OBBLIGATI AD EMETTERE RICEVUTA FISCALE BASTA SCRIVERE SU UN NORMALE BLOCCO DI RICEVUTE L'IMPORTO ECC.(DA PREMETTERE CHE IO PER UNA MIA CONTABILITà LE FACCIO)
Art. 1
Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, le categorie di contribuenti e le operazioni sottoelencate:
1) operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante
apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o
associazioni di qualunque specie;
2) spettacoli ed altre attività soggetti all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal
biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 1981.
Attività diverse da quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le quali l'imponibile è determinato
forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972, valevole
anche per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie,
nonchè in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni
di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi ;
5) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società
finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
7) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al
comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
8) prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri pavia, centro estetico pavia, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con
pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;
9) prestazioni rese da fumisti nonchè quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
10) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi,
simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il
commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente;13) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del
cliente;
14) Prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del
corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante
schede magnetiche, elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto ;
15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche e scuola elicotteri brevetto ppl-h che si avvalgono della disciplina di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro loco,
contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
16) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
18) prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;
20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza limitatamente a dette cessioni ;
21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se
rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
22) Operazioni poste in essere da regioni, provincie, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dagli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di
cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad
esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti ;
23) prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed
ogni altra attività non connessa .
Art. 2
Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione indicato nell'art. 1 del presente decreto, in relazione agli
adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'art. 22, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti
decreti ministeriali:
decreto ministeriale 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
decreto ministeriale 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
decreto ministeriale 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
decreto ministeriale 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli
impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
decreto ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
decreto ministeriale 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e
privati tra porti nazionali;
decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di
confine.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.
:bravo:
Buongiorno, grazie per la vostra pubblicazione,

mi interessava la legislazione sopra pubblicata ad oggi 2018 ha subito qualche significativa variazione?
:angel :angel :angel
grazie in anticipo agli angelicompetenti


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