[Cartelli e obblighi] pista ciclabile e divieti

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glc_1912
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[Cartelli e obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da glc_1912 » 28/08/2009, 9:50

Parlando con un mio amico ciclista, mi è venuto un dubbio...
ho sempre saputo che i ciclisti, se c'è una pista ciclabile, sono obbligati ad utilizzarla, con conseguente divieto di utilizzo della carreggiata a fianco; l'articolo è il 182: I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento.
La sua obiezione è che, quasi sempre, c'è il cartello che identifica la pista ciclabile, ma non il divieto di transito ai velocipedi sulla strada, e che quindi ci può circolare. Non sono d'accordo, visto che l'articolo usa il verbo "dovere", non "potere": altrimenti a che servirebbe quell'articolo (anzi, quel capoverso)?
Del resto, non c'è manco il cartello "obbligo di allacciare la cintura": è scritto sul CdS, e va fatto, punto e basta. O non c'è neppure il cartello "occupare la corsia libera a destra", ma va fatto...
insomma, chi ha ragione e xchè?

grazie mille a tutti!


glc_1912
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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da glc_1912 » 28/08/2009, 10:05

piccola aggiunta: mi sono scordato di scrivere che, dal mio punto di vista, la mia teoria è supportata dal regolamento di attuazione dell'art. 39 CdS: "Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada"...

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dami65
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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da dami65 » 28/08/2009, 16:30

glc_1912 ha scritto:piccola aggiunta: mi sono scordato di scrivere che, dal mio punto di vista, la mia teoria è supportata dal regolamento di attuazione dell'art. 39 CdS: "Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada"...
Appunto... se dovessimo inserire tutti gli obblighi e i divieti...dovremmo innanzitutto togliere tutta l'altra cartellonistica, come ad es: pubblicità ecc...
In altri parti del mondo sperimentano la possibilità di poter viaggiare almeno in paese riducendo al minimo la segnaletica stradale. Ad es: In paese, se tutti rispettassimo il limitè di velocità imposto dall'ente preposto, non servirebbero cartelli stradali, ma basterebbe la segnaletica orizzontale... Meno spese, meno roba da guardare...
:ciao
Ricordati di adottare, in ogni momento, una guida circostanziata alle condizioni della strada, del tempo e del traffico. Indipendentemente dai valori stabiliti dalla legge, éducati a non metterti alla guida se hai assunto sostanze alcooliche o stupefacenti, anche se in misura minima.

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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da glc_1912 » 30/08/2009, 11:28

quindi ho ragione io? a me pare ovvio che sia così, ma visto che spesso la legge italiana poi rivela buchi o appigli x i furbi, mai dire mai...

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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da Kunta Kinte » 30/08/2009, 19:16

glc_1912 ha scritto:quindi ho ragione io? .
Confermo.


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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da glc_1912 » 31/08/2009, 9:56

perfetto, grazie. :beer

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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da glc_1912 » 01/09/2009, 9:23

Mi sono informato ed i vigili hanno mi risposto
L'articolo 182 al comma 9 recita: "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.".

Io ho chiesto quali sono le particolari categorie e quali sono le modalità stabilite nel regolamento.
Loro mi hanno risposto che un ciclista (corsa o mountain bike che dimostra di svolgere attività agonistica e che la pista ciclabile non è a norma per svolgere l'attività agonistica in quel tipo troppo stetta) oppure in quel determinato momento non è possibile utilizzare la pista ciclopedonale ,perchè occupata da pedoni oppure fare un certo tipo di allenamento in una ciclopedonale non adatta può mettere in pericolo se stessi e gli altri.
Poi ogni comune emana un regolamento sulla pista clicopedonale anche la velocità massima che varia da comuni dai 20 ai 30 km/h

Inoltre mi hanno risposto che c'è differenza tra ciclabile e ciclopedonale la prima è ad uso esclusivo di bici e la seconda ti tutte le categorie senza motore tranne animali.

In ogni modo da come mi hanno risposto sono rimasti molto perplessi e non erano pienamente sicuri, anche perchè a differenza di altri stati come austria ed olanda in materia ciclabile siamo indietro anni luce.
basti intervistare uno di quei ciclisti con i borsoni che vengono dalla germania o dall'olanda per farci ridere dietro.


risposta del mio interlocutore... ma il regolamento non è il regolamento di attuazione dell'articolo? e dove mai sarebbe scritta sta roba? :gratgrat

allora io mi devo allenare x la gara di moto in pista a monza, ma siccome la pista è occupata lo farò sulla tangenziale di milano... ma che discorso è?

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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da dami65 » 01/09/2009, 20:11

Art 50 - Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

182. Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.................MOUNTAN BIKE...ASSOLUTAMENTE NO!!!Non ha nessun dispositivo acustico e luminoso.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila. La sanzione è da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da glc_1912 » 02/09/2009, 16:31

salvo il divieto per particolari categorie di essi

è proprio questo il lato oscuro... cosa intendono qui?

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Re: [Cartelli&obblighi] pista ciclabile e divieti

Messaggio da dami65 » 02/09/2009, 19:19

Non facciamo domande su domande, sapendo che la legge regola la questione in maniera esplicita. Abbiamo capito tutti quello che menziona la regola...Preoccupante è il legislatore o i preposti che non riesceno ad applicarla oppure a farla applicare... :devil
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