Come diventare costruttore di macchine
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Come diventare costruttore di macchine
Messaggio da capire i queen » 18/08/2006, 12:24
cosa bisogna fare per entrare nel settore?galleria del vento ecc ecc
ditemi quale e' il percorso,perche' sono brava nel costruire ma non ho molta conoscenza.
p.s
sono seria
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Messaggio da capire i queen » 19/08/2006, 10:41
tutti noi sappiamo che una macchina,costa relativamente poco.
il resto e' un ricarico notevole che applica il costruttore.
basti pensare ai cinesi che fanno macchine a 5000 euro!
io so fare motori e so costruire carrozzerie:l'ultima mia macchina,non omologata,e' fatta con pezzi di altre macchine.
io devo sapere cosa fare per essere in piena regola,non voglio lavorare per la fiat eheheh!
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Messaggio da capire i queen » 19/08/2006, 10:43
bisogna parlare con la commissione europea?chi da i permessi per diventare costruttori di macchine?
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Messaggio da firefox » 19/08/2006, 22:27
come la maggiolino rosa in ferro battuto che si vede in un film di terence hill e bud spencer...
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Messaggio da capire i queen » 20/08/2006, 1:13
Messaggio da Massy » 20/08/2006, 4:05
AAAAAAAARRRRRRRGGGGGHHHHHHHHHHHHcome la maggiolino rosa in ferro battuto che si vede in un film di terence hill e bud spencer...
quello è un dune buggy
Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
Messaggio da pacotom » 20/08/2006, 7:16
Articolo 75
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Articolo 76
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità.
1. L'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 716,00 a € 2.867,00.
Articolo 77
Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione (46/a).
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 716,00 a € 2.867,00.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
In sintesi, si comincia con una domanda di omologazione, in base alla quale il DTT fissa un giorno per la visita e prova (collaudo) e qui le possibilità sono le seguenti:
- rilascio del certificato di omologazione
- rinvio ad altra data per la verifica di alcune parti e caratteristiche costruttive
- cacciata con ignominia fra le risate generali, se non ti chiami FIAT, Opel, VW, Ford ecc. ecc.
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Messaggio da firefox » 20/08/2006, 18:47
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