[Cosa copre la Garanzia di 1 anno obbligatoria]

Vi aiutiamo ad acquistare, in sicurezza, la vostra auto usata. Grazie ad Adiconsum chiariamo i diritti sulla Garanzia.

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Messaggio da SicurAUTO » 17/11/2006, 15:10

Raffaele Caracciolo ha scritto:la formulazione originaria sembra scritta da un funzionario di vendita di un operatore di GCU, presentando quello che ha creduto di capire come verità assoluta, dicendo che è ciò che richiede la legge, il che non è vero, semplicemte. Dal mio punto di vista è una disinformazione seria.
A me invece sembra una tua supposizione senza basi...

Mi dispiace che questo venga da uno che fa parte di un'associazione dei consumatori. :-[
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auto2p
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non confondiamo

Messaggio da auto2p » 17/11/2006, 15:15

non è e non era assolutamente mio interesse promuovere o proporre l'acquisto di nessun prodotto anche perchè non ne ricavo niente.
Promuovere un prodotto è di interesse solo ed esclusivo di una persona che dalla promozione di un prodotto ne trae ricavo. l'intento era quello di aprire un topic attraverso il quale trovare una soluzione al problema garanzie e cercare di identificare una linea di condotta chiara e precisa che stabilisca senza ombra di dubbio quali organi e quali no sono coperti da garanzia.
La mia lista non è di certo completa ed esaustiva ma elenca con certazze organi coperti. Dire che la legge NON si preoccupa di definire organi coperti o no, nè tantomeno obbliga a fornire veicoli perfetti. Il senso della legge è che il Consumatore acquirente sappia ciò che sta comprando, cioè che il bene sia conforme al contratto di vendita non significa assolutamente che il venditore non abbia comunque l'obbligo di fornire la garanzia di un anno su veicolo usato e che tale garanzia non sia limitata ad alcuni organi dell'autoveicolo e ne escluda altri (es Gomme) .
Che io dica al cliente l'esatto stato della vettura segnalando gli eventuali difetti non mi esime dal fornire la garanzia almeno che l'acquirente non mi firmi un liberatoria completa di responsabilità io sinceramente non l'ho mai richiesta e mai la richiederò ma (non ne sono neanche del tutto convinto) .

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Chiarezza

Messaggio da auto2p » 17/11/2006, 15:41

Ancor più se sei parte di asso consumatori dovresti cercare di aiutare me e tutti gli altri consumatori ad avere un idea chiara sull'argomento e non fare un semplice richiamo ad un articolo di legge in quanto come ben sai tale articolo difficilmente viene letto o fatto leggere all'acquirente .
Nel mio caso sinceramente non ho mai avuto problemi riguardanti garanzie in quanto cerco di andare il più possibile incontro al cliente per un interesse mio personalene che risulta essere quello di far sempre e comunque contento il cliente in modo tale che non possa far altro che farmi una buona pubblicità (a volte ciò comporta delle perdite economiche ) ma considerando il ritorno di immagine reputo l'operazione conveniente.

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Messaggio da auto2p » 17/11/2006, 18:31

l nuovo sistema giuridico che disciplina la garanzia dovuta al consumatore, pur essendo pienamente operativa dal marzo 2002 deve ancora essere adeguatamente assimilata, metabolizzata, dagli operatori economici e dai consumatori stessi.
Restano molte aree grigie e molti dubbi interpretativi ed operativi: insomma, moltissima confusione e pochissima informazione.
Uno degli aspetti sui quali maggiormente si riscontra questo disorientamento è quello relativo alla cosiddetta "garanzia convenzionale", troppo spesso confusa con i contenuti della garanzia legale disciplinata dal codice civile.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Innanzitutto è bene sottolineare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24 (in attuazione della direttiva 1999/44/CE), il nostro ordinamento giuridico prevede almeno tre diverse tipologie di garanzia:

1. garanzia legale nei rapporti tra imprese ovvero nei rapporti tra privati.
2. Garanzia legale nei rapporti tra una impresa ed un consumatore
3. Garanzia convenzionale

A differenza della prima le altre forme di garanzia interessano i rapporti contrattuali nei quali uno dei soggetti riveste la qualifica di operatore professionale (imprenditore o professionista) mentre l'altro riveste la qualifica di consumatore (soggetto privato, persona fisica, che acquista il bene per finalità personali estranee all'attività lavorativa svolta).
Dunque, il nostro cliente consumatore finale, quando si reca in un punto di vendita per acquistare un orologio (e sempre che non compia l'acquisto in funzione della propria attività professionale) avrà teoricamente diritto a due forme di garanzia sul prodotto: sicuramente sarà tutelato dalla garanzia legale obbligatoria alla quale è tenuto il venditore del bene e poi, probabilmente, potrà beneficiare anche di una forma di garanzia volontaria, e quindi facoltativa, che il più delle volte il produttore offre al proprio consumatore attraverso il "certificato di garanzia" consegnato insieme all'orologio.

Balzano subito all'occhio almeno due differenze fondamentali tra queste forme di garanzia:
1. la garanzia legale è OBBLIGATORIA e vincola il VENDITORE
2. la garanzia convenzionale è FACOLTATIVA e vincola il PRODUTTORE (o comunque il soggetto imprenditoriale che decide di vincolarsi verso il consumatore, come potrebbe fare anche il distributore all'ingrosso del bene in questione). Inoltre, mentre i contenuti della garanzia legale sono dettagliatamente disciplinati dal codice civile (agli articoli 1519bis - 1519sexies) e non sono derogabili o modificabili dalle parti, i contenuti della garanzia convenzionale sono quasi liberi, come è logico che sia se si pensa che la garanzia convenzionale, essendo facoltativa, potrebbe anche non esistere del tutto.
Abbiamo però detto che i contenuti della garanzia convenzionale sono QUASI liberi, dal momento che il legislatore pone il produttore di fronte ad una alternativa: non dare affatto alcuna forma di garanzia convenzionale (in tal caso il consumatore potrà attivare unicamente la garanzia legale obbligatoria) ovvero dare una propria garanzia convenzionale che rispetti alcuni requisiti minimi.

Leggiamo l'articolo 1519septies del codice civile:
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Dalla lettura della norma risultano subito evidenti le caratteristiche proprie della garanzia convenzionale:
è facoltativa, ma una volta offerta è vincolante;
è cumulativa, nel senso che si aggiunge a quella legale e non si sostituisce ad essa: sarà il consumatore a decidere quale forma di garanzia attivare;
è libera, nella determinazione dei suoi contenuti, nella durata, nell'estensione territoriale, purché questi elementi siano chiaramente specificati nel certificato di garanzia.
Ma vi è di più. Della garanzia convenzionale parla anche l'art. 1519bis quando definisce la "garanzia convenzionale ulteriore":
qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità
Da questa definizione emerge un ulteriore elemento caratterizzante: la gratuità, in virtù della quale questo tipo di garanzia non potrà comportare alcun costo supplementare in capo al consumatore.
Risulta evidente come il produttore debba compiere una serie di scelte in ordine alla garanzia convenzionale. Innanzitutto, deve decidere se impegnarsi o meno con una tale forma di garanzia. Successivamente, una volta deciso di vincolarsi verso il consumatore finale con una propria garanzia, deve predisporre un certificato di garanzia conforme ai requisiti minimi prescritti dalla legge e che, quindi:
a. sia redatto in lingua italiana
b. specifichi che la garanzia convenzionale non pregiudica i diritti minimi obbligatori previsti dalla garanzia legale
c. chiarisca in modo facilmente comprensibile cosa e in che modo viene garantito, per quanto tempo, con quali limiti territoriali, chi è il soggetto che si assume questo impegno e come fare per azionare le forme di tutela previste.
La garanzia convenzionale, normalmente contenuta in un apposito certificato inserito nella confezione del prodotto, deve poter essere visionata dal consumatore che lo desideri in un momento precedente rispetto alla conclusione del contratto di compravendita. Questo perché i contenuti dell'eventuale garanzia convenzionale potrebbero influire sulla decisione di procedere all'acquisto. Tale obbligo potrà essere assolto nel modo ritenuto più pratico (supporto cartaceo, collegamento informatico, eccetera).

La garanzia Convenzionale di cui stai parlando risulta essere una scelta libera del consumatore che centra ben poco con il topic .
Parliamo di cosa copre la garanzia obbligatoria su un automobile usata null'altro è di nostro interesse .
Come saprai esistono delle assicurazioni che i titolari di impresa possono stipulare per coprire eventuali spese per fornitura di garanzia su autoveicoli usati e tale costo possono caricarlo sul costo dell'autovettura senza informare nessuno o semplicemente informando l'acquirente che gode di una garanzia assicurativa aggiuntiva , e questo si può fare perchè non esiste un listino dell'usato obbligatorio che dice il bene A dell'anno B con 10000 km deve essere venduto a tot.

Risulta comunque non attinente al topic cosa copre per un autoveicolo usato l'assicurazione obbligatoria.

auto2p
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Messaggio da auto2p » 17/11/2006, 18:32

la garanzia obbligatoria
Ciao a tutti


Raffaele Caracciolo
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Messaggio da Raffaele Caracciolo » 17/11/2006, 18:59

loop77
no. la garanzia è dovuta solo dagli Operatori professionisti
Chiarezza sulla garanzia

auto2p
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OPS mi sono perso

Messaggio da auto2p » 17/11/2006, 19:08

puoi spiegare a cosa ti riferisci?

Raffaele Caracciolo
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Messaggio da Raffaele Caracciolo » 17/11/2006, 19:09

auto2p
Lei è pronto per il patto chiaro ADICONSUM; il tradizionale stato d'uso è pericoloso per il Venditore, che deve informare il Consumatore su ciò che sarà necessario fare sul veicolo, oltr ealla manutenzione ordinaria.
Lei fa bene a dare la garanzia, ovviamente, ma mi creda, NON è tenuto per legge; ma vale il principio fondamentale della qualità : "meglio che non ci siano difetti, ma se ci sono è come sono gestiti che fa la differenza".
Ne parleremo ad Alice su Sky nei prossimi giorni, e le farò sapere gli orari di emssa in onda (due interventi di 12 minuti) se le farà piacere
Chiarezza sulla garanzia

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Certo la ringrazio

Messaggio da auto2p » 20/11/2006, 9:16

So bene che spesso è eccessivo il mio tentativo di fornire massima garanzia perchè mi capita di accorgermi che qualcuno ne approfitta ma vivo in una provincia di 165000 abitanti . In realtà siamo montagnini di quelli veri e sani tutti sappiamo tutto di tutti ciò è sia un bene che un male . Nei miei conti prendo in considerazione un eventuale perditatotale di guadagno su un cliente pur di far si che una brutta nomea si diffonda.

Attendo notizie sull'orario degli interventi.
Mi invii copia patto chiaro ADICONSUM se non le scoccia

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Messaggio da Raffaele Caracciolo » 20/11/2006, 9:33

auto2p
vede lei è il proptotipo del Commerciante per il quale abbiamo pensato la metodologia PAtto Chiaro. In sostanza, chi ha come linea guida la consegna di veicoli ragionevolmente a posto, DEVE avere uno strumento che faccia la differenza rispetto a coloro che hanno inquinato il mercato vendendo "favole" o "novelle". E questo lo pagate tutti con un volume di vendite annua che è 1/4 di quelle che dovrebbe essere,
Dia un occhiata al sito www.adiconsum.it e se le interessa approfondire la metodologia PAtto Chiaro mi faccia due righe a auto@sdiconsum.it.
Chiarezza sulla garanzia


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