[Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
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[Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da movi » 26/10/2008, 18:27
io sono nuovo del forum ed ho un quesito da sottoporre a chiunque mi possa dare una risposta:
Un paio di mesi orsono mio padre ha stipulato un contratto con una concessionaria per l'acquisto di un'auto nuova il tutto sotto regime di iva agevolata essendo lui invalido civile,dando una caparra di 2500,00 €.
Ora succede che nel frattempo purtroppo mio padre è deceduto e la macchina deve ancora arrivare.
Il quesito è il seguente,cosa succede ora in qualita di eredi se rinunciamo all'auto ( sempre se possibile) perdiamo la caparra versata al momento del contratto,la concessionaria dice che quando arriveranno le targhe non può intestarle a una persona defunta,a meno che non se l'intesti uno degli eredi pagando l'iva per intero.
Io non so quale possa assere la soluzione anche perchè mi sono rivolto sia alla filiale ACI del paese come all'associazione consumatori e nessuno è stato in grado di darmi una risposta, o meglio l'unico consiglio è stato di rivolgermi o all'uficio delle entrate o al PRA.
Ora sono qui a chidere se qualcuno ne sa di più su una situazione simile.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi qualche suggerimento.
Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da SicurAUTO » 26/10/2008, 20:18
In merito al quesito penso che in qualità di eredi voi possiate esercitare gli stessi diritti di tuo padre e quindi:
a) acquistare l'auto e farla intestare ad uno di voi o forse a coniuge (se ancora in vita), questo però avrà dei tempi burocratici immagino e il concessionario deve aspettarvi;
b) rinunciare all'auto e qui potreste perdere la caparra a meno che nel contratto non vi sia qualche clausola del tipo "solo in caso di morte del firmatario è possibile..." etc. Anche se non è detto.
Provato a chiedere ad Adiconsum? Loro sono specializzati in quesiti riguardanti l'auto.
Ps: ma a voi l'auto interessa o no?
Sposto la discussione in area "Auto nuove"
Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da movi » 26/10/2008, 23:41
Per quanto riguarda l'adiconsum come già scritto sopra l'ho già contattata ma purtroppo è un caso che non hanno mai trattato e non sono stati in grado di rispondermi ( l'ufficio da me interpellato) per scrupolo posso provare anche un altro ufficio.
Grazie .
Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da SicurAUTO » 27/10/2008, 8:35
Solo che avendo avuto qualche problema di salute di recente non so se risponderà.
Io immagino che forse l'iva agevolata potreste perderla, però qui sarebbe meglio interpellare l'Agenzia delle Entrate di zona.
Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da pacotom » 27/10/2008, 14:17
La morte di uno dei contraenti è assolutamente ininfluente, atteso che le obbligazioni si trasmettono agli eredi. Se fosse morto il concessionario, l'acquirente avrebbe potuto tranquillamente pretendere la consegna dell'auto dal suo successore, socio, amministratore, no? Solo che, per il caso di morte dell'imprenditore, il codice civile prevede espressamente la trasmissibilità dell'obbligazione. Per quanto riguarda i privati, la trasmissione è automatica, ma è prevista l'ipotesi di risoluzione per impossibilità, essendo venuta meno una delle parti del contratto. Se in quest'ultimo non c'è nessuna previsione specifica, la prestazione va eseguita, l'auto va, di norma, consegnata agli eredi, che dovranno pagarne il prezzo, detratto l'anticipo e l'eventuale caparra. Si tratta di rispettare una disposizione del defunto che va ad interagire col suo patrimonio, trasformando in beni la disponibilità monetaria.
Ma è possibile che gli eredi rinuncino all'esecuzione del contratto, perchè non vi hanno interesse: l'auto serviva al de cuius, non a loro, che ovviamente preferiscono i soldi. In questo caso, hanno diritto alla restituzione dell'anticipo, ma non anche della caparra (ecco perchè è importante sapere esattamente a quanto ammonta, in genere intorno al 10% del prezzo pattuito), salvo diverso accordo col venditore. In altre parole, gli eredi non hanno l'obbligo di confermare il contratto, ma se ne chiedono la risoluzione (per sopravvenuto decesso dell'acquirente) potrebbero perdere la caparra.
In nessun caso hanno diritto all'IVA ridotta: questa è accordata dallo Stato perchè l'auto è (era!) destinata alle esigenze di mobilità del disabile e infatti è irrilevante che se la intesti lui stesso o un familiare. E' essenziale però che il disabile ne possa fruire, come conducente e/o come trasportato. La morte del disabile esclude completamente questo beneficio che, ricordiamolo, è a carico della collettività, che si accolla la spesa per agevolare il disabile, non è un gentile omaggio ai parenti e/o agli eredi. E' comunque sempre consigliabile cercare un accordo col venditore facendo leva sull'aspetto umano, più che su quello giuridico.
Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da SicurAUTO » 27/10/2008, 15:47
Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da movi » 27/10/2008, 23:09
Come posso dimostrare che quanto versato trattasi di anticipo e non di caparra?Ma è possibile che gli eredi rinuncino all'esecuzione del contratto, perchè non vi hanno interesse: l'auto serviva al de cuius, non a loro, che ovviamente preferiscono i soldi. In questo caso, hanno diritto alla restituzione dell'anticipo, ma non anche della caparra (ecco perchè è importante sapere esattamente a quanto ammonta, in genere intorno al 10% del prezzo pattuito), salvo diverso accordo col venditore. In altre parole, gli eredi non hanno l'obbligo di confermare il contratto, ma se ne chiedono la risoluzione (per sopravvenuto decesso dell'acquirente) potrebbero perdere la caparra.
Visto de da come ho capito l'anticipo si può riavere.
Grazie
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Re: [Decesso dopo il contratto d'acquisto] Rinuncia=No caparra?
Messaggio da Raffaele Caracciolo » 28/10/2008, 14:08
Il contratto firmato dal defuno (mi associo alle condoglianze) sarà probabilmente costituito da una "proposta d'acquisto" accompagnata da un anticipo, che solo se è chiaramente definito come "caparra confirmatoria" potrà essere considerata tale.
Di solito i venditori evitano la dizione "caparra" perchè in caso di inadempienza (es. ritardo di consegna) dovrebbero restiturila raddoppiata (Art. 1385 c.c). Quindi se nel contratto non compare la parola "caparra" la somma versata è un "anticipo" e dovrà essere restituita dal Venditore a fronte della dichiarazione scritta degli eredi di non voler procedere col perfezionamento del contratto, per causa di intervenuta forza maggiore.
In boccca al lupo
Raffaele Caracciolo, Responsabile Nazionale Settore Auto ADICONSUM
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