[Disabili] Le agevolazioni nel settore auto

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Fustino83
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[Disabili] Le agevolazioni nel settore auto

Messaggio da Fustino83 » 24/10/2008, 11:35

LE AGEVOLAZIONI PER DISABILI NEL SETTORE AUTO

I. CHI NE HA DIRITTO

1. Non vedenti e sordomuti

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordomuti, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

2. Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.
In particolare, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

3. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.


II. PER QUALI VEICOLI ?

autovetture (*): Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

autoveicoli per il trasporto promiscuo(*): Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

autoveicoli specifici (*): Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

autocaravan (*) (1): Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.

motocarrozzette : Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

motoveicoli per trasporto promiscuo : Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente.

motoveicoli per trasporti specifici : Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco.
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.



III. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

1. Spese di acquisto

Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

ATTENZIONE
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.


2. Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

3. Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.


IV. LE AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional.
E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.
Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.


V. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1. Per esempio, in Emilia Romagna e in Lombardia, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992, che potranno così godere dell’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell’handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL.

1.L’ufficio competente

L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

2. Quello che deve fare il disabile

Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.


VI. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.


VII. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.
Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

ATTENZIONE
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei
portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente
dai beneficiari degli sconti fiscali.



VIII. LA DOCUMENTAZIONE

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

1.Certificazione attestante la condizione di disabilità:

• per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
• per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
• per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

2. Ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

3. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).


IX. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

1. Per quali veicoli?

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui
seguenti veicoli:
- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

2. L’adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizionenecessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

3. L’Iva agevolata per gli acquisti

Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

1) l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;

2) i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;

3) il diritto all’Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.

4. Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

5. La documentazione

I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:

1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale”(solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;

2) ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);

3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

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Per tutte le altre informazioni riguardo le agevolazioni in altri settori consultare GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI dell' Agenzia delle Entrate.


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