[Disdetta assicurazione al conducente] Chiarimenti

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cry72
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[Disdetta assicurazione al conducente] Chiarimenti

Messaggio da cry72 » 14/12/2012, 11:32

Sulla mia vecchia auto avevo un'assicurazione infortuni al conducente, il giorno in cui l'ho fatta rottamare per non andare persa (non volevano ridarmi i soldi indietro visto che mancavano ancora 11 mesi) l'abbiamo spostata su un'altra vettura...domenica mi scade e vorrei evitare di rinnovarla ma chiamando in assicurazione mi hanno detto che ci vogliono 60 gg di preavviso con tanto di raccomandata.

E' vero??
Ma la storia del NON preavviso è solo per l'RCA??

Non ha alcun valore il fatto che a Dicembre del 2011 mi sono recato in assicurazione con tanto di documento di rottamazione chiedendo il rimborso dell'RCA (avuto) e INFORTUNI AL CONDUCENTE (non avuto)...non posso aggrapparmi a questo??
Oppure per questo tipo di assicurazioni è previsto il pagamento a vita (anche nel caso in cui non si abbia piu la macchina) se non si fa disdetta 60gg prima??

grazie


Numanese
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Re: [Disdetta assicurazione al conducente] Chiarimenti

Messaggio da Numanese » 14/12/2012, 20:23

Digli che non la paghi e non la ritiri...

Dubito che vengano a farti causa...

aletom79
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Re: [Disdetta assicurazione al conducente] Chiarimenti

Messaggio da aletom79 » 30/04/2013, 8:36

Dal 1° gennaio 2013 per le polizze RC AUTO è decaduto l'obbligo di far disdetta (15 giorni prima la scadenza contrattuale), dato che è venuto meno il "tacito rinnovo", grazie ad un recente Decreto dell ex premier Monti.

Qual' è la ratio di questa norma? In Italia c'è una scarsissima tendenza dei clienti a cambiare Compagnia Assicurativa, o meglio ancora l' Agente, per varie ragioni (si conosce l'Agente da troppo tempo, è un amico, è una brava persona, etc), e alla scadenza annua puntualmente si rinnova il contratto con lo stesso Agente e la stessa Compagnia se lavora in monomandato, altrimenti con qualche altra compagnia se lavora in plurimandato.

Eliminando il tacito rinnovo e l'obbligo di far disdetta, e con l'invio obbligatorio delle compagnie assicurative dell'attestato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il cliente non deve inviare quella "brutta" notizia (disdetta) al suo Agente di non voler rinnovare la polizza, e liberamente può far preventivi con tante altre compagnie per riassicurare il veicolo.

Da quest'anno non sono mancate le sorprese, una di queste è stata raccontata da un nostro utente, il quale in passato aveva richiesto di aggiungere nella polizza RC AUTO la garanzia accessoria infortuni del conducente. Non essendo ancora informato del nuovo decreto, il cliente ha comunque inviato regolare disdetta 15 giorni prima la scadenza contrattuale della polizza auto. Dopo qualche mese viene contattato dal suo ex Agente per rinnovare la polizza infortuni, informando il cliente che quella disdetta inviata valeva per la polizza Auto ma non per quella Infortuni.

Dopo approfondimenti vari si scopre che in realtà l'Agente in passato anzichè aggiungere la garanzia infortuni richiesta nel contratto RC AUTO aveva fatto sottoscrivere un altro contratto "Infortuni" con durata quinquiennale e frazionamento annuale.

Ovviamente il cliente disattento è stato tratto in inganno dal fatto che la scadenza e l'effetto delle due polizze coincidevano, con la differenza che il contratto RC AUTO è annuale mentre il Contratto Infortuni è quinquiennale, inoltre non avendo compreso che si trattasse di un contratto a parte, ha firmato la documentazione contrattuale.

Il contratto Infortuni resta in vigore sino a regolare disdetta che normalmente va fatta generalmente 60 giorni prima della scadenza annua (per i termini e le modalità di disdetta bisogna leggere le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo che devono dare all'atto della sottoscrizione del contratto, e verificare la clausola "Diritto di recesso"). Ma attenzione perchè non è sempre possibile disdettare il contratto se è poliennale!

CONTRATTI POLIENNALI

Il 15 agosto 2009 è stata introdotta una modifica al Codice civile che ha introdotto delle novità ai contratti poliennale:

Art. 1899 (Durata dell'assicurazione). - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata»

Dal 2010 è stato emanato dall'Ivass (ex Isvap) il Regolamento n. 35, il quale ha imposto alle Compagnie una maggiore trasparenza contrattuale, in particolare per i contratti infortuni esiste un apposito schema indicato nel regolamento stesso (l'allegato n. 7) il quale obbliga di inserire nelle condizioni di assicurazione la seguente avvertenza:

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza del diritto di recesso per il contraente, per l’impresa ovvero per entrambi, rinviando agli articoli delle condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. In particolare, nei contratti di durata pluriennale specificare con caratteri di particolare evidenza la facoltà per il contraente di recedere, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

QUANDO FARE DISDETTA
Per le polizze di durata poliennale stipulate entro il 15 agosto 2009 la disdetta può essere inviata ogni anno, ma almeno 60 giorni prima la scadenza. Mentre quelli stipulati dopo tale data la disdetta deve essere inviata a seconda della durata del contratto:
1) almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, in qualsiasi anno, se il contratto è di durata inferiore ai 5 anni;
2) almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, se il contratto è di durata superiore a 5 anni, ma solo a partire dalla scadenza dei 5 anni.

COSA FARE NEL CASO IN CUI SI E' STATI VITTIMA DI UNA MANCATA TRASPARENZA
Nel caso del nostro amico, che non si era accorto e non era stato informato che si trattava di un contratto infortuni e non di una garanzia accessoria alla polizza rca, la situazione è assai complicata.
Prima di tutto occorre verificare se il contratto è stato firmato o meno, che è l'aspetto cruciale della questione in quanto se non vi è nessun contratto firmato la compagnia non può pretendere il pagamento.
In secondo luogo occorre verificare se vi è stata una trasparenza pre-contrattuale cioè se l'Agente ha fornito al cliente copia del fascicolo informativo, 7A e 7B, modulo di adeguatezza del contratto, informativa privacy.

Partendo da una strada pacifica, si può chiarire con l'Agente che non si intende rinnovare il contratto, dato che non era mai stato richiesto un altro contratto ma semplicemente una garanzia inclusa nel contratto RC AUTO, chiedendone l'annullamento della polizza.
In caso di rifiuto, occorre agire in modo da far emergere la non trasparenza ed onestà dell'Agente, ovvero far un RECLAMO alla Compagnia assicurativa spiegando i fatti la quale ha obbligo di rispondere entro 45 giorni. Se la risposta dovesse esser negativa, si può sempre far reclamo all'Ivass.

Considerate che non è tempo perso far un Reclamo, perchè in generale la mancata consegna di documentazione pre-contrattuale e contrattuale (artt. da 49 a 53 del Reg. 5) ed il comportamento non professionale (art. 47 Reg. 5) comportano sanzioni disciplinari e sanzioni pecuniarie da 1.000€ a 10.000 per l'intermediario, ed anche la compagnia ne risponde in solido.
Quindi in caso di comportamento non professionale dell'intermediario, quest'ultimo e la compagnia stessa ci pensano bene prima di pretendere il rispetto contrattuale del cliente!
Alessandro Tomasello - Audit manager di un' importante compagnia assicurativa. Non chiedetemi quale però!
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