Dubbi su modalita' sospensione patente

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mad j
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Dubbi su modalita' sospensione patente

Messaggio da mad j » 31/07/2004, 12:44

Salve a tutti!
Avrei un quesito da porvi riguardo la sospensione della patente.
A mio padre e' stata notificata tramite raccomandata una multa per eccesso di velocita' superiore ai 40 km/h, fatto avvenuto durante un viaggio in una localita' molto lontana da casa circa 2 mesi fa.
Ora, sulla notifica, c'e' scritto: Sosp. pat. e sottrazione 10 punti.
Immagino che significhi che di sia la sospensione della patente oltre alla decurtazione dei punti.
Il bello e' che non sappiamo come comportarci: non c'e' scritto il periodo di sospensione ne' le modalita' per la sospensione. Solo il bollettino postale per pagare la contravvenzione e il modulo per segnalare l'eventualita' che alla guida ci fosse un altro conducente.
Fortunatamente e' la prima volta che in famiglia ci succede una cosa del genere (e speriamo sia l'ultima!), e non sappiamo come comportarci!
Cosa deve fare mio padre (oltre che pagare la multa)?
La sospensione della patente quanto durera'?
E da quando sara' effettiva? Dal giorno della notifica della contravvenzione (ricevimento della raccomandata)?
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Saluti.
Mad J


sicurdany
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Messaggio da sicurdany » 02/08/2004, 10:56

Art. 142 - Limiti di velocità


1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.

L'infrazione commessa è quella del comma 9 e se non ricorrono le situazioni previste dai commi 11 e 12 la sospensione sarà, come puoi ben leggere, da 1 a 3 mesi.
Naturalmente la sospensione avrà inizio dal momento in cui la patente a tuo padre sarà ritirata.

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mad j
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Messaggio da mad j » 02/08/2004, 12:08

sicurdany ha scritto:Art. 142 - Limiti di velocità


L'infrazione commessa è quella del comma 9 e se non ricorrono le situazioni previste dai commi 11 e 12 la sospensione sarà, come puoi ben leggere, da 1 a 3 mesi.
Naturalmente la sospensione avrà inizio dal momento in cui la patente a tuo padre sarà ritirata.
Grazie per la risposta, in effetti l'articolo e il comma sono proprio quelli.
Fortunatamente è la prima volta che succede, quindi il periodo covrebbe essere da 1 a 3 mesi.
Però mi manca l'informazione più importante: le modalità della sospensione della patente.
A tal riguardo, ho chiamato i vigili urbani del comune sperduto in cui è stata fatta la multa: ebbene, ho avuto una amara sorpresa.
Secondo l'interlocutore telefonico, l'articolo in cui incorre mio padre (142/comma 9) prevede che il proprietario dell'autoveicolo metta a conoscenza il prefetto (o chi per esso) di chi fosse alla guida del veicolo al momento della contravvenzione. Il mio interlocutore poneva l'accento sul fatto che il prefetto deciderà in seguito il periodo di sospensione della patente, che, a quanto lui diceva, andava da un minimo di 2 a un massimo di 6 mesi (al contrario del vero periodo che va da 1 a tre). Però, lui insisteva sul fatto che se mio padre non avesse comunicato entro 30 giorni chi fosse alla guida, non gli avrebbero sospeso la patente, a fronte di una ulteriore ammenda pecunaria da a euro 343,35 a euro 1.376,55.
Insomma, mi stava, neanche tanto velatamente, consigliando di pagare un'altra multa per non farsi sospendere la patente.

Dov'e' la verità? E in più: dov'è in tutto questo la politica della sicurezza stradale? A me sembra più una politica di finanziamento dei comuni...
Mad J

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Messaggio da sicurdany » 02/08/2004, 23:46

Secondo l'interlocutore telefonico, l'articolo in cui incorre mio padre (142/comma 9) prevede che il proprietario dell'autoveicolo metta a conoscenza il prefetto (o chi per esso) di chi fosse alla guida del veicolo al momento della contravvenzione.
Non essendo stata contestata immediatamente l'infrazione, come di regola bisognerebbe fare ( ci sono delle situazioni in cui si può non contestare 1 infrazione immediatamente e 1 è appunto l'alta velocità ), viene tutto notificato alla residenza dell'intestatario del veicolo (ci sono naturalmente dei limiti di tempo), che ai sensi del C.d.S è obbligato in solido....

In poche parole un mezzo può esser intestato ad 1 persona, ma a guidarlo può essere 1 altro e appunto quest'altro può commettere 1 infrazione... Se l'altro non "paga", a pagarne le "spese" è appunto l'intestatario del veicolo.

Ora, visto che tuo padre non è stato fermato, non si ha la sicurezza che sia stato proprio lui a commettere quella infrazione, x cui vi è stato dato 1 tempo max x dire chi era alla guida quel giorno, in modo tale da prendere "provvedimenti" contro chi ha effettivamente "sbagliato".
a fronte di una ulteriore ammenda pecunaria da a euro 343,35 a euro 1.376,55.
La sanzione va appunto da 1 minimo di 343,35 a 1max di euro 1.376,55... Se pagate entro 60 giorni dalla notifica potete avvalervi della possibilità di pagare "in misura ridotta", cioè pagare appunto euro 343,35.
L'ulteriore sta di troppo.
Alla sanzione vera e propria, in questo caso, data l'infrazione, fa seguito 1 sanzione accessoria: la sospensione della patente.
Il mio interlocutore poneva l'accento sul fatto che il prefetto deciderà in seguito il periodo di sospensione della patente, che, a quanto lui diceva, andava da un minimo di 2 a un massimo di 6 mesi (al contrario del vero periodo che va da 1 a tre).
Il periodo va deciso si dal prefetto, ma entro quei limiti fissati dal C.d.S....
Se leggi attentamente l'art. che ti ho riportato, soprattutto i passi sottolineati e i commi 9-11-12, vedi diverse situazioni previste, con diversi periodi di sospensione della patente correlati. E' previsto anche 2-6 mesi, ma solo se tuo padre ha commesso già un 142/9 o se era alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) della'art 142 del C.d.S.
Vedi se sono questi i casi.
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Siamo qui x questo, x darci 1 mano l'uno con l'altro,in base alle nostre conoscenze, confrontarci, dire la nostra, esprimere le nostre opinioni, imparare qualcosa di nuovo, che può esserci utile. [/quote]

P.S.: naturalmente gli aiuti non vanno intesi, come qualcun fa: l'ho fatta grossa e l'ho presa molto in quel posto... vediamo se c'è 1 escamotage x farla franca e non pagare x il mio errore, tra l'altro spesso consapevole.

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Messaggio da Massy » 03/08/2004, 0:06

P.S.: naturalmente gli aiuti non vanno intesi, come qualcun fa: l'ho fatta grossa e l'ho presa molto in quel posto... vediamo se c'è 1 escamotage x farla franca e non pagare x il mio errore, tra l'altro spesso consapevole.
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Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.


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Messaggio da sicurdany » 03/08/2004, 0:18

Meglio sempre chiarire, così curiamo il male prima che si presenti....

Quando trovo uno di questi "tipi"... :x :x :x

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Messaggio da Massy » 03/08/2004, 1:47

Eheheh... cmq di solito gli insulti li becco sempre io :lol:
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Messaggio da mad j » 03/08/2004, 8:51

sicurdany ha scritto:Meglio sempre chiarire, così curiamo il male prima che si presenti....

Quando trovo uno di questi "tipi"... :x :x :x
Occhio però a non essere troppo prevenuti. Se leggete bene il mio post, metto sotto velata accusa proprio il sistema. Dato che forse non mi sono espresso correttamente, ci riprovo.
Il comando dei vigili del comune che ha rilevato l'infrazione ed emesso la contravvenzione mi ha ESPLICITAMENTE DETTO:
- di pagare la sanzione di 343 euro
- di comunicare entro 30 giorni il conducente dell'autovettura per la sospensione della patente o IN ALTERNATIVA di NON COMUNICARE IL CONDUCENTE DELLA VETTURA in modo tale da non avere la patente sospesa; IN QUESTO CASO si incorrerebbe ad una ulteriore ammenda (da 343 a 1376 euro) ma, ripeto, NON AVREBBERO SOSPESO la patente a mio padre.

E' vero quello che mi hanno detto al comando? Ripeto: SE NON VIENE COMUNICATO IL CONDUCENTE, NON VIENE SOSPESA LA PATENTE A NESSUNO, MA AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO VIENE ELEVATA UNA ULTERIORE SANZIONE PECUNARIA?

Detto questo, vorrei fare dell considerazioni:
innanzitutto non è intenzione di mio padre (tantomeno mia) di pagare ulteriori dazi e balzelli al comune di turno, per cui certamente darà comunicazione del conducente a chi di dovere: mio padre ha sbagliato e pagherà quello che c'e' da pagare, punto.
- Se l'ipotesi della ulteriore sanzione fosse vera, mi chiedevo dove fosse la tutela della sicurezza in un contesto del genere: il comando dei v.u. del comune che mi consiglia caldamente di non dichiarare chi fosse alla guida, così da non avere la patente sospesa (minacciando, tra l'altro un periodo di sospensione assolutamente falso), a fronte di una ulteriore multa, mi sembra (lo ripeto) un nuovo (vecchio?) mezzo di finanziamento delle casse comunali e che ha poco a che fare con la tutela della sicurezza pubblica.

Inoltre, non ho ben capito i tempi e i modi della sospensione della patente: al comando (e voi me lo confermate) mi hanno detto che il prefetto deve decidere i tempi. Ma non ho ben capito le modalità: mio padre comunica che era lui alla guida. Il prefetto decide, poniamo il caso, per un mese di sospensione. Cosa succede? Mio padre può circolare fino alla decisione del prefetto? La patente gli verrà bruciata? Arriveranno i vigili urbani dello sperduto comune, facendosi 400 km a ritirargli la patente? Come farà alla scadenza della sospensione per riaverla? Dovrà farsi 400Km fino allo sperduto comune?

Grazie ancora a chi leggerà questo messaggio e vorrà darmi delle delucidazioni in merito.
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Messaggio da Massy » 03/08/2004, 12:42

Guarda che mica si criticava te.... ci sono stati altri casi di persone che hanno superato il limite di "soli" 62 km/h e chiedevano come svincolarsi dal problema.

Alla risposta tipo bhé, hai sbagliato, devi pagare... ti lascio immaginare.

Ps che bell'avatar! Mi ha ipnotizzato :lol: :lol: :lol: :lol:
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Messaggio da SicurAUTO » 03/08/2004, 12:55

Appunto... nessuno voleva criticare te... anzi!

Ps che bell'avatar! Mi ha ipnotizzato
Io sto ancora con gli occhi puntati... :lol: :hehe: :bastard:
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