Buonasera,
l'altro ieri è arrivata una lettera dalla Svizzera (Canton Uri) riguardante una multa. un autovelox mi ha preso mentre andavo ai 111 km/h dove il limite era 80 km/h. quindi 950 franchi svizzeri di multa (di cui 600chf di multa a 350chf tasse varie) totale circa 800€.
La situazione è questa:
io in quel tratta di strada stavo accompagnando un parente in Italia, sono un semplice studente universitario autonomo e non ho la ben che minima idea di come pagare questa importo. mi trovo già in ristrettezze economiche adesso, non potrei pagare nemmeno se volessi. quindi mi rivolgo a Voi, giusto per sapere se avevate avuto esperienze simili o comunque casi similari.
considerando che non credo nemmeno di avvicinarmi mai più in Svizzera nemmeno per sogno, nel caso ipotetico in cui non pagassi a cosa andrei in contro?
[eccesso di velocità] multa Svizzera
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Re: [eccesso di velocità] multa Svizzera
Messaggio da ANVU » 23/04/2018, 16:43
La Confederazione Elvetica prevede per alcuni tipi di violazione al Codice della Strada, una sanzione di carattere penale ed una procedura particolare rispetto a quella italiana.
Il soggetto multato riceve, insieme alla lettera, un modulo di risposta con il quale potrà richiedere una eventuale correzione o contestare la multa. Per farlo ha a disposizione 60 giorni: nel modulo è indicata anche l’autorità competente a decidere della contestazione, il cui esito sarà a sua volta comunicato entro i 60 giorni successivi all’invio. In caso non si voglia contestare o notificare delle variazioni, il soggetto multato dovrà procedere con il pagamento.
Il modulo sopra descritto, compilato e firmato, va spedito alla Polizia entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione. Si tratta di un termine pseudo perentorio, nel senso che l'amministrazione mittente tollera fino ad un certo punto il ritardo sull'invio del documento compilato, datato e sottoscritto, ciò a fronte della intuitiva considerazione per cui la compilazione della scheda non dovrebbe richiedere un termine così lungo (se il soggetto interessato è realmente responsabile dell'eccesso di velocità).
Il responsabile, a questo punto, resta in attesa della notificazione del decreto penale, ossia una "decisione" di multa da parte del ministero pubblico che rappresenta l'Organo direttivo principale di tutta la rigida procedura.
Nel caso non si paghi, il soggetto potrà ricevere una rogatoria tramite i Carabinieri, ed essere ascoltato. Inoltre il suo nominativo e patente saranno inseriti in una "black list " per un successivo eventuale rientro entro i tre anni successivi in Svizzera.
Tutte queste novità sono conseguenza dell’adeguamento degli Stati membri, escluse Inghilterra, Irlanda e Danimarca, alla direttiva europea 2011/82/UE (attuata in Italia con D.lgs 37/2014, entrato in vigore dal 24 marzo) nata per agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Tuttavia, con sentenza C-43/12 del 6/5/2014 la Corte di Giustizia europea ha annullato la Direttiva 2011/82/UE, mantenendone però gli effetti per un anno per consentire l’emanazione di una nuova Direttiva. La nuova Direttiva è stata emanata l’11/3/2015 (Direttiva 2015/413/Ue).
Quseto è il sito della Motorizzazione Svizzera: https://www.ch.ch/it/codice-stradale-svizzero/
Il soggetto multato riceve, insieme alla lettera, un modulo di risposta con il quale potrà richiedere una eventuale correzione o contestare la multa. Per farlo ha a disposizione 60 giorni: nel modulo è indicata anche l’autorità competente a decidere della contestazione, il cui esito sarà a sua volta comunicato entro i 60 giorni successivi all’invio. In caso non si voglia contestare o notificare delle variazioni, il soggetto multato dovrà procedere con il pagamento.
Il modulo sopra descritto, compilato e firmato, va spedito alla Polizia entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione. Si tratta di un termine pseudo perentorio, nel senso che l'amministrazione mittente tollera fino ad un certo punto il ritardo sull'invio del documento compilato, datato e sottoscritto, ciò a fronte della intuitiva considerazione per cui la compilazione della scheda non dovrebbe richiedere un termine così lungo (se il soggetto interessato è realmente responsabile dell'eccesso di velocità).
Il responsabile, a questo punto, resta in attesa della notificazione del decreto penale, ossia una "decisione" di multa da parte del ministero pubblico che rappresenta l'Organo direttivo principale di tutta la rigida procedura.
Nel caso non si paghi, il soggetto potrà ricevere una rogatoria tramite i Carabinieri, ed essere ascoltato. Inoltre il suo nominativo e patente saranno inseriti in una "black list " per un successivo eventuale rientro entro i tre anni successivi in Svizzera.
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