In montagna...

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Alexander
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In montagna...

Messaggio da Alexander » 24/12/2003, 0:46

come specificato dall'altro 3d sto per partire... e viste le temperature che si stanno registrando in veneto vorrei avere qualche consiglio...

Ho sentito che il gasolio può avere problemi al freddo.. e vero? se si che posso fare? ho visto dal autoricambi l'stp antigelo, è valido?

Con le gomme vabbè... vale quello detto nell'altro 3d... come risolvo l'impossibilità di montare le catene?

cos'altro mi consigliate di portarmi dietro?

Grazie mille per le risposte... ma sono un neofita.. (21anni) e nei precedenti 3 un po per incoscenza e con un buon culo mi è sempre andata bene... oggi invece vorrei evitare di dover ancora bisogno del mio fondoschiena e partire ben equipaggiato...

grazie a tutti.. Ale


italiassente
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Messaggio da italiassente » 15/01/2004, 23:05

salve Alexander,
sicuramente sarai già rientrato ma ti sarà utile sapere se non lo sai già che in montagna, contrariamente al vecchio codice stradale, chi sale e incrocia in una strada stretta un veicolo che scende gode del diritto di precedenza.
Pertanto chi scende, se le circostanze lo richiedono, deve fermarsi e accostarsi il più possibile sul lato destro del proprio senso di marcia per agevolare la marcia di chi proviene in senso contrario non costringendolo a fermarsi

Alexander
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Messaggio da Alexander » 17/01/2004, 10:45

ciao, si sono tornato... tutto ok...

grazie per la segnalazione.... anche se già lo sapevo... :)

ciao Ale

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Messaggio da SicurAUTO » 17/01/2004, 12:26

Cavolo scusa... mi ero perso il tuo post! :-[
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inge_77
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Niente è cambiato

Messaggio da inge_77 » 18/01/2004, 15:09

Dal vecchio C.d.S.:
Art.150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 149, commi 5 e 6.
Di conseguenza tutto come prima. 8)


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