Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Hai dubbi o perplessità riguardo a qualche sistema di sicurezza? Faremo di tutto per aiutarti! In più alcuni approfondimenti tecnici

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Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da Udodance » 17/09/2009, 13:34

Buon Giorno a tutti.

Cerco informazioni precise, norme di legge, riguardo all'applicazione o meno dell'apposita cintura di sicurezza a un disabile anziano seduto su una carrozzina ancorata (con appositi ganci) al pavimento nella parte posteriore del pulmino.

Per maggiore chiarezza:

Il direttivo dell'istituto per cui lavoro dice che di questa cintura non ce n'è bisogno ma io e altri miei colleghi che portiamo a casa queste persone ogni giorno ci rendiamo conto della pericolosità della situazione. Gli anziani in questione, durante il trasporto, tendono a muoversi, talvolta ad alzarsi in piedi per sgranchirsi le gambe... comunque nella malaugurata evenienza di un incidente o un semplice tamponamento i primi a pagarne le conseguenze sarebbero proprio quelle persone che non sono assicurate alla carrozzina.

Ho provato a chiedere in giro senza ottenerne niente:
Alla croce verde di Padova mi hanno risposto che loro tali cinture sono obbligati a metterle (addirittura cinture che partono dal pavimento) e che le norme dovrebbero esistere ma non sanno dove reperirle...???

In internet non sono riuscito a trovare niente, nessun regolamento, niente di niente.

Qualcuno potrebbe gentilmente darmi delle delucidazioni a riguardo?
Ringrazio subito per eventuali risposte.


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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da SicurAUTO » 17/09/2009, 20:32

Ciao e :welcome:

Ciò che chiedi è davvero difficile da conoscere.
Se ancora non ti ha risposto nessuno vuol dire che la materia è piuttosto rara e quindi non conosciuta da chi naviga sul forum.

Quello che ti posso consigliare è di interpellare direttamente il Ministero dei Trasporti a Roma, in questa pagina trovi i contatti.

Fai comunque benissimo a porti il problema perchè la sicurezza dei trasportati è importantissima!

E' anche probabile che ci sia un buco normativo in questo senso, ecco perchè ti chiederei di inserire qui sul forum eventuali risposte del Ministero. :ciao
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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da sicurdany » 18/09/2009, 9:40

Io personalmente nn ho conoscenze dirette... vedo se riesco a sapere qualcosa tramite altra gente e in caso ti rispondo.

Segui cmq il consiglio di Claudio... niente di strano ke la materia nn sia trattata, anke solo come meriterebbe e le tue domande potrebbero essere 1 modo x sensibilizzare le istituzioni sull'argomento.

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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da ottobre_rosso » 18/09/2009, 16:57

Udodance , vediamo se riusciamo a cavarci qualcosa...

piccola premessa necessaria: occorre classificare il tuo veicolo in base all'art. 47.


b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; -

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); -

Ora passiamo agli obblighi ed esenzioni per quanto riguarda l'utilizzo della cintura di sicurezza. L'art. 172 afferma (fra i vari punti):
  • Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
  • Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
  • I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

    Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
  • le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12

per concludere io la interpreto cosi': a meno che il signore in questione non abbia la certificazione di cui si e' appena fatto cenno, deve utilizzare la cintura di sicurezza.
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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da Udodance » 19/09/2009, 21:04

Ciao

Innanzi tutto vi ringrazio per le risposte; proprio giovedì, quando avevo già esposto il mio quesito su questo forum una signora anziana seduta sulla carrozzina è scivolata in avanti cadendo al suolo :x a seguito di una brusca frenata di uno dei conducenti del pulmino in questione procurandosi "fortunatamente" solo una sbucciatura al ginocchio e tanto, tanto spavento; ovviamente poteva andare molto peggio.

Ho scritto al Ministero dei Trasporti che prontamente mi ha mandato una risposta citandomi l'articolo. 172 che regola l'utilizzo delle cinture di sicurezza senza però entrare nello specifico della mia domanda.
Lo stesso ha fatto L'ACI dandomi in più un indirizzo e un numero di telefono da contattare per ragioni di specifica competenza.

Alla fine però credo di avere ricevuto una risposta inequivocabile dalla Polizia Municipale di Padova - Ufficio Studi che riporto qui di seguito:

USO DELLE CINTURE NEI VEICOLI PER DISABILI

Gent. Sig.
secondo la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 48 del 26 aprile 1982, avente come oggetto “Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati”, i veicoli utilizzati per il trasporto dei disabili possono essere o autovetture o autobus.
I mezzi a disposizione dell’Istituto per cui lavora, dato che Lei parla di pulmino, sono autovetture della categoria M1 e cioè, secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, del Codice della Strada, “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”. Se sono stati immatricolati dopo il 1° gennaio 1978 questi veicoli devono avere istallate le cinture di sicurezza anteriori, se invece sono stati immatricolati dopo il 26 aprile 1990 devono avere istallate, oltre a quelle anteriori, anche le cinture posteriori.
Per quanto riguarda, nello specifico, i veicoli di categoria M1 usati per il trasporto dei disabili, esiste una Circolare del Ministero dei Trasporti, la n. 175 del 6 ottobre 1993, avente come oggetto “Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili”, la quale prescrive di verificare che per le cinture di sicurezza delle carrozzine vengano utilizzati nastri omologati. La Circolare 175/93 richiama la citata Circolare 48/82, nella quale si legge: “Le carrozzelle debbono essere provviste di idonee cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella”.
Se istallate, quindi, le cinture di sicurezza devono essere indossate da tutti gli occupanti il veicolo.
L’articolo che prescrive l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza è il 172 del Codice della Strada, completamente riformulato rispetto alla versione precedente dal Decreto Legislativo n. 150 del 13 marzo 2006. Il primo comma dell’articolo 172 del C.d.S. recita: “Il conducente e i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cinture di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.


Mi rimane solo un dubbio che cercherò di chiarire ricontattandoli e che riguarda la frase:" Se istallate, quindi, le cinture di sicurezza devono essere indossate da tutti gli occupanti il veicolo".
Cosa vorrebbe dire quel "se installate"?
C'é qualcosa che non mi torna, forse vuol dire che se non sono installate non è obbligatorio farle metterle?
Sto diventando pignolo ma credo, in questo caso, di percorrere la strada giusta.
Appena ne so qualcosa v'informo.


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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da SicurAUTO » 20/09/2009, 1:08

Ottimo lavoro, ti stai muovendo benissimo!

Sicuramente stai anche facendo la scelta giusta, visto che in questi casi la pignoleria non è mai troppa :ok
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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da ottobre_rosso » 20/09/2009, 10:25

Udodance, quand'è stato immatricolato il pulmino che utilizzi?
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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da Udodance » 20/09/2009, 16:39

Il pulmino ha due anni di vita. E' un Peugeot come questo:

http://configurateur.peugeot.it/CfgAPVU ... e=SV000002

Così configurato: 3 sedili anteriori, 3 posteriori e dietro a questi lo spazio necessario per 2 carrozzine che vengono sollevate tramite una pedana elettrica posta all'estremità posteriore. Sul pavimento ci sono le "rotaie" per far scorrere i ganci da applicare alle carrozzine per tenerle ferme ma, come già detto, le cinture di sicurezza per chi sta seduto nelle carrozzine mancano.
Ultima modifica di Udodance il 20/09/2009, 16:51, modificato 1 volta in totale.

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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da ottobre_rosso » 20/09/2009, 16:44

Udodance ha scritto:Il pulmino ha due anni di vita.
Bene: la risposta ce l'avevi sotto il naso :wink:

Udodance ha scritto: Se sono stati immatricolati dopo il 1° gennaio 1978 questi veicoli devono avere istallate le cinture di sicurezza anteriori, se invece sono stati immatricolati dopo il 26 aprile 1990 devono avere istallate, oltre a quelle anteriori, anche le cinture posteriori.
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Re: Informazione: Cintura Di Sicurezza per Carrozzina Disabili

Messaggio da Udodance » 20/09/2009, 17:13

Si anch'io da tutte le risposte che ho ricevuto sono quasi convinto che sia obbligatorio metterle ma anche se non fosse così è una questione di buon senso; riporto qui di seguito un post tratto dal sito http://www.uildmpe.it ovvero Uione Italiana Lotta Alla distrofia Muscolare:

Piccolo promemoria per il trasporto in auto di persone con disabilità
Pubblicato dal Webmaster: Angelo G. Clivio
Mercoledì 07 Gennaio 2009 00:00
Un serio incidente stradale che ha coinvolto la famiglia di un nostro collaboratore - risoltosi fortunatamente senza danni troppo gravi - fornisce lo spunto allo stesso protagonista dell'accaduto, per alcune riflessioni sulla prevenzione del rischio nel trasporto delle persone con disabilità

Il fatto di essere stati coinvolti in un terribile incidente automobilistico in autostrada (un violento tamponamento a catena causato da abbagliamento), evento fortunatamente risoltosi con minimi danni fisici per la persona con disabilità trasportata e i suoi familiari, ci ha portato a riflettere sulle misure di sicurezza adottate e da adottare nel trasporto in automobile.
Innanzitutto queste ultime - è quasi superfluo ricordarlo - riguardano non solo le persone con disabilità, ma naturalmente tutti i viaggiatori e quindi è fondamentale una guida il più attenta possibile e a velocità più moderata in funzione dei passeggeri trasportati.
Inoltre è opportuno sottolineare ancora una volta che le attrezzature di sicurezza "passiva" (cinture, poggiatesta, airbag ecc.) devono essere omologate, in ottimo stato di conservazione e usate correttamente.

Consideriamo ora le due possibilità di trasporto normalmente utilizzate per le perso
ne con disabilità:

a) viaggiano sulla propria carrozzina in veicoli che permettono il caricamento della medesima e del suo occupante. La carrozzina stessa dev'essere ben bloccata (anche per viaggi brevissimi!), utilizzando i sistemi previsti; l’occupante, poi, dev'essere vincolato in modo che in caso di urto l'inerzia della carrozzina non si scarichi sul passeggero;

b) viaggiano sui normali sedili in dotazione al veicolo o su appositi sedili omologati. Naturalmente i bambini con disabilità sono soggetti alla normativa vigente come gli altri bambini: esistono infatti speciali sedili per auto per bambini con disabilità, utilizzabili praticamente da 0 a 12-14 anni.
Vi sono poi varie ditte che producono sedili per adulti con esigenze particolari (conformati, più avvolgenti, con spinte laterali, con diversi tipi di poggiatesta, completamente reclinabili ecc.); tali sedili prevedono generalmente l’uso di cinture di sicurezza più sofisticate (a quattro punti).

Sia i normali sedili di serie che questi ultimi più particolari possono usufruire di sistemi che ne permettono la fuoriuscita dalla vettura e l'abbassamento a livello della carrozzina, per facilitare l’ingresso in auto del passeggero con disabilità. Alcuni di questi sedili sono trasformabili in carrozzina manuale o elettrica.
Per quanto poi riguarda le cinture di sicurezza, gli airbag e altri accorgimenti, essi andrebbero attentamente verificati: le cinture, in particolare, dovrebbero essere costruite in modo da esercitare la loro funzione distribuendo la compressione in zone più ampie possibili e adeguatamente protette.

Senza mai dimenticare, tuttavia, che la prudenza e il senso di responsabilità del guidatore sono i principali deterrenti ad ogni tipo di incidente stradale.




Non riesco quindi a capire l'atteggiamento dei miei datori di lavoro che sembrano voler risparmiare su una cosa così importante
mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri e la tranquillità degli autisti.


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