Ogni tanto mi capita di tornare in Italia, quasi sempre quando devo consegnare un veicolo a qualche cliente. Per far questo, mi reco prima alla Motorizzazione tedesca, dove mi vengono rilasciate targhe per export che mi consentono di viaggiare dalla Germania in Italia senza problemi. Il costo di tali targhe si aggira intorno ai 100/120 euro compreso un mese di assicurazione. Come sempre, avvicinandomi alla frontiera, incontro colleghi che anche loro conducono veicoli da rivendere in Italia. Molto spesso peró le loro targhe non sono quelle per Export (con la parte a destra in rosso), bensí del tipo che viene usato solo per viaggiare all´interno del teritorio nazionale tedesco (parte a destra in giallo). Che naturalmente non é a norma. Il prezzo dell´acquisto di tali targhe non é molto differente da quelle export, forse 30 euro in meno; mi sono sempre stupito del fatto che ci sia gente disposta a rischiare il sequestro del veicolo (poiché il veicolo in Italia sarebbe praticamente non munito di assicurazione) per risparmiare 30 euro. Mi sono sempre chiesto se non ci sia qualcosa sotto. Qualcosa che potrebbe aver a che fare con il diverso iter per il rilascio di tali targhe...
1) Targhe "rosse" (export): Il veicolo deve essere ancora in regola con la revisione al momento della richiesta. Il veicolo deve essere presentato alla Motorizzazione che ne controlla il numero di telaio prima del rilascio delle stesse.
2) Targhe "gialle" (interno): dette targhe possono essere acquistate presso la Motorizzazione senza neanche produrre un documento del veicolo al quale successivamente andranno applicate. Per richiederle é sufficente comprovare la propria residenza in Germania.
Qualcuno se la sente di azzardare qualche ipotesi?
Ho modificato il tuo messaggio come da regolamento
viewtopic.php?t=5554
Un saluto Fedelella
[Iter e targhe per Export] Germania > Italia
Vi aiutiamo ad acquistare, in sicurezza, la vostra auto usata. Grazie ad Adiconsum chiariamo i diritti sulla Garanzia.
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Messaggio da SicurAUTO » 03/01/2007, 11:38
Hai già risposto tu in pratica...
Ps: sposto la discussione
1) Targhe "rosse" (export): Il veicolo deve essere ancora in regola con la revisione al momento della richiesta. Il veicolo deve essere presentato alla Motorizzazione che ne controlla il numero di telaio prima del rilascio delle stesse.
Ps: sposto la discussione
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VEICOLI DI PROVENIENZA INTRACOMUNITARIA
Messaggio da CAMPERSERVICE » 13/01/2008, 11:01
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Le nuove norme si innestano sulla vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza intracomunitaria, già istituita col decreto 8 giugno 2005, in cui, allo scopo di ottenere una tracciatura dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione, era previsto l’obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario come prima tappa verso l’immatricolazione.
In particolare, il recente decreto del 30 ottobre 2007 modifica il decreto interdirigenziale in vigore dal 1° settembre 2005, introducendo il riscontro, da parte degli uffici provinciali del dipartimento dei Trasporti terrestri, del versamento dell’imposta come requisito per l’immatricolazione. Si tratta dell’Iva da assolvere in occasione della prima cessione interna: l’incrocio con l’informazione sull’avvenuto versamento può avvenire già al momento della comunicazione telematica, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della norma in esame.
È il caso di precisare che l’avvio delle nuove procedure e, dunque, il riscontro col relativo versamento, verrà effettuato per gli autoveicoli introdotti sul territorio nazionale a partire dal 3 dicembre; potranno, pertanto, essere presentate per l’immatricolazione, anche dopo tale data, tutte le autovetture che siano state oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente.
Le informazioni acquisite in occasione del versamento andranno a incrociarsi con il flusso di dati relativo agli autoveicoli provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati membri dell'Unione europea, trasferito all’agenzia delle Entrate, in applicazione della Convenzione siglata unitamente all’agenzia delle Dogane, e alla Guardia di finanza.
In concomitanza con l’avvio del nuovo sistema di controlli, l’agenzia delle Entrate sta predisponendo le opportune attività di monitoraggio e di soluzione dei casi di assenza di riscontro del versamento e, perciò, di improcedibilità dell’immatricolazione.
Il riassetto della disciplina degli aspetti fiscali dell’immatricolazione riguarda anche gli autoveicoli di provenienza estera a cui si applica la disposizione del secondo provvedimento del 25/10/2007 (decorrenza e casi di esclusione), originata dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto legge 262/2006. Al punto 1 del provvedimento citato si dà attuazione al precedente comma 10 che, oltre a richiedere l’attestazione del versamento, introduce l’obbligo di esibizione, all’atto della richiesta di immatricolazione, della certificazione doganale certificante l’assolvimento dell’Iva o dell’eventuale riferimento al plafond dell’importatore.
Rimangono esclusi dall’applicazione delle norme in esame i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese arti e professioni, che continueranno a poter richiedere l’immatricolazione dell’autoveicolo acquistato in un Paese dell’Unione europea (o aderente allo spazio economico europeo, attualmente, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) mediante l’esibizione della ricevuta cartacea del versamento effettuato con modello F24 ordinario.
Soggiacciono peraltro al nuovo adempimento, come alla preventiva dichiarazione telematica dell’acquisto, anche le immatricolazioni di veicoli usati che siano stati oggetto di acquisto intracomunitario.
L’estensione ai veicoli usati degli adempimenti richiesti dalle novità normative, è richiesta dall’articolo 1, comma 9, del più volte citato Dl 262/2006 (ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, ...anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso).
Può esser utile ricordare in proposito che non costituiscono acquisto intracomunitario le transazioni di veicoli che abbiano già scontato l’Iva in altro Paese europeo quali, ad esempio, le cessioni di auto effettuate da privati, residenti in Paesi Ue, a soggetti nazionali. Al ricorrere dei presupposti, per tali operazioni può trovare applicazione il regime dei beni usati, di cui all’articolo 38 della legge 41/1995.
Un’ulteriore precisazione, di carattere non fiscale, riguarda i veicoli usati immatricolati nei Paesi entrati a far parte della Ue dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria); per questi, dovrà essere in ogni caso, accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella Ue al momento della prima immatricolazione, se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.
Si ricorda che le novità legislative sono dirette a regolare esclusivamente il settore del mercato parallelo degli autoveicoli e che le stesse si occupano di lasciare immutata la procedura di immatricolazione degli autoveicoli che sono immessi per il commercio in Italia attraverso canali ufficiali.
I nuovi adempimenti, infatti, del versamento preventivo dell’imposta per gli acquisti intracomunitari o di esibizione dell’attestato doganale per le importazioni, non operano relativamente a quei veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice antifalsificazione.
Le operazioni di trasferimento dei veicoli destinati ai rivenditori delle reti ufficiali dei concessionari delle case costruttrici, inoltre, sono accompagnate da un particolare meccanismo di trasmissione dei dati tecnici che, pre-identificando gli autoveicoli nel sistema informativo della Motorizzazione, non consente l’attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti.
Nell'apposito modello "F24-Iva immatricolazione auto Ue" occorrerà indicare il tipo di veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'imposta versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 337/E. Nella colonna "anno di riferimento" va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA"
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In particolare, il recente decreto del 30 ottobre 2007 modifica il decreto interdirigenziale in vigore dal 1° settembre 2005, introducendo il riscontro, da parte degli uffici provinciali del dipartimento dei Trasporti terrestri, del versamento dell’imposta come requisito per l’immatricolazione. Si tratta dell’Iva da assolvere in occasione della prima cessione interna: l’incrocio con l’informazione sull’avvenuto versamento può avvenire già al momento della comunicazione telematica, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della norma in esame.
È il caso di precisare che l’avvio delle nuove procedure e, dunque, il riscontro col relativo versamento, verrà effettuato per gli autoveicoli introdotti sul territorio nazionale a partire dal 3 dicembre; potranno, pertanto, essere presentate per l’immatricolazione, anche dopo tale data, tutte le autovetture che siano state oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente.
Le informazioni acquisite in occasione del versamento andranno a incrociarsi con il flusso di dati relativo agli autoveicoli provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati membri dell'Unione europea, trasferito all’agenzia delle Entrate, in applicazione della Convenzione siglata unitamente all’agenzia delle Dogane, e alla Guardia di finanza.
In concomitanza con l’avvio del nuovo sistema di controlli, l’agenzia delle Entrate sta predisponendo le opportune attività di monitoraggio e di soluzione dei casi di assenza di riscontro del versamento e, perciò, di improcedibilità dell’immatricolazione.
Il riassetto della disciplina degli aspetti fiscali dell’immatricolazione riguarda anche gli autoveicoli di provenienza estera a cui si applica la disposizione del secondo provvedimento del 25/10/2007 (decorrenza e casi di esclusione), originata dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto legge 262/2006. Al punto 1 del provvedimento citato si dà attuazione al precedente comma 10 che, oltre a richiedere l’attestazione del versamento, introduce l’obbligo di esibizione, all’atto della richiesta di immatricolazione, della certificazione doganale certificante l’assolvimento dell’Iva o dell’eventuale riferimento al plafond dell’importatore.
Rimangono esclusi dall’applicazione delle norme in esame i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese arti e professioni, che continueranno a poter richiedere l’immatricolazione dell’autoveicolo acquistato in un Paese dell’Unione europea (o aderente allo spazio economico europeo, attualmente, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) mediante l’esibizione della ricevuta cartacea del versamento effettuato con modello F24 ordinario.
Soggiacciono peraltro al nuovo adempimento, come alla preventiva dichiarazione telematica dell’acquisto, anche le immatricolazioni di veicoli usati che siano stati oggetto di acquisto intracomunitario.
L’estensione ai veicoli usati degli adempimenti richiesti dalle novità normative, è richiesta dall’articolo 1, comma 9, del più volte citato Dl 262/2006 (ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, ...anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso).
Può esser utile ricordare in proposito che non costituiscono acquisto intracomunitario le transazioni di veicoli che abbiano già scontato l’Iva in altro Paese europeo quali, ad esempio, le cessioni di auto effettuate da privati, residenti in Paesi Ue, a soggetti nazionali. Al ricorrere dei presupposti, per tali operazioni può trovare applicazione il regime dei beni usati, di cui all’articolo 38 della legge 41/1995.
Un’ulteriore precisazione, di carattere non fiscale, riguarda i veicoli usati immatricolati nei Paesi entrati a far parte della Ue dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria); per questi, dovrà essere in ogni caso, accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella Ue al momento della prima immatricolazione, se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.
Si ricorda che le novità legislative sono dirette a regolare esclusivamente il settore del mercato parallelo degli autoveicoli e che le stesse si occupano di lasciare immutata la procedura di immatricolazione degli autoveicoli che sono immessi per il commercio in Italia attraverso canali ufficiali.
I nuovi adempimenti, infatti, del versamento preventivo dell’imposta per gli acquisti intracomunitari o di esibizione dell’attestato doganale per le importazioni, non operano relativamente a quei veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice antifalsificazione.
Le operazioni di trasferimento dei veicoli destinati ai rivenditori delle reti ufficiali dei concessionari delle case costruttrici, inoltre, sono accompagnate da un particolare meccanismo di trasmissione dei dati tecnici che, pre-identificando gli autoveicoli nel sistema informativo della Motorizzazione, non consente l’attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti.
Nell'apposito modello "F24-Iva immatricolazione auto Ue" occorrerà indicare il tipo di veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'imposta versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 337/E. Nella colonna "anno di riferimento" va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA"
Re: [Iter e targhe per Export] Germania > Italia
Messaggio da yegor89 » 22/10/2012, 19:32
Salve ho letto il vostro articolo
Vorrei chiedervi io vorrei comprare un'auto da ebay. L'auto si trova in germania.
Quando devo sborsare per farla arrivare qui in italia? Passaggio radiazione...
Ho visto che pensate a tutto voi.
A me interessa portarla in italia e poi stabilire se mi conviene reinmatricolarla oppure no. A me va bene anche come pezzi di ricambio. FAtemi saper grazie
Vorrei chiedervi io vorrei comprare un'auto da ebay. L'auto si trova in germania.
Quando devo sborsare per farla arrivare qui in italia? Passaggio radiazione...
Ho visto che pensate a tutto voi.
A me interessa portarla in italia e poi stabilire se mi conviene reinmatricolarla oppure no. A me va bene anche come pezzi di ricambio. FAtemi saper grazie
Re: [Iter e targhe per Export] Germania > Italia
Messaggio da Andrea86 » 21/03/2019, 13:12
Buongiorno a tutti,
Intanto mi presento, sono Andrea e vi faccio i complimenti per lo splendido forum! Risposte molto dettagliate e precise!
Con la presente per chiedervi una informazione in merito a chi è proprietario del veicolo se ci sono delle targhe zoll.
Mi spiego meglio...
Se ho intenzione di acquistare un mezzo e lascio un piccolo acconto, dopo poco tempo vengono acquistate (ad insaputa della persona) delle targhe zoll intestate all’interessato del veicolo. Dopo poco tempo si scopre che quell’autovettura ha più km del dichiarato quindi si vuole ottenere il rimborso del l’acconto per rescindere, comunque, un gentlemen’s agreement (visto che non c’è nulla firmato). Possibile che ci si ritrova proprietari (in Germania non Italia visto che viene bloccata la nazionalizzazione) di un veicolo? Mi sembra assurdo in quanto nessuno ha firmato un contratto o dato mandato per agire in nome e per conto di una persona.
Eventualmente come si dovrebbe agire?
La situazione è abbastanza contorta?
Credo non basti (in maniera bonaria) solo un rimborso per chiudere in maniera trasparente e tranquilla questa situazione, vero?
In attesa di un vostro gentile riscontro,
Vi ringrazio anticipatamente.
Un saluto
Intanto mi presento, sono Andrea e vi faccio i complimenti per lo splendido forum! Risposte molto dettagliate e precise!
Con la presente per chiedervi una informazione in merito a chi è proprietario del veicolo se ci sono delle targhe zoll.
Mi spiego meglio...
Se ho intenzione di acquistare un mezzo e lascio un piccolo acconto, dopo poco tempo vengono acquistate (ad insaputa della persona) delle targhe zoll intestate all’interessato del veicolo. Dopo poco tempo si scopre che quell’autovettura ha più km del dichiarato quindi si vuole ottenere il rimborso del l’acconto per rescindere, comunque, un gentlemen’s agreement (visto che non c’è nulla firmato). Possibile che ci si ritrova proprietari (in Germania non Italia visto che viene bloccata la nazionalizzazione) di un veicolo? Mi sembra assurdo in quanto nessuno ha firmato un contratto o dato mandato per agire in nome e per conto di una persona.
Eventualmente come si dovrebbe agire?
La situazione è abbastanza contorta?
Credo non basti (in maniera bonaria) solo un rimborso per chiudere in maniera trasparente e tranquilla questa situazione, vero?
In attesa di un vostro gentile riscontro,
Vi ringrazio anticipatamente.
Un saluto
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- Iscritto il: 01/01/2021, 12:38
- Nome: Billi
Re: [Iter e targhe per Export] Germania > Italia
Messaggio da Autoexportgermany » 03/01/2021, 16:22
Allora la legge tedesca dice che se c'è un contratto firmato ci sono delle rescissioni, prima di dare un acconto Ci vuole un contratto di vendita con tanto di chilometri scritti eccetera eccetera ma anche nel caso che fossero aumentati i chilometri non devono essere aumentati più del 5% ipotesi sulla macchina 20000 km anche se te la consegnano con 20900 è sempre nella regola però il caso dice anche quando tu hai un contratto di vendita con l'auto acquistata 20.000 Km da quel momento dando un anticipo e tua e la macchina non può più essere noleggiata affittata o effettuare spostamenti se non di pochi chilometri Se vuoi chiarimenti migliori mi puoi contattare in privato io faccio export da tutto il mondo verso l'Italia dal 1998... non esitate a contattarmi per qualunque cosa riguarda importazione dalla Germania con oltre 22 anni di esperienza penso che poche persone hanno facoltà di rispondere in merito meglio di me saluti Rodolfo
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