[Luci blu, alettoni, spoiler, minigonne] Parla il Ministero

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LaDyO
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Messaggio da LaDyO » 11/10/2005, 23:58

Beh, devo dire che sei stato molto sincero e chiaro. Penso comunque tu in buona parte abbia ragione, ma cihan passato la revisione senza dire "MA" sul ribbassamento così evidente dell'auto. L'unica cosa,ci han fatto togliere barra duomi dal cofano e nascosto la barra duomi posteriore. Per lo più, ci han fatto togliere il filtro e messo quello originale fiat... per il resto tutto ok, nemmeno più l'alettone abbiamo dato che ce lo hanno letteralmente fregato a Loano al mare ! Bei ladri!

Vi farò avere più info nei prox giorni ;) grazie mille...
...Ed è assurdo come la ragione vuol prevalere sul senso che si kiama e dice "l'amore"
...E' assurdo come l'infelicità dice che un calcolo non è altro che il dolore della paura...
...E' invano credere che un giorno il giudizio sopravvalga sull'amore...
...E' impossibile dire dell'esperienza una reazione informale della vita...
...E' impossibile sperare di amare e essere amati senza soffrire MAI più...
...E' impossibile chiedere al cielo un sorriso lungo un paradiso...
...E' impossibile dire che questo non sia l'inferno...perchè è tutto questo la vita perchè è tutto questo il dolore...
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Clio110
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Messaggio da Clio110 » 12/10/2005, 1:09

io ho usato apposta il condizionale...

purtroppo le leggi ci sono anche, ma se poi nemmeno chi le ha ideate le rispetta...
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Claude80
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Messaggio da Claude80 » 13/10/2005, 13:05

Gli allargamenti sono consentiti fino ad un massimo di 30mm (millimetri) per lato

l'altezza del punto piu' basso dei paraurti anteriore e posteriore NON deve essere inferiore ad 80mm (millimetri)...

e questo dove c'è scritto scusa? :o

serluca785
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Messaggio da serluca785 » 23/06/2006, 19:43

Ciao raga, sono nuovo del posto, però faccio una considerazione: penso ke chi voglia modificare alcuni aspetti della sua car, debba essere liberissimo di farlo (che cxxxo! insomma, si pagano un sacco di tasse sulle vetture e non sono nemmeno libero di modificarla entro certi limiti?)

:x

pacotom
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Messaggio da pacotom » 24/06/2006, 15:14

Meno male che qualcuno ogni tanto riporta a galla vecchi thread, questo è anteriore al mio arrivo, quindi me l'ero perso. La circolare la conoscevo, vorrei dire due cose:
1) NON è affatto la voce del Ministero, ma semplicemente del DTT di Bologna. Sicuramente fa testo per gli uffici del compartimento di Bologna, ma non su tutto il territorio nazionale.
2) Una circolare, nella gerarchia delle fonti, non ha valore di legge come il codice, al limite può avere valore esplicativo e chiarificatore, ma deve provenire dal ministero dell'interno, che sull'applicazione di norme giuridiche in materia di circolazione stradale è l'unico titolato al riguardo. Non riesco assolutamente a capire come possa il DTT provinciale pontificare sull'applicazione di norme del CdS, interloquendo e dando disposizioni al prefetto e agli organi di polizia stradale.
3) Gli ingegneri sono tanto bravi e competenti quando parlano di potenza e coppia, chiavi dinamometriche, rapporto stechiometrico, ma per favore, le leggi lasciamole commentare a chi ne capisce.
C'è anche un'altra cosa che mi lascia perplesso:
Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto
Se ogni comando stazione, compagnia, comando PM, distaccamento, sottosezione, sezione polstrada, commissariato, tenenza GdF ecc. si mettesse ad avanzare quesiti, i ministeri dovrebbero lavorare h24 per arginare un fiume in piena di carte, magari per rispondere più volte alla stessa domanda e la cosa potrebbe anche interessare la Corte dei Conti. Considerazioni logiche a parte, un uffficio a competenza territoriale subprovinciale non può interloquire con uffici sovraordinati della propria o di altre amministrazioni se non tramite il proprio referente gerarchico o funzionale. Se un dirigente di commissariato si permettesse di porre un quesito ad un ufficio provinciale o addirittura al ministero il questore gliele darebbe sul sedere, il quesito lo deve porre a lui, con preghiera di interessare chi di dovere. Il quesito in argomento avrebbe potuto essere posto dal Dirigente della Sezione Polstrada o dal Comandante del Gruppo CC.
In ogni caso ad un organo tecnico si possono chiedere chiarimenti su questioni tecniche, ai fini dell'aplicazione della norma giuridica, non sulla portata ed applicazione della norma giuridica. Qui qualcuno ha fatto la pip... come si dice? Ah, sì, è andato oltre il seminato. :lol:

Premesso questo, il problema interpretativo nasce dall'infelice formulazione dell'art. 78 CdS che, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d'equipaggiamento indicati nell’art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.

Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 357 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.

Quindi il 3° comma non si applica in TUTTI i casi previsti dal comma 1 né, come molti credono, fa espresso riferimento agli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, che a loro volta richiamano le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V, che elenca le voci che il DTT deve sottoporre ad accertamento in sede di omologazione dell’intero veicolo.
In base al principio di legalità (nulla poena sine lege) dell’art. 1 della L. 689/81 (depenalizzazione), non si può applicare una sanzione che non sia espressamente prevista dalla norma che si presume violata e di cui non si può “allargare” il campo d’applicazione mediante associazioni di idee.
Per le modifiche ai dispositivi di cui agli art. 71 e 72 sono previste specifiche sanzioni e, in ossequio al principio di specialità, si devono applicare quelle. Che, altrimenti, adottando sempre il 78/3 non troverebbero mai applicazione. Per certificati di omologazione o di approvazione non s’intendono quelli del veicolo, depositati c/o il Ministero dei Trasporti, ma quelli che l’utente, se circola con veicolo modificato, deve avere al seguito, onde permettere all’agente operante di accertare la conformità.
A titolo d’esempio:
- Modifiche ai dispositivi di illuminazione di cui all’art. 72 (lett. a) o all’impianto di scarico (lett. b): il dispositivo dev’essere omologato e, dopo l’installazione, il veicolo va sottoposto a visita e prova per il rilascio del certificato di approvazione, ai sensi del 78/1. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dallo stesso art. 72, che potrà concorrere con altre ipotesi, ad es. art. 155, nel caso in cui lo scarico, oltre che modificato/sostituito, fosse più rumoroso dell’originale o 153 c.9 nel caso di luci supplementari, neon ecc. Altrimenti si avrebbe l’assurdo, di una sanzione più mite (71 €) per chi circola SENZA quei dispositivi e una più pesante (357 € e ritiro CdC) per chi li ha, anche se non omologati. E l’assurdo di una sanzione uguale (357 €) per chi circola con frecce non originali e chi va in giro col motore truccato e potenza raddoppiata o con telai autocostruiti.
- Portatarga: il termine non esiste nel CdS, ma solo nel Regolamento di Esecuzione (artt. 259 e 263, dalla lettura dei quali si deduce che il portatarga NON è soggetto ad omologazione). Non figura fra le caratteristiche costruttive riportate sulla carta di circolazione, né fra i dispositivi d'equipaggiamento di cui all'art. 72. Il Codice sanziona le ipotesi di targa contraffatta, mal posizionata o illeggibile, perché sporca, scolorita o manomessa. In questi casi esistono già gli artt. 100 e 102, che devono trovare applicazione in via prioritaria, stante il principio di specialità.
Nel verbale, semmai, va ribadito l'obbligo di sottoporre il veicolo a visita e prova e presentare il relativo certificato all'organo procedente ex art. 180, entro un congruo termine. In caso di inosservanza, scatta la sanzione dell’art. 180/8 e, se il veicolo continua a circolare, un’ulteriore sanzione per la specifica norma violata.
Almeno così la vedo io. :ciao


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Messaggio da Massy » 24/06/2006, 21:02

3) Gli ingegneri sono tanto bravi e competenti quando parlano di potenza e coppia, chiavi dinamometriche, rapporto stechiometrico, ma per favore, le leggi lasciamole commentare a chi ne capisce.
No dai, che ho capito male.
Stai dicendo che un ingegnere non capisce una ceppa di legge? E che non può commentarle a priori in quanto limitato ai suoi giochini col meccano?

No no. Ho sicuramente capito male io. :o
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Messaggio da pacotom » 25/06/2006, 14:15

Sto dicendo che ad un quesito tecnico (per es. che diavolo sono gli acceleratori d'andatura dell'art. 190? E le caratteristiche funzionali dell'art. 71?) gli ingegneri sono sicuramente titolati a rispondere. Se il quesito ha natura normativa (es. si applica il 78 alle luci aggiuntive?) l'unico organo abilitato a rispondere ufficialmente è il Ministero dell'Interno. Quella circolare, a prescindere dal suo contenuto, non sta formalmente nè in cielo nè in terra, per i motivi che ho già detto. Quando il Dott. Ing. Bruno Giordano diventerà Capo della Polizia potrà emettere tutti i chiarimenti (normativi) che vuole, al momento dovrebbe limitarsi a fare l'ingegnere e il capo del DTT provinciale. :ciao

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Messaggio da Massy » 25/06/2006, 16:18

Ecco. Avevo capito malissimo io :-[

Posso approfittare per un chiarimento esplicativo?
Sicuramente fa testo per gli uffici del compartimento di Bologna, ma non su tutto il territorio nazionale.
E' possibile che una circolare del DTT valga anche a livello locale se né il cds né eventuali applicazioni comunitare facciano menzione dell'argomento?

Ci vedo un controsenso. Lo stesso veicolo potrebbe esser a norma a Bologna e non a Ravenna o viceversa :-|
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Messaggio da pacotom » 25/06/2006, 17:58

Massy ha scritto: Ci vedo un controsenso. Lo stesso veicolo potrebbe esser a norma a Bologna e non a Ravenna o viceversa :-|
Infatti, è un controsenso anche per questo motivo. L'applicazione di una norma dev'essere uniforme su tutto il territorio nazionale, su questo siamo tutti d'accordo. Se sorgono problemi interpretativi ci vogliono direttive univoche, di provenienza centrale (Circolari ministeriali). Le risposte di carattere tecnico le forniscono il Ministero dei Lavori Pubblici (per strade, aree, rete viaria ecc.) e il Ministero delle Infrastrutture (per i veicoli e affini), per quelle di carattere normativo l'unico organo preposto ex lege è il Ministero dell'Interno.
Le Circolari vengono diramate a tutti gli uffici periferici, a livello provinciale, ma le direttive agli uffici di polizia e ai prefetti può darle solo il Ministero dell'Interno, eventualmente richiamando i chiarimenti tecnici forniti da quelli dei LL.PP. e delle Infrastrutture. Non esiste che il DTT di Bologna o di Trapani ecc. "chiarisca" agli organi di polizia quali norme applicare. Con la mia espressione "fa testo" mi riferivo alla competenza territoriale, ma quanto al contenuto (condivisibile o meno) e alla sua efficacia vincolante siamo a livelli di carta straccia. :ciao

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Messaggio da Massy » 25/06/2006, 20:42

Chiarissimo come sempre, grazie. :ciao
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