dall'inizio alla fine della zona di parcheggio delimitata NON ci sono cartelli stradali verticali di divieto.
Essendo stata la mia sosta molto breve (non vuole essere un motivo di giustificazione) ho avuto modo di incontrare il vigile mentre procedeva alla redazione dell'accertamento di violazione, alla mia richiesta di informazione su quale articolo avessi violato visto che nel predetto accertamento era stato indicato solo un codice informatico (0048), lo stesso mi informava di aver violato l'articolo 7 comma 1 per aver parcheggiato il mio "motociclo a due ruote" su un posto riservato alle auto.
Oggi mi sono andato a leggere l'articolo in questione
a parte la lettera "e" che dovrebbe però essere interpretata generosamente non vedo come possa aver violato il c.d.s. ancor più considerando l'assenza di qualsivoglia segnale stradale di divieto.]Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*)
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
Vorrei ricorrere al prefetto visto che interpellare il giudice di pace ha dei costi superiori alla multa di 39,00 euro.
Resto in attesa di un vostro consiglio.
Grazie Marco
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