Buonasera a tutti. Come prima cosa vorrei porre agli utenti del forum questa domanda (in seguito cercherò di spiegarvi tutta la questione): A seguito di una variazione dell'indirizzo di residenza, correttamente registrato all'ufficio anagrafe, avvenuto da oltre un anno, se una multa viene recapitata al vecchio indirizzo e la notifica rientra a causa dell'irreperibilità del destinatario, è vero che il termine dei 90 giorni per la ricezione della notifica viene fatto ripartire dalla data in cui l'ente accertatore viene a conoscenza del nuovo indirizzo?
Sintesi dell'accaduto: il giorno 11/03/2022 ricevo una notifica per un'infrazione accertata il 22/09/2021 (170 giorni prima). Faccio ricorso al prefetto essendo passati i 90 giorni, il quale dice che la polizia ha inviato una prima notifica al mio vecchio indirizzo di residenza, essendomi io trasferito dal dicembre 2019 (data in cui ho tempestivamente variato la residenza e veicoli intestati all'anagrafe comunale) ho ricevuto soltanto la seconda notifica.
Il prefetto dunque respinge il ricorso e ordina di pagare la multa (con importo raddoppiato).
C'è possibilità di ricorrere al giudice di pace oppure ha ragione il prefetto (in allegato ordinanza)?
Multa oltre 90 giorni, ha ragione il prefetto?
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Re: Multa oltre 90 giorni, ha ragione il prefetto?
Messaggio da lunadam » 19/12/2023, 4:03
In base alla mia analisi della situazione, il prefetto ha torto.Giangi91 ha scritto: ↑03/11/2022, 18:03Buonasera a tutti. Come prima cosa vorrei porre agli utenti del forum questa domanda (in seguito cercherò di spiegarvi tutta la questione): A seguito di una variazione only up online dell'indirizzo di residenza, correttamente registrato all'ufficio anagrafe, avvenuto da oltre un anno, se una multa viene recapitata al vecchio indirizzo e la notifica rientra a causa dell'irreperibilità del destinatario, è vero che il termine dei 90 giorni per la ricezione della notifica viene fatto ripartire dalla data in cui l'ente accertatore viene a conoscenza del nuovo indirizzo?
Sintesi dell'accaduto: il giorno 11/03/2022 ricevo una notifica per un'infrazione accertata il 22/09/2021 (170 giorni prima). Faccio ricorso al prefetto essendo passati i 90 giorni, il quale dice che la polizia ha inviato una prima notifica al mio vecchio indirizzo di residenza, essendomi io trasferito dal dicembre 2019 (data in cui ho tempestivamente variato la residenza e veicoli intestati all'anagrafe comunale) ho ricevuto soltanto la seconda notifica.
Il prefetto dunque respinge il ricorso e ordina di only up pagare la multa (con importo raddoppiato).
C'è possibilità di ricorrere al giudice di pace oppure ha ragione il prefetto (in allegato ordinanza)?
L'art. 201 del Codice della strada stabilisce che il termine per la notifica di una multa è di 90 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione. Questo termine decorre dalla data in cui l'infrazione è stata accertata, a nulla rilevando quando l'ente accertatore abbia materialmente appreso la violazione.
Nel caso specifico, l'infrazione è stata accertata il 22/09/2021, quindi il termine per la notifica scadeva il 20/12/2021. La notifica è stata invece effettuata il 11/03/2022, quindi oltre i 90 giorni.
Il prefetto ha respinto il ricorso sostenendo che la prima notifica è stata effettuata al vecchio indirizzo di residenza, e che la notifica è stata restituita a causa dell'irreperibilità del destinatario. Tuttavia, questo non è un motivo sufficiente per far ripartire il termine di 90 giorni.
Infatti, la giurisprudenza ha stabilito che il termine di 90 giorni non può essere fatto ripartire in caso di notifica inesistente o inefficace. Nel caso specifico, la prima notifica è inefficace perché è stata effettuata al vecchio indirizzo di residenza, e il destinatario non ha potuto riceverla.
Pertanto, il ricorso al giudice di pace è fondato. Il giudice di pace potrà annullare la multa, in quanto notificata oltre i 90 giorni.
Per rafforzare il ricorso, è possibile allegare alla documentazione la prova che la variazione di residenza è stata tempestivamente comunicata all'anagrafe comunale.
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