Multa per uso cellulare

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renatocursale
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Multa per uso cellulare

Messaggio da renatocursale » 07/01/2005, 21:30

Avrei bisogno di un consiglio...
Mi hanno appena fatto una multa per uso di cellulare durante la guida.
Il vigile, anzi la vigilessa, mi ha preso il numero di targa e non si è curata di fermarmi...
ora, come faceva ad essere sicura che io effettivamente avevo il cellulare in mano in quel momento? Non si potrebbe essere confusa?

Parlando con qualcuno "che ne capisce", sono venuto a sapere che per contestare infrazioni per uso di cellulre e mancato uso di cinture l'ufficiale ti deve fermare per contestarti la multa...la vigilesa non mi ha mai fermato ma il verbale mi è arrivato lo stesso, anche se dopo quasi tre mesi. Sono andato dai vigili e mi hanno detto che non è vero che ti devono fermare? Chi ha ragione?

Infine, mi dite esattamente come fare ricorso al giudice di pace?

Grazie in anticipo
Renato


sciaci
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Messaggio da sciaci » 08/01/2005, 9:20

Ciao Renato e Benvenuto

Una domanda tu il cell lo stavi usando SI o NO???

Se si allora hai sbagliato e devi pagare mi sembra giusto no???

Senza rancori... :ok

elisa
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Messaggio da elisa » 10/01/2005, 15:24

Ciao renato, dai un'occhiata al topic che trovi in questa sezione "Omessa contestazione per impegnato in altro servizio". Sto facendo ricorso anch'io al giudice di pace per una mancata contestazione immediata.. hai 60 gg dalla notifica del verbale!
Ho trovato questo modello in internet: è da adattare relativamente a norme violate e circostanze di fatto, ma può esserti utile..

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI …
La signora Tizia, nata a ... il ..., e residente in ... alla via ..., rappresentata e difesa dall'avv. ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ... alla Via ..., giusta delega in calce al presente atto;
RICCORRE
Per opposizione ex artt.22, 22-bis, Legge n.689/81, art.205 D.lgs 30.04.1992, n.285, avverso l'allegata ordinanza - ingiunzione di pagamento prot.2271/01 sett.2^ SEZ.I^ del Prefetto della Provincia di ...(all.1), notificata a mezzo servizio postale in data 10.01 c.a., indicando come legittimato passivo il Prefetto della Provincia di ...
PREMESSO CHE
in data 20.08.2001 venivano notificati alla esponente i verbali di contestazione:
- n. ... per presunta violazione dell' art.141/03/8 C.d.S., redatto negli Uffici del Comando Polizia Municipale di ..., a seguito dei rilievi effettuati il 01.08.2001, alle ore 16:50 sulla strada SS-16, in territorio extraurbano del Comune di ..., all'altezza dell'incrocio stradale per località ..., a seguito di sinistro stradale in cui erano coinvolti l'atv. Renault Twingo, tg. ..., condotto e di proprietà della ricorrente, e l'atv. Fiat Uno, tg. ..., condotto e di proprietà del signor Caio, perché Tizia non avrebbe "... regolato particolarmente la velocità in prossimità di intersezione".
- n. ... per presunta violazione dell'art.145/01/10 C.d.S., redatto anch'esso presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale di ..., a seguito dei medesimi rilievi di cui sopra, perché Tizia non avrebbe "...osservato la massima prudenza alla guida del veicolo al fine di evitare incidenti approssimandosi ad una intersezione".
DIRITTO
1. Ritiene questa difesa che nessun addebito possa essere sollevato alla ricorrente, poiché questa procedeva regolarmente su una strada con diritto di precedenza, e non vi è alcuna prova che non usasse la massima prudenza. Non può essere richiesto ad un conducente di un autoveicolo che percorra regolarmente il suo senso di marcia a velocità inferiore ai limiti imposti, di evitare la collisione con l'autoveicolo antagonista sopraggiunto nella circostanza da una via adiacente del tutto improvvisamente, e senza arrestarsi per dare la precedenza all'altro autoveicolo che la vantava, al quale conducente sfuggiva oggettivamente ogni umana possibilità di evitare l'impatto senza l'effettuazione di manovre azzardate, che avrebbero messo in pericolo la propria incolumità.
2. Si rileva inoltre che i processi verbali de quo, essendo stati notificati 19 giorni dopo i rilievi di legge relativi al sinistro della strada occorso in data 26.02.2001, sono senza alcun dubbio illegittimi per mancata contestazione immediata delle presunte infrazioni contestate alla ricorrente: ciò in violazione dell'art. 24 Cost., nonchè dell'art. 200 C.d.S., secondo cui la contravvenzione è contestata "Immediatamente", salve le ipotesi previste dall'art. 384 del Regolamento del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92), che nella fattispecie mancano del tutto. Infatti l'art.384 del regolamento del codice della strada stabilisce che non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione qualora La mancata contestazione immediata è derivata quindi, nel caso in esame, esclusivamente da una scelta degli operatori e non da fatti oggettivi e provati, con evidente violazione del disposto dell'art. 200 C.d.S..
3. Si tiene a precisare che gli artt. 200 e 201 C.d.S. rappresentano norma speciale e derogante rispetto a quella generale di cui all'art.14 L. n.689/81, relativo alla contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi; per incidens, ogni qualsivoglia riferimento alla giurisprudenza della Cassazione in materia di contestazione di violazioni amministrative, che si riferisca alla disciplina generale dell'art. 14 L. n. 689/81 (vv. Cass. Civ., sez. I^, n.5437/94) è privo di pregio nel caso di violazioni al C.d.S., e sul punto, una per tutte: " ... le due normative non hanno identico contenuto. In particolare, l'art. 201 C.d.S. prevede che si procede alla notificazione del verbale di accertamento della violazione solo qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ed impone che il detto verbale contenga "l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". L'art. 14 L. n.689/81, invece, prevede la notificazione "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione a riguardo ... Dalla disciplina del C.d.S. si desume che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo" (Cass. Civ., sez. III^, n.4010/00).
4. Si fanno proprie, inoltre, le argomentazioni di cui alla sentenza Cass. Civ n. 2494/01, che, facendo seguito alle sentenze nn. 4010/00 e 10107/00, ha specificato tassativamente quali siano i casi in cui può essere omessa la contestazione immediata:
a. Trasgressore che si immetta nella circolazione nonostante il semaforo rosso;
b. Trasgressore che sorpassi in curva;
c. Agente accertatore che al momento della infrazione al C.d.S. si trovi a bordo di un mezzo pubblico (bus, tram);
d. Assenza del trasgressore o del proprietario del mezzo (es. nella maggiranza dei casi di divieto di sosta);
e. Infrazione rilevata con apparecchi che rilevano la velocità del mezzo non contestualmete all'infrazione stessa, ma in tempo successivo (es. autovelox di vecchia concezione). E' di tutta evidenza che nessuno dei cinque casi di cui sopra rileva nel caso di specie, restando comunque valide ed attuali tutte le argomentazioni e le difese già esposte con riferimento alla precedente sentenza Cass. Civ. n.4010/00.
5. Da tutto ciò consegue la palese illegittimità sia del verbale n. ..., sia del verbale n. ... del Comando Polizia Municipale di ...
CONCLUSIONI
Si chiede che la S.V. Ill.ma, esaminato il presente ricorso, Voglia
1. In via principale, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento opposta, e quindi annullarla con vittoria delle spese del giudizio;
2. In via subordinata nella denagata ipotesi di reiezione della domanda, data l'entità della sanzione amministrativa, si chiede l'applicazione dell'art. 26 L. 689/81- pagamento rateale della sanzione pecuniaria - con sentenza di pagamento della suddetta sanzione in 30 rate o altro numero ritenuto di giustizia.
Si producono in allegato copie di notifica dell' ordinanza - ingiunzione di pagamento prot.2271/01 sett.2^ SEZ.I^ del Prefetto della Provincia di ..., del p.v. di contravvenzione n. ..., notificato in data 20.08.2001, e del p.v. di contravvenzione n. ... del Comando Polizia Municipale di ..., anch'esso notificato in data 20.08.2001.
Con osservanza.
..., lì
- Avvocato ... -
MANDATO ALLE LITI
Egregio Signor Avvocato ....
Con il presente atto e con la sottoscrizione da Voi autenticata, Vi conferiamo mandato speciale a rappresentarci e difenderci, anche se disgiuntamente con altri difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio, compresi il gravame d'appello, le fasi incidentali, esecutive e d'opposizione ed altre occorrende, col potere di transigere e conciliare, ricevere somme e rilasciare quietanze, proporre domande riconvenzionali, intervenire in giudizio, rinunciare agli atti, chiamare terzi in causa, delegandovi a sottoscrivere il presente ricorso ed ogni altro atto del procedimento, con ogni facoltà di legge, ivi quelle di nominare condifensori, sostituti e procuratori domiciliatari, dando fin d'ora per rato e valido il Vostro operato. Eleggendo domicilio in ..., presso lo studio di S.V..
Signora Tizia
Si certifica l'autografia della suestesa sottoscrizione.
Avvocato ...

E comunque.. usiamoli sti auricolari!!! evitiamo di far danni!! :ok


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