[multe per le imprese assicurative] Sanzioni Isvap

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aletom79
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[multe per le imprese assicurative] Sanzioni Isvap

Messaggio da aletom79 » 28/09/2009, 21:45

In questi giorni vari siti in ambito assicurativo pubblicizzano il dato eclatante delle sanzioni erogate dall'Isvap, l'istituto di vigilanza delle assicurazioni, si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie dovute alla trasgressione delle norme assicurative da parte delle imprese o degli intermediari assicurativi.

Le sanzioni amministrative hanno l'obiettivo di scoraggiare il comportamento di un'impresa o di una persona fisica nel commettere un fatto e violare una norma.

La maggior parte di queste sanzioni riguarda le procedure liquidative in ambito r.c.a.. Nei casi di richiesta di risarcimento, anche per il sistema di indennizzo diretto, esistono dei termini entro il quale l'impresa assicuratrice deve effettuare la formulazione dell'offerta di risarcimento o la corresponsione della somma o la mancata comunicazione del diniego del risarcimento. Oltre tali termini incorrono in sanzioni, accertate ed erogate dall'Isvap. L'accertamento Isvap nasce oltre che dalle regolari ispezioni effettuate presso le sedi delle compagnie o presso le sedi degli intermediari assicurativi, anche per via di reclami esposti all'Isvap su un comportamento non corretto degli operatori citati prima.

Pertanto il reclamo è un potente mezzo di tutela del cliente, come dimostra l'articolo seguente l'operato dell'Isvap rimedia all'inefficienza di alcuni operatori del settore assicurativo, e quindi vi invito a tutelare i vostri interessi, qualora siano lesi, oltre ad agire per vie legali, presentando un reclamo all' ISvap.

Analizziamo due articoli, uno di un sito, l'altro la norma di riferimento per approfondire l'argomento.

Si legge dal sito www.assinews.it che...

Nel 2008 le sanzioni dell’ISVAP al mercato hanno raggiunto il record storico.

Lo scorso anno, infatti, l’Autorità ha comminato sanzioni ad imprese e intermediari assicurativi per un totale di 39,6 milioni di euro, con un aumento di 6,6 milioni rispetto ai 32,9 milioni del 2007 (più 20%). Nell’arco del periodo 2002-2008 le “multe” dell’ISVAP al mercato sono assommate a oltre 200 milioni.

Il consuntivo del 2008 conferma che la grande maggioranza dei procedimenti sanzionatori scaturisce da violazioni della normativa RCA (92,4%) e all’interno di questa categoria la quota prevalente è rappresentata da ritardi nella liquidazione dei sinistri.

La maggior parte dei procedimenti viene istruita inoltre dal Servizio Tutela Utenti dell’Autorità. I fondi risultanti dalle sanzioni RCA sono devoluti al Fondo Vittime della Strada che assiste i cittadini danneggiati da soggetti privi di copertura assicurativa, i rimanenti sono versati all’Erario.

Adesso vediamo in dettaglio la normativa che ha portato ad erogare queste sanzioni, ovvero citiamo l'art. 315 del codice delle assicurazioni private:

1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.

2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.

Quindi come si può notare dalle statistiche riportate brevemente dall'articolo di assinews.it il fenomeno è in costante aumento, sembrerebbe da una prima analisi, che le imprese abbiano un forte interesse a non effettuare il pagamento, o ritardare le comunicazioni, ma analizzando l'art. 315 non si comprende quale possa essere la convenienza economica dato che ogni violazione costa da un minimo di 300 € ad un max di 60.000 €. E' pur vero che l'accertamento del'Isvap parte spesso da un reclamo presentato dall'assicurato, pertanto può essere presa in considerazione un' analisi valida che un'impresa preferisca aspettare, la conclusione degli accertamenti delle perizie, per evitare in toto il pagamento del sinistro piuttosto che essere celere nel chiudere il sinistro. Nella legge dei grandi numeri si può assumere un certo rischio.

Merita però una breve citazione anche l'art. 327 del codice delle assicurazioni, "pluralità di violazioni e misure correttive", il quale prevede il caso in cui vi sia "una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario"... la possibilità per l'impresa di rimediare... "la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata"... applicando una misura punitiva diversa. Questa norma dovrebbe permettere quindi di eliminare una eventuale disfunzione interna, ad es. un sistema per la gestione sinistri non efficiente che non permette una tempestiva comunicazione, o una struttura liquidativa inefficiente, etc, ma a giudicare dal fatto che se si guardano gli autori delle vilazioni sono più o meno sempre le stesse imprese, reiterando nel tempo, mi sembra difficile pensare che non abbiano adottato un sistema di controllo interno per gestire le perdite (dovute alle sanzioni) o che non abbiano le competenze necessarie dato che parliamo delle prime imprese in Italia.

In conclusione, a giudicare dalle statistiche vi sono imprese che ripetono la violazione di cui all'art. 315, quindi nonostante il sistema sanzionatorio sia abbastanza chiaro in materia, il fenomeno delle violazioni sulle procedure liquidative sembra non trovare un freno.

Un' altro articolo del codice da menzionare e da ricordare alle imprese sanzionate è il numero 242 al secondo comma, nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri all'impresa gli viene revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero la chiusura.
Alessandro Tomasello - Audit manager di un' importante compagnia assicurativa. Non chiedetemi quale però!
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