Lieto anch'io di trovarti ovunque sei peggio del prezzemolo.Kunta Kinte™ ha scritto:Bè allora si parla di segnalazione con sospensione alla seconda infrazione nel biennio........oppure ho letto male io il post?.tanarus ha scritto: Kunta la sospensione di cui si parla è quella ex art. 223 del CDS.
TANARUS....lieto di incontrarti anche qua.
No non concordo con te e per maggior chiarezza posto il testo dei primi due commi del 223:
Ora poichè questa sospensione non deriva di diritto a seguito della verbalizzazione di un'infrazione la Prefettura è tenuta a dare avviso dell'avvio del procedimento per la successiva sospensione, che creo sia il caso prospettato.
Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.