[Passo Carrabile] esiste una definizione ?

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Re: [Passo Carrabile] esiste una definizione ?

Messaggio da ANVU » 26/08/2012, 16:32

Le risposte sono le seguenti:

1) NON geometrico. Ma viene usata la definizione dei commi 2, 3 e 4 dell' Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile del Regolamento al CdS:
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
  1. deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
  2. deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazionedei veicoli;
  3. qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui , per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione
2) viene espresso con il disegno da parte del Comune ovvero su autorizzazione di questo da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno spazio corrispondente all'apertura, con un metro per lato a sinistra e destra e una profondita di un metro (stabilita per legge), disegnato di colore giallo;
3) Sicuramente è un diritto del condomino sapere se l'autorizzazione è regolare, da richiedersi all'Amministratore; in caso di rifiuto di questo, si può rivolgere direttamente al Comune e, se del caso, procedere ai provvedimenti di legge nei confronti dell'amministratore.
4) SI . Anzi, è obbligatorio esporre IL CARTELLO rilasciato dal Comune, che ha lo stessa del medesimo, la scritta COMUNE DI .. il Numero di Autorizzazione e l'anno di rilascio. In caso contrario NESSUN PROVVEDIMENTO viene preso da parte della polizia locale o qualsiasi forza dell'ordine.

Sembrava di aver già risposto alle Sue domande in modo esaustivo !!
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