Sono legali?
Ho letto soluzioni contrastanti, anche se una circolare Motorizzazione Civile sembrerebbe accettarli.
Occorre il cartello di carichi sporgenti?
E' possibile la sporgenza laterale delle bici rispetto alla sagoma dell'auto?
Grazie e saluti.
Portabici posteriori
Commenta insieme a noi il Nuovo Codice della Strada. Se hai ricevuto una multa e vorresti fare ricorso guarda qui. Tantissimi casi on line!
Moderatore: Staff Sicurauto.it
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Messaggio da Massy » 10/06/2003, 0:03
Se parli di quei modelli da mpntare nella parte posteriore dell'auto attraverso montanti aggiuntivi, no, a meno che tali montanti siano già di serie (ad esempio su alcuni fuori-strada). Tra l'altro è la stessa norma che regola l'installazione di bull-bar su fuoristrada (ma questa esula dalla domanda).
Il motivo è presto detto:
potrebbero coprire le luci posteriori, i catadiottri o la targa.
Inoltre potrebbero dar problemi in caso di incidente, magari impedendo l'apertura del cofano e quindi limitando la celerità di intervento in caso di incidente.
Per chi li monta il rischio non è tanto la possibile multa, quanto il possibile (anche se secondo me improbabile) ritiro della patente per carico sistemato in maniera errata e soprattutto la possibilità di problemi con l'assicurazione perchè il veicolo non è conforme con il codice della strada.
Ricordo inoltre che il pannello di carichi sporgenti è da utilizzare per carichi sporgenti INDIVISIBILI (e la bici non lo è di certo ).
La sporgenza laterale inoltre è possibile solo fino ai 30 cm dalle luci di posizione e per carichi VISIBILI... a mio parere una bici non lo è di certo.
Detto ciò ti "tocca" installare il portabici da tetto.
Ps non farti abbindolare da chi li vende, loro possono farlo, sei tu a non poterli montare... il discorso è simile per esempio alle modifiche da tuning... nessuno ti vieta di montare fari, minigonne, centraline modificate al veicolo... però tale veicolo non può circolare per strada. In pratica puoi usarli solo in zone private.
A presto, e per altri dubbi, posta, mi raccomando.
Ciao
Il motivo è presto detto:
potrebbero coprire le luci posteriori, i catadiottri o la targa.
Inoltre potrebbero dar problemi in caso di incidente, magari impedendo l'apertura del cofano e quindi limitando la celerità di intervento in caso di incidente.
Per chi li monta il rischio non è tanto la possibile multa, quanto il possibile (anche se secondo me improbabile) ritiro della patente per carico sistemato in maniera errata e soprattutto la possibilità di problemi con l'assicurazione perchè il veicolo non è conforme con il codice della strada.
Ricordo inoltre che il pannello di carichi sporgenti è da utilizzare per carichi sporgenti INDIVISIBILI (e la bici non lo è di certo ).
La sporgenza laterale inoltre è possibile solo fino ai 30 cm dalle luci di posizione e per carichi VISIBILI... a mio parere una bici non lo è di certo.
Detto ciò ti "tocca" installare il portabici da tetto.
Ps non farti abbindolare da chi li vende, loro possono farlo, sei tu a non poterli montare... il discorso è simile per esempio alle modifiche da tuning... nessuno ti vieta di montare fari, minigonne, centraline modificate al veicolo... però tale veicolo non può circolare per strada. In pratica puoi usarli solo in zone private.
A presto, e per altri dubbi, posta, mi raccomando.
Ciao
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Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
re
Messaggio da zetaniko » 10/06/2003, 21:04
Io avevo letto quasta circolare:
Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a
sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’ob-
bligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car- relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse
(1) Vedasi
(2) Vedasi
(3) Vedasi
(4) Vedasi
(5) Vedasi
Però era su un sito di una ditta produttrice......
.... Purtroppo i portabici posteriori mi sembravano una buona soluzione anche se, in caso di malaugurato incidente, non potevano che creare ulteriori problemi.
I portabici sul tetto (che usavo con la mia precedente vettura) li avevo scartati poichè adesso ho un monovolume, che ha già la sua altezza, ed in più dovrei acquistare le barre trasversali.
Ti ringrazio intanto della celerità e spero possa darmi qualche informazione suppletiva.
Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a
sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’ob-
bligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car- relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
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(4) Vedasi
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Però era su un sito di una ditta produttrice......
.... Purtroppo i portabici posteriori mi sembravano una buona soluzione anche se, in caso di malaugurato incidente, non potevano che creare ulteriori problemi.
I portabici sul tetto (che usavo con la mia precedente vettura) li avevo scartati poichè adesso ho un monovolume, che ha già la sua altezza, ed in più dovrei acquistare le barre trasversali.
Ti ringrazio intanto della celerità e spero possa darmi qualche informazione suppletiva.
- luca comandini
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Messaggio da luca comandini » 10/06/2003, 21:55
Ma la Smart che lo ha dietro (una sorta di arco) è anche lei fuorilegge?
Perchè ho il depliant sottomano e fra gli optionals c'è questo portabici....
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Messaggio da Massy » 10/06/2003, 22:26
Guarda, non conosco la carta d'omologazione della smart, ma ripeto che sono fuorilegge quelli che prevedono un'installazione di montanti non previsti dal certificato d'omologazione.
Date uno sguardo a questo link per approfondire:
http://www.ciclodi.it/FIAB/PORTABICI_POSTERIORI.htm
Cià
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