Mi è stata contestata l'infrazione all'art. 158 del cds in quanto sostavo con la mia motocicletta su zona riservata al parcheggio di autovetture con disco orario max 1 ora.
Premesso che:
- non sono stato più di un'ora
- ero parcheggiato tra altre moto
- ero sotto al cartello della zona riservata alle moto
- ho visto l'indiacazione il giorno dopo della zona disco orario perche ho fatto una foto al posizionamento della mia moto (era un foglio formato A4 scritta con un computer e non è indicata nessuna ordinanza)
- le auto erano già sostate in questa presuna area e non ne potevano più stare (quindi non toglievo il posto a nessuno)
"presunta infrazione all'art. 158 "Sosta dei veico
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Messaggio da Sir_Neko » 04/07/2005, 14:31
Quello che ti riporto sotto è l'articolo in questione ...
magari riesci a chiarirti un attimo il perche' dell'infrazione ...
nel verbale c'era anche qualche comma oltre all'articolo ? ...
e sopratutto , non ti è stato specificato nulla sul verbale ? ...
perchè il problema delle moto sui parcheggi a disco orario è che non hanno l'obbligo di esserne munite , e quindi non c'e' una possibilità di controllo da parte di chi accerta l'infrazione , a meno che tu non abbia fatto qualcosa che lo potesse accertare ...
Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione .
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) (toglie 2 punti ->) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) (toglie 2 punti ->) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) (toglie 2 punti ->) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
magari riesci a chiarirti un attimo il perche' dell'infrazione ...
nel verbale c'era anche qualche comma oltre all'articolo ? ...
e sopratutto , non ti è stato specificato nulla sul verbale ? ...
perchè il problema delle moto sui parcheggi a disco orario è che non hanno l'obbligo di esserne munite , e quindi non c'e' una possibilità di controllo da parte di chi accerta l'infrazione , a meno che tu non abbia fatto qualcosa che lo potesse accertare ...

Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione .
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) (toglie 2 punti ->) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) (toglie 2 punti ->) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) (toglie 2 punti ->) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
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presunta infrazione all'art. 158
Messaggio da geom.marco » 04/07/2005, 16:35
Grazie per la tua delucidazione.
Si avevo già controllato il cds
Il comma citato è l'11 che ovviamente non trovo nell'art 158
La dizione è la seguente:
sostava in zona riservata ad ltre categorie di veicoli - autovetture zona disco 1 ora
Si avevo già controllato il cds
Il comma citato è l'11 che ovviamente non trovo nell'art 158
La dizione è la seguente:
sostava in zona riservata ad ltre categorie di veicoli - autovetture zona disco 1 ora
Messaggio da Sir_Neko » 04/07/2005, 18:06
Allora credo sia come ho detto sopra ...
il problema che la zona era a disco orario ...
se lo fai in una zona normale non te lo vieta nessuno di mettere 2 moto in fila o 3 in riga , ma su quelli a disco orario purtoppo mi sa che non e' possibile ...
a meno che qualcuno non mi smentisca ...

il problema che la zona era a disco orario ...

se lo fai in una zona normale non te lo vieta nessuno di mettere 2 moto in fila o 3 in riga , ma su quelli a disco orario purtoppo mi sa che non e' possibile ...
a meno che qualcuno non mi smentisca ...

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