Salve, vi scrivo per cercare di risolvere o capire più o meno la procedura per revisionare in Italia una macchina targata svizzera. Premetto che non è mia ma di un mio zio.
La revisione è stata già fatta nel mese di marzo presso la motorizzazione civile di Cosenza. Dopo l’esito positivo è stato rilasciato un documento (non ricordo il nome preciso), il quale attesta la conferma della revisione e il suo risultato. Questo documento portato da mio zio non viene accettato dall’ente per le revisioni delle auto in svizzera, in quanto dicono che occorre una scheda tecnica con tutti i dettagli della revisione (stato freni, emissioni, ecc.).
Mi sono recato presso la motorizzazione di Cosenza per richiedere questa scheda tecnica. La risposta che mi è stata data è che questa scheda tecnica non viene fornita al cliente e non c’è nessun modo per averla in quanto il certificato rilasciato attesta l’esito positivo della revisione.
Ora è possibile capire se è veramente così o se c’è qualche altra soluzione per evitare di portare la macchina a revisione in svizzera?
vi prego anche di indicarmi tutte le normative del caso.
Grazie per la disponibilità spero in una risposta nel più breve tempo possibile.
[Revisione] auto targa svizzera
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Re: [Revisione] auto targa svizzera
Messaggio da ottobre_rosso » 20/04/2011, 20:08
Hai suggerito all'impiegato della Motorizzazione di Cosenza di contattare telefonicamente l'ente per le revisioni delle auto in Svizzera per chiedere maggiori info?
p.s.
p.s.
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: [Revisione] auto targa svizzera
Messaggio da pakycs » 20/04/2011, 21:58
non l'ho fatto, ma vi è un disinteresse da parte del personale, questo è il tutto. Se qualcuno si prendesse di impegno la questione è risolvibile. Parlerò con il direttore della motorizzazione. Sperando di trovare articoli e di andare con documenti alla mano.
Re: [Revisione] auto targa svizzera
Messaggio da ANVU » 21/04/2011, 14:15
La Svizzera NON fa parte dell'Unione Europea. C'era una circolare del 2001 che permetteva la revisione di veicoli anche immatricolati con targhe straniere ma SOLO appartenenti alla CE.
Fa eccezione la Svizzera, (ma riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri), per veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992)
Prot. N 898/C4
Roma, 2 aprile 2001
OGGETTO: Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati delle comunità.
Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti pervenute richieste di “ riconoscimento “ della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.
Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico.
Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea (1) ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che “ in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato…….sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base……. Agli allegati I e II ; il secondo comma individua le “ categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ……”.
Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che “ ogni stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ……è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ….. come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”.
In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.
Non risulta invece disciplinato il reciproco “ riconoscimento “ delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi delle Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle operazioni certificate.
Vale dunque. In proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e degli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. (4) non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.
Parimenti gli uffici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.
Superfluo sottolineare che tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai paesi exstracomunitari.
E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia ( riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992) (5), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva di ulteriori precisazioni.
Con la presente si intendono annullare tutte le comunicazioni sinora emanate in materia ed in contrasto con la presente circolare.
IL DIRETTORE DELL’UNITA’DI GESTIONE
dr. ing. Ciro Esposito
Fa eccezione la Svizzera, (ma riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri), per veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992)
Prot. N 898/C4
Roma, 2 aprile 2001
OGGETTO: Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati delle comunità.
Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti pervenute richieste di “ riconoscimento “ della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.
Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico.
Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea (1) ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che “ in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato…….sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base……. Agli allegati I e II ; il secondo comma individua le “ categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ……”.
Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che “ ogni stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ……è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ….. come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”.
In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.
Non risulta invece disciplinato il reciproco “ riconoscimento “ delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi delle Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle operazioni certificate.
Vale dunque. In proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e degli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. (4) non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.
Parimenti gli uffici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.
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Re: [Revisione] auto targa svizzera
Messaggio da 500L » 25/04/2011, 9:29
Ma ultimamente hanno cambiato le leggi? Ero rimasto fermo alla regola per cui dopo un certo tempo in cui si trovano in Italia (forse un paio di mesi) le auto con targa straniera dovrebbero essere reimmatricolate con targa nazionale.
Re: [Revisione] auto targa svizzera
Messaggio da ANVU » 25/04/2011, 15:04
L'art. 132 del Codice della Strada consente la circolazione delle targhe extracomunitarie per un anno:
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine
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