Ricorso al Giudice di Pace in materia di C.d.S. - Novità

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Ricorso al Giudice di Pace in materia di C.d.S. - Novità

Messaggio da SicurAUTO » 21/11/2003, 13:09

Ulteriori disposizioni dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

"Il libretto in questione (quello che si usa per i ricorsi n.d.r.) è un normale libretto nominativo fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 dell'1 agosto 2003", nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale. Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso. Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente. La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo"

Il chiarimento


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello - LORO SEDI

OGGETTO : Versamento della cauzione nell'ipotesi di ricorso ex art. 204 bis C.d.s. Integrazione della nota di questa Direzione Generale prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U) del 13 agosto 2003.

Con riferimento alle modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 204 bis del nuovo C.d.s., in seguito ad accordi intervenuti con l'Ente Poste s.p.a., si rappresenta che, in alternativa allo strumento del deposito giudiziario, può essere utilizzato anche il cd. libretto nominativo con vincolo cauzionale.

Il libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 dell'1 agosto 2003", nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale.

Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso.

Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente. La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo.

Si evidenzia che, poiché il predetto libretto svolge funzioni di deposito giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo generale), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910 n. 149, annotando gli estremi dello stesso nel Registro generale dei depositi giudiziari, Mod. 1.

La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti modalità a seconda dell'accoglimento o meno del ricorso:

a) in caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà, pertanto, consegnare al ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del provvedimento di accoglimento disponente in merito all'assegnazione delle somme, per la successiva consegna all'ufficio postale presso il quale il ricorrente intende chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall'ufficio postale dopo la corresponsione del saldo al ricorrente;

b) nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la cancelleria deve trasmettere il libretto all'ufficio postale con la copia autentica del dispositivo della sentenza affinché la cauzione sia assegnata all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.

L'assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa amministrazione, tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale ultime ipotesi le spese dovranno essere stornate dall'ammontare della somma depositata sul libretto.

L'eventuale somma residua è restituita al ricorrente secondo le modalità già precisate sub a). La ricevuta dell'operazione eseguita è consegnata alla cancelleria ed è allegata al registro modello I (analogamente a quanto avviene per i depositi giudiziari, vedi artt. 162 D.M. 20/12/1952 e 18 del R.D. n. 149/1910).

Infine, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati dagli uffici giudiziari, si precisa che, con la nota prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U) del 13 agosto 2003 della Direzione Generale della Giustizia Civile, si è inteso dettare disposizioni soltanto in merito alle modalità di deposito della somma da versare a titolo di cauzione, lasciando impregiudicata la valutazione ¯ rimessa, in ultima analisi, alla esclusiva competenza dell'organo giurisdizionale ¯ delle ipotesi in cui sia necessario il predetto versamento.

Le cancellerie, pertanto, sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservata alla valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione.

Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Il Direttore Generale
Francesco Mele
Ultima modifica di SicurAUTO il 07/01/2008, 10:56, modificato 1 volta in totale.
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