[Ritiro e sospensione patente] Non sono assicurabili

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aletom79
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[Ritiro e sospensione patente] Non sono assicurabili

Messaggio da aletom79 » 07/04/2009, 20:37

Finalmente un po di chiarezza sulla questione che ha creato non poche discussioni, alcune compagnie assicurative infatti avevano previsto un’indennità per l’assicurato di diarie nel periodo di sospensione o ritiro della patente. Cioè chi trasgrediva il codice della strada e veniva sanzionato amministrativamente, riceveva in cambio dalla compagnia assicurativa un premio, ma questa volta il premio non era il compenso dell’assicuratore ma il rimborso dell’assicurato.

Fortunatamente è intervenuta l’Isvap stabilendo il divieto per queste tipo di coperture.

Questo è quanto si apprende dal sito dell’Isvap nella relazione del regolamento n. 29

In particolare, l’articolo 4, nel disciplinare la materia dell’inassicurabilità di taluni rischi, al comma 1 esclude la possibilità di dare copertura al rischio di ritiro o sospensione della patente di guida quando detto ritiro sia conseguente a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada.

La norma è volta ad escludere l’assicurabilità della corresponsione di diarie o altre indennità giornaliere connesse al periodo di interdizione. Sono invece assicurabili i rischi che non sono sussumibili nella sanzione, ma si individuano come conseguenze mediate ed indirette della applicazione della sanzione, quali quelli derivanti dalla necessità di sostenere costi per il pagamento di corsi di recupero dei punti della patente, per il pagamento della revisione e per riottenere la patente.
Ciò, in linea con quanto previsto dall’art. 12 che deve intendersi finalizzato ad escludere l’assicurabilità di ogni tipo di sanzione amministrativa, dovendosi considerare il termine “pagamento” previsto dalla norma non in senso civilistico, ma quale corrispettivo della sanzione amministrativa.

Le previsioni recate dall’articolo 4 , si inseriscono infatti nel quadro normativo generale già tracciato dal legislatore, teso a dissuadere, nell’interesse pubblico, i soggetti destinatari delle norme dalla tenuta di determinati comportamenti, attraverso l’inasprimento delle misure sanzionatorie che assumono peraltro sempre più spesso forma diversa da quella pecuniaria (sanzioni interdittive con funzione punitiva o cautelare …).
Il Regolamento consente, invece, l’assicurazione del danno economico sopportato dall’azienda o dal datore di lavoro a seguito dell’adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti (articolo 16). In questo caso peraltro, in relazione alla ratio del provvedimento, il rischio viene classificato nel più ampio ambito delle garanzie del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere. Ciò in ragione del fatto che l’interesse tutelato risulta in capo ad un soggetto, il datore di lavoro o l’azienda che beneficerà dell’assicurazione, diverso da quello che ha posto in essere l’infrazione punita con il ritiro della patente e che tale provvedimento costituisce la causa dell’evento e non l’evento coperto dalla garanzia.

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
ALL’INTERNO DEI RAMI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE).
Art. 4
(Rischi non assicurabili)
1. Fermi i divieti derivanti da norme di legge, non è assicurabile il rischio di ritiro o
sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo Codice della
strada, salvo quanto previsto dall’articolo 16.
Art. 16
(Assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione
o al ritiro della patente di guida di altri soggetti )
1. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 4, comma 1, è classificato nel ramo 16.
Perdite pecuniarie di vario genere, il rischio di danni economici subiti dal datore di
lavoro o dall’azienda a seguito dell’adozione delle misure di sospensione o di ritiro
della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la
guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono
adibiti.
Alessandro Tomasello - Audit manager di un' importante compagnia assicurativa. Non chiedetemi quale però!
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