Ritiro patente autovelox

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Rudy
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Ritiro patente autovelox

Messaggio da Rudy » 08/04/2003, 11:38

:grr Buona giornata a tutti chiedo una informazione in merito alla procedura di contestazione di contravvenzione per superamento limiti di velocità maggiore di 40 km e successiva sanzione accessoria di ritiro patente.
Qualora non sia possibile individuare con precisione il conducente a chi viene applicata la sanzione accessoria?? :ciao


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Messaggio da Massy » 11/04/2003, 13:01

Come già detto non sono un avvocato, quindi prendi la mia risposta con le molle...

A quanto ne so io, in tal caso la patente verrà sospesa al proprietario del veicolo, sempre che non riuscirà a dimostrare di non stare alla guida in quel momento.

Quando riceverai il verbale della contravvenzione, dovrestri trovare uno spazio in cui dichiarare chi era alla guida in quel momento... La patente verrà sospesa alla persona da te indicata.

Ciao
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Messaggio da SicurAUTO » 15/04/2003, 12:03

Speriamo che tu sia in buona fede...

Non è che cerchi qualche scappatoia per evitare di farti ritirare la patente? :???
Sai comè alcuni scrivono su questo forum in mala fede.
Senza offesa eh, almento però dicci per quale motivo hai fatto questa richiesta.

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Messaggio da meneceo » 10/07/2003, 9:15

A quanto ne so io, in tal caso la patente verrà sospesa al proprietario del veicolo, sempre che non riuscirà a dimostrare di non stare alla guida in quel momento.

Quando riceverai il verbale della contravvenzione, dovrestri trovare uno spazio in cui dichiarare chi era alla guida in quel momento... La patente verrà sospesa alla persona da te indicata.
Non credo proprio. Se non è stato possibile procedere all'accertamento dell'identità del conducente (come pare nel caso in questione), NON sono applicate le sanzioni accessorie. In altre parole: multa senza ritiro della patente.

By the way: non ho trovato da nessuna parte nel sito l'indicazione relativa all'innalzamento del limite di velocità a 150 km/h...
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Messaggio da SicurAUTO » 10/07/2003, 10:32

Messo on-line il discorso sui 150 Km/h! :ok
Dimenticanza... :roll:
Anche perchè ancora non si può dire che sia in vigore, quindi per questo inizialmente non l'avevo messo, poi però ho pensato che sia utile chiarire anche questo punto.
http://www.sicurauto.it/cds/index_new.htm

Grazie per la segnalazione! :ok
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Messaggio da Massy » 10/07/2003, 14:41

In altre parole: multa senza ritiro della patente
Infatti, nessun ritiro.
Sospensione, secondo me, sì.
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Messaggio da meneceo » 10/07/2003, 16:45

Errata corrige: senza sospensione. Confermo il "succo" del mio precedente intervento.
8)
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Messaggio da Massy » 11/07/2003, 0:41

Ehm, io non sono un avvocato e non voglio convincerti per forza:
magari da uno sguardo qua:
http://pers.mininterno.it/codiceStrada/ ... 10321a.PDF
o meglio...
http://pers.mininterno.it/codiceStrada/ ... 01212a.PDF

Da quanto ho capito e sentito, la prima sentenza è conforme a ciò che tu dici, mentre la seconda la mette in dubbio.

Ne ho discusso proprio oggi con un mio amico, "del ramo": mi conferma che non è così chiaro, anche se anche lui è daccordo con te.

Io credo invece, che se non si riesce ad identificare una persona perchè magari fugge a 280 con un Ferrari, al tizio la patente sarà cmq sospesa.

AMMP
:lol:
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Messaggio da meneceo » 14/07/2003, 9:25

Io credo invece, che se non si riesce ad identificare una persona perchè magari fugge a 280 con un Ferrari, al tizio la patente sarà cmq sospesa.
Assolutamente NO. Come è possibile dimostrare che alla guida della Ferrari vi era Tizio, proprietario del veicolo, o Caio, suo fratello, o Sempronio, suo cognato??? La sospensione della patente rappresenta una sanzione accessoria che, come tale, si applica solo al conducente autore dell'infrazione. Se l'identità di quest'ultimo non è stata accertata...

8)

I dubbi cui fai riferimento riguardano altro: la sanzione è legittima quando gli agenti NON hanno - sebbene ne avessero materialmente la possibilità - contestato l'infrazione immediatamente dopo la commissione (impedendo così al trasgressore di far mettere a verbale eventuali elementi a proprio favore)??

A monte di questo dubbio vi è il nebuloso testo dell'art. 200, I° comma, CdS: "La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta".

La questione è stata (in parte) risolta dal DL 27/07/2003 n. 151, che ha integrato l'articolo sopra citato stabilendo una serie di ipotesi in cui "la contestazione immediata non è necessaria":

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Tale elencazione non è tuttavia tassativa, giacché la norma prosegue dichiarando che: "In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate."

In definitiva, quindi, si potrà ritenere che - fuori dalle ipotesi espressamente considerate - l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata sia NECESSARIA per la legittimità stessa del provvedimento sanzionatorio...

:wink:
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