Dai è il triangolo , anche perchè io nell'auto non ho altro.Allora, io so che doveva essere un dispositivo che tutti gli autoveicoli devevano esserne dotati, e serviva in caso di fermata di emergenza, a far capire il motivo della fermata.
Segnale multifunzionale di pericolo
Commenta insieme a noi il Nuovo Codice della Strada. Se hai ricevuto una multa e vorresti fare ricorso guarda qui. Tantissimi casi on line!
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Messaggio da SicurAUTO » 22/03/2006, 8:59
A me questa spiegazione convince...Transistore1 ha scritto:La pistola lanciarazzi per che cosa, scusa? Se nell'ipotesi che uno rimanga in una foresta deserta, e debba essere visto dall'alto, tipo soccorso in elicottero? Mah................! Non ho trovato niente sui motori di ricerca, ma credo che debba essere quello scritto nel post precedente, e cioè un dispositivo luminoso da applicare sul tetto dell'autovettura, con il quale di volta in volta segnalare il motivo della fermata d'emergenza, mancanza di carburante, avaria del veicolo, malessere di un passeggero o conducente ed altri motivi ancora. Ciao.
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Messaggio da Transistore1 » 08/05/2006, 20:55
Finalmente, non so se interessa ancora, ho trovato nel Regolamento di Esecuzione al codice della strada del 1992, all'art. 230, vari commi, le caratteristiche costruttive e funzionali, che doveva possedere il segnale mobile plurifunzionale di soccorso.
Doveva servire a far capire il motivo della fermata di emergenza sulle autostrade, per segnalare di volta in volta il motivo, con i simboli, CROCE ROSSA, per malessere, CHIAVE REGOLABILE, per avaria, e DISTRIBUTORE, per mancanza carburante.
Salutoni a tutti.
Doveva servire a far capire il motivo della fermata di emergenza sulle autostrade, per segnalare di volta in volta il motivo, con i simboli, CROCE ROSSA, per malessere, CHIAVE REGOLABILE, per avaria, e DISTRIBUTORE, per mancanza carburante.
Salutoni a tutti.
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Messaggio da Massy » 09/05/2006, 1:44
Cavolo... è vero!
Avevo letto anche io una cosa del genere
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Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
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Messaggio da Maury » 09/05/2006, 21:56
Ciao, secondo me e' il famoso segnale plurifunzionale a messaggio variabile normalmente installato sulle autostrade...comunque che io sappia si chiama PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE e non plurifunzionale di pericolo, anche perche' potrebbe segnalare la coda, con relativo motivo; infatti tutti noi sappiamo che il segnale di coda e' facente parte dei pannelli integrativi e non di pericolo. E' anche vero pero' che normalmente i pannelli fatti cosi' vanno con il segnale altri pericoli. Non so per me quel giorno, quell'esaminatore ha solo preso una cantonata nel fare la domanda, l'ha fatta male
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Messaggio da Transistore1 » 10/05/2006, 13:40
Se non fosse ancora chiaro, per tagliare la testa al toro:
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (ARTT. 71-74 C.S.)
Art. 230. - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso (art. 72 C.s.).
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell' appendice VI al presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) ( fig. III.2/a).
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA ( fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE ( fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE ( fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO.
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. .
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.
Cordialità a tutti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
1- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (ARTT. 71-74 C.S.)
Art. 230. - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso (art. 72 C.s.).
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell' appendice VI al presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) ( fig. III.2/a).
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA ( fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE ( fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE ( fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO.
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. .
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.
Cordialità a tutti.
Se acceleri sempre, a scuola guida, non imparerai niente!!!
Messaggio da andreak3 » 11/05/2006, 23:13
Ciao a tutti,
con puntuale ritardo vengo a "chiudere" la discussione che avevo creato...
In effetti l'esaminatore aveva posto la domanda nel modo sbagliato, confondendo il segnale multifunzionale di pericolo (che in effetti non esiste, almeno non con questa definizione) con il segnale multifunzionale di soccorso, citato nell'articolo 72. Cose che capitano, e sarebbero anche accettabili in una discussione da bar e non durante un esame. Scavando più a fondo, ho riscontrato, grazie alla EGAF che pubblica i testi ministeriali e li commenta, che in origine il segnale in oggetto era previsto al pari del triangolo e se ne indicava anche la data di entrata in vigore. Poi, con una modifica all'articolo, era stata data una indicazione diversa, utilizzando la frase "possono essere equipaggiati", che non è vincolante e rende l'uso del disposivito facoltativo. Quindi, se qualcuno a suo tempo ha acquistato un AUXILIUM (era il nome commerciale del prodotto) può tranquillamente conservarlo nell'auto, in attesa di un suo utilizzo. Ma è più probabile a questo punto sia già stato destinato a qualche mercatino dell'usato...
con puntuale ritardo vengo a "chiudere" la discussione che avevo creato...
In effetti l'esaminatore aveva posto la domanda nel modo sbagliato, confondendo il segnale multifunzionale di pericolo (che in effetti non esiste, almeno non con questa definizione) con il segnale multifunzionale di soccorso, citato nell'articolo 72. Cose che capitano, e sarebbero anche accettabili in una discussione da bar e non durante un esame. Scavando più a fondo, ho riscontrato, grazie alla EGAF che pubblica i testi ministeriali e li commenta, che in origine il segnale in oggetto era previsto al pari del triangolo e se ne indicava anche la data di entrata in vigore. Poi, con una modifica all'articolo, era stata data una indicazione diversa, utilizzando la frase "possono essere equipaggiati", che non è vincolante e rende l'uso del disposivito facoltativo. Quindi, se qualcuno a suo tempo ha acquistato un AUXILIUM (era il nome commerciale del prodotto) può tranquillamente conservarlo nell'auto, in attesa di un suo utilizzo. Ma è più probabile a questo punto sia già stato destinato a qualche mercatino dell'usato...
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