Slitta al 1° aprile l'obbligo dei giubbetti catarifrangenti

Commenta insieme a noi il Nuovo Codice della Strada. Se hai ricevuto una multa e vorresti fare ricorso guarda qui. Tantissimi casi on line!

Moderatore: Staff Sicurauto.it

Avatar utente
SicurAUTO
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 12052
Iscritto il: 03/04/2002, 6:00
Nome: Claudio
Contatta:

Slitta al 1° aprile l'obbligo dei giubbetti catarifrangenti

Messaggio da SicurAUTO » 14/12/2003, 16:13

Riporto la news battuta di recente

Slitta dal 1° Gennaio al 1° Aprile 2004 l'obbligo di indossare giubbetti o bretelle catarifrangenti in caso di discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibilità.

Il decreto ministeriale che fissa le caratteristiche tecniche dei giubbetti, atteso per metà Novembre, accompagnato da una circolare esplicativa, dovrebbe essere varato prima della fine del 2003, con ogni probabilità il 29 Dicembre, quando scadrà il termine fissato dalla Commissione europea per l'invio della osservazioni da parte degli altri stati membri.

L'allungamento dei tempi per l'entrata in vigore dell'obbligo dei giubbetti catarifrangenti va individuata nelle difficoltà che il decreto di attuazione ha incontrato per ottenere il via libera da Bruxelles.

Il nuovo articolo 162 del Codice della Strada delega infatti il Ministero delle Infrastrutture a recepire con proprio decreto i requisiti tecnici dei giubbetti, peraltro già fissati dal regolamento Ece/Onu numero 471 (UNI EN 471) che detta le caratteristiche per gli indumenti da lavoro delle forze di polizia e degli addetti ai cantieri stradali. Caratteristiche che nella prima versione del decreto inviato a Settembre a Bruxelles non sono state inserite.

La Commissione ha quindi informalmente invitato l'Italia a riscrivere il provvedimento. Sotto accusa il colore di giacche e bretelle per le quali, nella prima stesura, il Ministero delle Infrastrutture prevedeva solo l'uso del giallo. Per gli indumenti obbligatori dal prossimo Aprile potranno essere utilizzati sia il giallo che l'arancione, mentre per le bretelle non è richiesto un abbinamento particolare; potrà dunque essere usato oltre al giallo e arancione anche grigio e bianco.

Nel decreto vengono definiti i livelli di riflettenza a cui le imprese produttrici dovranno conformarsi mentre non sarà necessario richiedere alcun tipo di autorizzazione per produrre gli indumenti o ottenere l'omologazione dei prodotti. Nella circolare del Ministero l'unica richiesta alle aziende è quella di prevedere, per gli indumenti prodotti secondo le regole fissate per decreto, una speciale etichetta in cui, oltre alla marcatura Ce compaia anche un numero di identificazione che sarà stabilito dalla circolare stessa. La discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibilità comporta la detrazione di 2 punti dalla patente e una multa che può variare da 33,60 a 137,55 €uro. Se l'infrazione viene commessa da un passeggero viene applicata solo la sanzione pecuniaria.

Fonte: ASA press

Altre novità qui: http://www.sicurauto.it/cds/index.php

Immagine

Per chi volesse acquistare un giubbino in regola qui ne trovate uno ad un buon prezzo, e se poi siete al primo acquisto avrete uno buono sconto di 5 €uro.

Per tutti i dettagli: http://www.sicurauto.it/shop/index.php
Ultima modifica di SicurAUTO il 15/11/2006, 15:29, modificato 10 volte in totale.
Seguici su i social :ok

- Facebook
- YouTube
- LinkedIn
- Twitter

Per i Centauri Sicurezza in Moto :ciao


Avatar utente
SicurAUTO
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 12052
Iscritto il: 03/04/2002, 6:00
Nome: Claudio
Contatta:

Messaggio da SicurAUTO » 04/01/2004, 21:24

Pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto che fissa le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti.

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;

Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;

Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la norma di unificazione UNI EN 471 1995 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilita';

Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti
ad alta visibilita'
al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

1.1.
I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.

1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE, l'attestato di conformita', valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e' fabbricato in conformita' alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.

Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata di riferimento e' la norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.

Art. 2.

2.1.
Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilita'
devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella
sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi

PERTANTO L'ETICHETTA DEVE RIPORTARE, OLTRE IL MARCHIO <CE> ANCHE LA DICITURA <UNI EN 471>
Seguici su i social :ok

- Facebook
- YouTube
- LinkedIn
- Twitter

Per i Centauri Sicurezza in Moto :ciao

sciaci
Sostenitore Sicurauto
Sostenitore Sicurauto
Messaggi: 1765
Iscritto il: 26/09/2003, 19:18
Località: La Città del Sole

Messaggio da sciaci » 16/01/2004, 15:21

Ragazzi il mio Gilet (comprato tempo fa) ha sia la dicitura CE sia UNI 471 quindi è in regola giusto???

Non ci devono essere altre indicazioni???

Grassie!

Avatar utente
SicurAUTO
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 12052
Iscritto il: 03/04/2002, 6:00
Nome: Claudio
Contatta:

Messaggio da SicurAUTO » 16/01/2004, 16:16


Ragazzi il mio Gilet (comprato tempo fa) ha sia la dicitura CE sia UNI 471 quindi è in regola giusto???
Si... se riporta la dicitura si...

Sai però qual'è il colmo?!
Che tutti i giubbini "fasulli" o contraffatti esistenti già da tempo in giro riportavano già la sigla UNI 471!! :(

Pertanto non si capisce bene quando l'acquisto fatto sia giusto :-[
Che palle! :x
Seguici su i social :ok

- Facebook
- YouTube
- LinkedIn
- Twitter

Per i Centauri Sicurezza in Moto :ciao

sciaci
Sostenitore Sicurauto
Sostenitore Sicurauto
Messaggi: 1765
Iscritto il: 26/09/2003, 19:18
Località: La Città del Sole

Messaggio da sciaci » 17/01/2004, 11:18

Uff! :x :x :x

Però almeno all'apparenza sembra fatto bene poiché quando lo comprai uscì anche un foglio con sopra descritto il certificato di omologazione e le caratteristiche del tessuto utilizzato e delle bande riflettenti.

Pagato 15 Euro e che diamine! :x :x :x


Avatar utente
Pennellone
Rank: Foglio rosa
Rank: Foglio rosa
Messaggi: 2
Iscritto il: 28/01/2004, 15:11

Giubbottiiiii

Messaggio da Pennellone » 28/01/2004, 15:20

Una domanda... ancora non riesco a capire :??? se un giubbotto con la pubblicità di un qualche commerciante che lo distribuisce (dal distributore di carburanti al giornale locale) è valido o meno, è a norma o meno. Un esempio: per il codice della strada il portatarga non potrebbe recaer nessun messaggio pubblicitario .... :blabla , invece tutti sappiamo che la maggior parte di questi riportano il nome del concessionario di turno o altro. Come ci si comporta con i giubbotti? .... :police ....:eh :eh :eh

Avatar utente
SicurAUTO
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 12052
Iscritto il: 03/04/2002, 6:00
Nome: Claudio
Contatta:

Messaggio da SicurAUTO » 28/01/2004, 21:50

Non penso che ci siano problemi, basta che lo stesso sia omologato e che lo sponsor non copra le fasce catarifrangenti.

Questa è un'etichetta ok...

Immagine
Seguici su i social :ok

- Facebook
- YouTube
- LinkedIn
- Twitter

Per i Centauri Sicurezza in Moto :ciao

Avatar utente
Pennellone
Rank: Foglio rosa
Rank: Foglio rosa
Messaggi: 2
Iscritto il: 28/01/2004, 15:11

Messaggio da Pennellone » 29/01/2004, 8:35

Ti ringrazio... :)

sciaci
Sostenitore Sicurauto
Sostenitore Sicurauto
Messaggi: 1765
Iscritto il: 26/09/2003, 19:18
Località: La Città del Sole

Messaggio da sciaci » 29/01/2004, 16:56

Quell'etichetta mi risulta familiare! :P :P :P

Basano
Rank: Foglio rosa
Rank: Foglio rosa
Messaggi: 2
Iscritto il: 09/02/2004, 13:52

Messaggio da Basano » 09/02/2004, 14:04

Ciao a tutti...
Ho un dubbio su un gilet: solo dopo averlo acquistato mi sono accorto che
riporta la dicitura BS EN 471 : 1994, e non UNI EN 471.
Oltre a questo, non è presente il codice articolo e neanche il pittogramma
con l'altezza e la circonferenza toracica.
E' comunque a norma o no?
Grazie per l'aiuto!

Davidino 8)


Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti