Buongiorno, vi chiedo gentilmente se qualcuno può darmi una mano a capire cosa posso fare: la polizia stradale mi ha sospeso la patente a seguito di alcoltest, alle 00.30 circa di venerdì 3 aprile. Il tasso registrato era 1.17, altri esami negativi. Sto attendendo la notifica del prefetto con scritto il periodo di sospensione e la sanzione..che posso fare intanto? Mi hanno detto che, visto che per lavoro mi serve moltissimo l'auto, potrei fare richiesta di poter guidare almeno in orari di ufficio, qualcuno sa se è possibile e se ho qualche speranza? Non ho mai avuto precedenti, nè incidenti, esame urine negativo e ho risposto al test dello psicologo..non so se conta qualcosa, posto che ho chiaro i margini stretti del codice stradale.
Vi ringrazio tantissimo per qualsiasi cosa, non so bene come muovermi quindi qualsiasi consiglio è ben accetto!
Alice.
Sospensione patente per tasso alcolemico: consigli?
Commenta insieme a noi il Nuovo Codice della Strada. Se hai ricevuto una multa e vorresti fare ricorso guarda qui. Tantissimi casi on line!
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Sospensione patente per tasso alcolemico: consigli?
Messaggio da streetspirit » 20/04/2009, 12:42
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Re: Sospensione patente per tasso alcolemico: consigli?
Messaggio da dami65 » 22/04/2009, 0:42
Leggiti questo, può essere utile.
ARTT. 186/187 C.d.S. – NORMALI CONTROLLI SU STRADA
Cronologico atti da espletare
1. Fermare i veicoli da sottoporre a controllo nei modi previsti dalla Legge;
2. farsi consegnare i documenti di guida del conducente ed i documenti inerenti il veicolo;
3. se il conducente ha tenuto un comportamento di guida anormale, se presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:
“PUNTO A” IL CONDUCENTE ACCONSENTE
Se dopo i due test di Legge anche la prova etilometrica risulta positiva si procederà come di seguito:
1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini)
(non si rilascia copia);
2. verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)
3. - (CASO 1 misurazione superiore a 1,5 g/l) verbale di sequestro preventivo (penale) finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (si rilascia copia). (affidare sempre alla ditta in custodia giudiziale). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].
- (CASO 2 misurazione inferiore o uguale a 1,5 g/l) nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza di farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta;
4. verbale di affidamento del veicolo (si rilascia copia);
5. verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore (non si rilascia copia);
6. verbale all'art. 186/187 C.d.S. (non si rilascia copia e non si fa firmare)
7. annotazione del capo pattuglia;
8. stesura della notizia di reato a firma dell’istruttore responsabile dei servizi
trasmissione completa degli atti alla squadra di P.G. per l’inoltro degli stessi all’A.G. competente.
“PUNTO B” IL CONDUCENTE RIFIUTA
Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del “PUNTO A - CASO 1”. Importante evidenziare nell’annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.
N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187.
Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.
Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.
ARTT. 186/187 C.d.S. – INCIDENTE STRADALE
Cronologico atti da espletare
1. se non ci sono feriti che hanno ricorso alle cure del pronto soccorso e quindi i conducenti coinvolti sono presenti, farsi consegnare i documenti di guida ed i documenti inerenti il veicolo;
2. se uno o più dei conducenti coinvolti presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:
3. se uno più conducenti sono stati ricoverati presso il pronto il pronto soccorso, ed in base a dichiarazioni testimoniali, o a detta dei sanitari, ci sia il dubbio che trattasi di persona in stato di alterazione psico-fisica è opportuno compilare modulo di richiesta alla struttura sanitaria per accertamenti urgenti sulla persona al fine di appurare la presenza nell’organismo di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
“PUNTO A” IL CONDUCENTE ACCONSENTE
Se dopo i due test di Legge la prova etilometrica risulta positiva, o a seguito di nostra richiesta di analisi dei liquidi biologici, queste risultino positive, si procederà come di seguito:
1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini/certificazione sanitaria);
(non si rilascia copia)
2. verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)
3. (CASO 1 misurazione superiore a 1,5 g/l) verbale di sequestro preventivo (penale) finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (affidare sempre alla ditta in custodia giudiziale). (si rilascia copia). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].
- (CASO 2 misurazione inferiore o uguale a 1,5 g/l) Fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se di proprietà del trasgressore. N.B. TALE PROVVEDIMENTO SARA’ ADOTTATO ESCLUSIVAMENTE DAL GIUDICE IN SEDE DI SENTENZA DI CONDANNA. OPERATIVAMENTE, si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].
4.verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore; (non si rilascia copia)
5.verbale all'art. 186 C.d.S. (non si rilascia copia e non si fa firmare)
6.annotazione del capo pattuglia;
7.stesura della notizia di reato a firma dell’istruttore responsabile dei servizi
trasmissione completa degli atti alla squadra incidenti stradali per l’inoltro degli stessi all’A.G. competente.
“PUNTO B” IL CONDUCENTE RIFIUTA
Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del “PUNTO A - CASO 1”. Importante evidenziare nell’annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.
N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187. Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.
Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.
A seguito di quanto sopra, il soggetto interessato potrà proporre ricorso e/o nell’attesa presentare istanza di rilascio provvisorio della patente di guida, per gravi motivi di lavoro, quale potrebbe essere il licenziamento, oppure motivi familiari gravi ovviamente certificati.
Nell’attesa di ricevere la notifica della data fissata dell’udienza, l’interessato dovrà rivolgersi all’ufficio C.U.P. dell’Azienda U.S.L. del luogo è prenotare le dovute analisi ed eventuali visite mediche, compilando la modulistica apposita dove dovrà essere riportato l’esatto articolo verbalizzato dalle autorità.
In seguito le Autorità per conto del Tribunale competente fisseranno la data e il luogo dove l’interessato dovrà presentarsi. Lo stesso dovrà esibire le analisi precedentemente fatte nella struttura sanitaria pubblica e sottoporsi a visita medica di controllo davanti una commissione medica.
La stessa commissione dovrà valutare l’idoneità del soggetto sottoposto ad accertamento tenendo in considerazione eventuali precedenti correlativi all’articolo de quo. Una volta ritenuto il soggetto IDONEO detta commissione disporrà il rilascio della patente di guida da ritirare direttamente all’Ufficio Patenti presso la Prefettura del luogo in alternativa comunicherà la NON IDONEITA’ sia al Tribunale competente sia alla Prefettura del luogo chiedendo la ulteriore sospensione della patente di guida per mesi…(da definire).
Ultima fase è quella di presentarsi all’Udienza davanti al Ill.mo Sig. Giudice che valutate le opportune considerazioni si esprimerà in merito.
...Benvenuto in Sicurauto.it
ARTT. 186/187 C.d.S. – NORMALI CONTROLLI SU STRADA
Cronologico atti da espletare
1. Fermare i veicoli da sottoporre a controllo nei modi previsti dalla Legge;
2. farsi consegnare i documenti di guida del conducente ed i documenti inerenti il veicolo;
3. se il conducente ha tenuto un comportamento di guida anormale, se presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:
“PUNTO A” IL CONDUCENTE ACCONSENTE
Se dopo i due test di Legge anche la prova etilometrica risulta positiva si procederà come di seguito:
1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini)
(non si rilascia copia);
2. verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)
3. - (CASO 1 misurazione superiore a 1,5 g/l) verbale di sequestro preventivo (penale) finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (si rilascia copia). (affidare sempre alla ditta in custodia giudiziale). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].
- (CASO 2 misurazione inferiore o uguale a 1,5 g/l) nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza di farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta;
4. verbale di affidamento del veicolo (si rilascia copia);
5. verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore (non si rilascia copia);
6. verbale all'art. 186/187 C.d.S. (non si rilascia copia e non si fa firmare)
7. annotazione del capo pattuglia;
8. stesura della notizia di reato a firma dell’istruttore responsabile dei servizi
trasmissione completa degli atti alla squadra di P.G. per l’inoltro degli stessi all’A.G. competente.
“PUNTO B” IL CONDUCENTE RIFIUTA
Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del “PUNTO A - CASO 1”. Importante evidenziare nell’annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.
N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187.
Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.
Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.
ARTT. 186/187 C.d.S. – INCIDENTE STRADALE
Cronologico atti da espletare
1. se non ci sono feriti che hanno ricorso alle cure del pronto soccorso e quindi i conducenti coinvolti sono presenti, farsi consegnare i documenti di guida ed i documenti inerenti il veicolo;
2. se uno o più dei conducenti coinvolti presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:
3. se uno più conducenti sono stati ricoverati presso il pronto il pronto soccorso, ed in base a dichiarazioni testimoniali, o a detta dei sanitari, ci sia il dubbio che trattasi di persona in stato di alterazione psico-fisica è opportuno compilare modulo di richiesta alla struttura sanitaria per accertamenti urgenti sulla persona al fine di appurare la presenza nell’organismo di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
“PUNTO A” IL CONDUCENTE ACCONSENTE
Se dopo i due test di Legge la prova etilometrica risulta positiva, o a seguito di nostra richiesta di analisi dei liquidi biologici, queste risultino positive, si procederà come di seguito:
1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini/certificazione sanitaria);
(non si rilascia copia)
2. verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)
3. (CASO 1 misurazione superiore a 1,5 g/l) verbale di sequestro preventivo (penale) finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (affidare sempre alla ditta in custodia giudiziale). (si rilascia copia). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].
- (CASO 2 misurazione inferiore o uguale a 1,5 g/l) Fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se di proprietà del trasgressore. N.B. TALE PROVVEDIMENTO SARA’ ADOTTATO ESCLUSIVAMENTE DAL GIUDICE IN SEDE DI SENTENZA DI CONDANNA. OPERATIVAMENTE, si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].
4.verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore; (non si rilascia copia)
5.verbale all'art. 186 C.d.S. (non si rilascia copia e non si fa firmare)
6.annotazione del capo pattuglia;
7.stesura della notizia di reato a firma dell’istruttore responsabile dei servizi
trasmissione completa degli atti alla squadra incidenti stradali per l’inoltro degli stessi all’A.G. competente.
“PUNTO B” IL CONDUCENTE RIFIUTA
Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del “PUNTO A - CASO 1”. Importante evidenziare nell’annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.
N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187. Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.
Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.
A seguito di quanto sopra, il soggetto interessato potrà proporre ricorso e/o nell’attesa presentare istanza di rilascio provvisorio della patente di guida, per gravi motivi di lavoro, quale potrebbe essere il licenziamento, oppure motivi familiari gravi ovviamente certificati.
Nell’attesa di ricevere la notifica della data fissata dell’udienza, l’interessato dovrà rivolgersi all’ufficio C.U.P. dell’Azienda U.S.L. del luogo è prenotare le dovute analisi ed eventuali visite mediche, compilando la modulistica apposita dove dovrà essere riportato l’esatto articolo verbalizzato dalle autorità.
In seguito le Autorità per conto del Tribunale competente fisseranno la data e il luogo dove l’interessato dovrà presentarsi. Lo stesso dovrà esibire le analisi precedentemente fatte nella struttura sanitaria pubblica e sottoporsi a visita medica di controllo davanti una commissione medica.
La stessa commissione dovrà valutare l’idoneità del soggetto sottoposto ad accertamento tenendo in considerazione eventuali precedenti correlativi all’articolo de quo. Una volta ritenuto il soggetto IDONEO detta commissione disporrà il rilascio della patente di guida da ritirare direttamente all’Ufficio Patenti presso la Prefettura del luogo in alternativa comunicherà la NON IDONEITA’ sia al Tribunale competente sia alla Prefettura del luogo chiedendo la ulteriore sospensione della patente di guida per mesi…(da definire).
Ultima fase è quella di presentarsi all’Udienza davanti al Ill.mo Sig. Giudice che valutate le opportune considerazioni si esprimerà in merito.
...Benvenuto in Sicurauto.it
Ricordati di adottare, in ogni momento, una guida circostanziata alle condizioni della strada, del tempo e del traffico. Indipendentemente dai valori stabiliti dalla legge, éducati a non metterti alla guida se hai assunto sostanze alcooliche o stupefacenti, anche se in misura minima.
Re: Sospensione patente per tasso alcolemico: consigli?
Messaggio da Lary » 26/05/2009, 9:04
Io sentirei l'avvocato per vedere se è possibile riuscire ad avere qualche agevolazione. Dopo aver risolto, però, una buona mossa sarebbe quella di stipulare una polizza di tutela legale che protegga la tua patente. So che alcune compagnie come Arag ne stipulano e coprono le spese legali fino ad 11.000 euro.
A questo link trovi informazioni sulle spese coperte da questo tipo di polizza:http://www.arag.it/Tutela-Legale/Patente-Punti.html
A questo link trovi informazioni sulle spese coperte da questo tipo di polizza:http://www.arag.it/Tutela-Legale/Patente-Punti.html
Guido sicura, vivo sicura.
Re: Sospensione patente per tasso alcolemico: consigli?
Messaggio da dami65 » 27/05/2009, 13:42
Mi raccomando Guardiamoci attentamente........Lary ha scritto:Io sentirei l'avvocato per vedere se è possibile riuscire ad avere qualche agevolazione. Dopo aver risolto, però, una buona mossa sarebbe quella di stipulare una polizza di tutela legale che protegga la tua patente. So che alcune compagnie come Arag ne stipulano e coprono le spese legali fino ad 11.000 euro.
Patente protetta
Assicurazione di Tutela legale e giudiziaria per la patente (Ritiro patente, Punti patente)
Patente Protetta
Chi assicuriamo
L'assicurazione Patente Protetta copre il Titolare della patente di guida indicata in polizza oppure, in alternativa, il Titolare della patente di guida del veicolo con targa identificata in polizza.
Per quali spese
L'assicurazione Patente Protetta copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'assicurato, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice.
Per quali eventi
Violazioni al Codice della Strada: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti patente.
Ricordati di adottare, in ogni momento, una guida circostanziata alle condizioni della strada, del tempo e del traffico. Indipendentemente dai valori stabiliti dalla legge, éducati a non metterti alla guida se hai assunto sostanze alcooliche o stupefacenti, anche se in misura minima.
Re: Sospensione patente per tasso alcolemico: consigli?
Messaggio da matteip » 15/06/2009, 10:51
Mi dispiace per quello che ti è successo. Sicuramente avrai in qualche modo risolto. Il consiglio, per la prossima volta, è un po' banale ma ci sta.
Misurati il tasso alcolemico prima di metterti alla guida. Non è solo un problema di patente. Se guidi dopo aver bevuto rischi grosso, non serve che te lo ricordi io.
Ciao
Piero
Misurati il tasso alcolemico prima di metterti alla guida. Non è solo un problema di patente. Se guidi dopo aver bevuto rischi grosso, non serve che te lo ricordi io.
Ciao
Piero
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