Salve , vorrei cortesemente chiedervi un chiarimento . Giovedi 21/10/2010 e Sabato 23/10/2010 è uscito un articolo sul Giornale di Brescia sui famosi SPEED CHECK dicendo che non sono autorizzati dal ministero dei trasporti . Io ho preso una contravvenzione con lo speed check a Gussago ( BS ) ma leggendo questo articolo mi vengono molti dubbi . Potreste aiutarmi a capire se devo pagare o fare ricorso ?
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/4/2010 prot.34483
Quesito installazione rallentatori di velocità modello "speed check" in centro abitato. Rif. prot. n. 36214 del 22.03.2010
Con riferimento al quesito qui inoltrato con la nota in riscontro, si premette che i dispositivi in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992). Conseguentemente, non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
Ciò premesso, il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade".
Giova considerare, al riguardo, che l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale.
Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.
Infine, da quanto è dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta, il posizionamento sulla banchina potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
Grazie per l'aiuto , mose .
[Speed check illegali?] Ecco cosa dice il codice
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Re: speed check illegali
Messaggio da ANVU » 24/10/2010, 17:41
Art. 142
6-Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocit� sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Questi sono i due commi dell'art. 142 che regolano l'uso di tutte le strumentazioni per rilevare a distanza la velocità, quindi anche degli speed-check.
E' stato previsto che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, ...omissis... Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità".
Per quanto attiene alla modifica dell'art. 201, il comma 1 ter ora prevede che "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non � necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalit� e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico"
La invito a leggere comunque la documentazione completa che può trovare su uno dei qualsiasi siti delle ditte produttrici dei sistemi Speed check, e dove sono allegati ulteriori Circolari e risposte ministeriali
6-Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocit� sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Questi sono i due commi dell'art. 142 che regolano l'uso di tutte le strumentazioni per rilevare a distanza la velocità, quindi anche degli speed-check.
E' stato previsto che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, ...omissis... Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità".
Per quanto attiene alla modifica dell'art. 201, il comma 1 ter ora prevede che "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non � necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalit� e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico"
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Re: [Speed check illegali?] Ecco cosa dice il codice
Messaggio da SicurAUTO » 11/01/2011, 18:37
In merito alla questione abbiamo appena inserito nelle nostre guide al codice della strada il seguente approfondimento:
Gli speed check sono legali? Cosa dice il codice della strada?
Buona lettura
Gli speed check sono legali? Cosa dice il codice della strada?
Buona lettura
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