Uso dei parcheggi
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Uso dei parcheggi
Messaggio da remagio » 07/09/2005, 8:23
Qualcuno sa dirmi se da parte del Comune è possibile autorizzare l'uso di un parcheggio in una piccola piazza del centro storico come deposito di materiale da costruzione concesso ad una impresa che esegue lavori in un immobile di proprietà comunale? Se sì, quali sono le fonti di tale diritto? Nel capitolato che regola i rapporti tra appaltatore e Comune non dovrebbe essere previsto che i depositi provvisori sono a carico dell'appaltatore? Grazie. Remagio
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Messaggio da Kunta Kinte » 07/09/2005, 8:32
Normalmente le ditte costruttrici chiedono l'autorizzazione ad aprire il cantiere chiedendo (e pagando) la realativa occupazione di suolo pubblico. Tale spazio occupato normalmente è posizionato il più vicino al cantiere (quasi sempre all'interno di esso).Nulla centra se la ditta lavora per un privato o per un ente pubblico.
Se manca l'autorizzazione ad aprire il cantiere oppure l'area occupata è più grande di quanto concessa ecc........la ditta va incontro a varie sanzioni.Di tali autorizzazioni la ditta deve averne copia nel cantiere.
Se manca l'autorizzazione ad aprire il cantiere oppure l'area occupata è più grande di quanto concessa ecc........la ditta va incontro a varie sanzioni.Di tali autorizzazioni la ditta deve averne copia nel cantiere.

meglio fare una multa in meno che farne una sbagliata L.Ciccola
Uso dei parcheggi
Messaggio da remagio » 07/09/2005, 8:46
Il parcheggio è libero ed è delimitato da strisce. E' inserito nel Piano Urbano per il Traffico. L'occupazione si protrae da oltre due anni. L'impresa non paga occupazione di suolo perchè ritengono che non sia dovuta perchè trattasi di lavori pubblici su immobile comunale. La piazzetta è antistante l'immobile ma non c'entra con i lavori. Spessissimo tolleriamo la chiusura della strada per traffico di mezzi o per la presenza di ponteggi, anche questi senza pagamento di occupazione di suolo per gli stessi motivi. La tassa di circolazione dà diritto a tutti sull'uso della strada e delle aree pubbliche, visto che non si tratta del disagio di qualche ora o di qualche giorno? Grazie per le risposte.
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Messaggio da Kunta Kinte » 07/09/2005, 9:33
Per il disagio c'è poco da fare.....se per effettuare dei lavori, non interessa se di privati o di enti pubblici, occorre chiudere una strada..questo fa fatto.....anche per lunghi periodi.
Il fatto del mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico mi suona di forzatura.Vabbè che comunque la somma non sarebbe altissima......però, per quanto io ne sappia la ditte deve pagarla ugualmente in quanto per effettuare detti lavori VIENE PAGATA.
Altro discorso se c'è un accordo del tipo non paghi il suolo pubblico e mi fai uno sconto.........ma questo deve essere scritto nel contratto.
Il fatto del mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico mi suona di forzatura.Vabbè che comunque la somma non sarebbe altissima......però, per quanto io ne sappia la ditte deve pagarla ugualmente in quanto per effettuare detti lavori VIENE PAGATA.
Altro discorso se c'è un accordo del tipo non paghi il suolo pubblico e mi fai uno sconto.........ma questo deve essere scritto nel contratto.

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Parcheggi
Messaggio da remagio » 08/09/2005, 10:08
Grazie KuntaKinte, ma c'è una differenza tra l'impalcatura - strettamente funzionale al cantiere - e un deposito di materiale rimosso che sarà reimpiegato alla fine dei lavori. In questi casi sembra ragionevole che l'impresa abbia bisogno solo di un sito di deposito provvisionale che può ben individuare in altro posto, anche a pagamento. In genere questo è quanto i capitolati stabiliscono. In ogni caso, non avevo chiesto tanto opinioni quanto fonti normative perchè sulle opinioni si può discutere all'infinito, le norme sono solo da applicare, ed in genere sono date con una logica condivisibile, nell'interesse di tutti. Grazie per la partecipazione.
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Messaggio da Kunta Kinte » 08/09/2005, 11:40
Non è solo una mia opinione, l'art 21 cds sanziona chi apre un cantiere sulla strada o pertinenza di essa senza l'autorizzazione dell'ente proprietario (nel tuo caso il Comune)........
Per il deposito di materiale......qualora sia inutilizzato e risulti che lo resti per tempo........nulla vieta ai cittadini di richierne la rimozione onde liberare spazi per i parcheggi........e solitamente appurato ciò si provvede a modificare l'autorizzazione. (almeno da me qualche volta è stato fatto).
Saluti.
Per il deposito di materiale......qualora sia inutilizzato e risulti che lo resti per tempo........nulla vieta ai cittadini di richierne la rimozione onde liberare spazi per i parcheggi........e solitamente appurato ciò si provvede a modificare l'autorizzazione. (almeno da me qualche volta è stato fatto).
Saluti.

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Messaggio da Sir_Neko » 08/09/2005, 16:49
Riporto articolo 20 e 21 del CdS per presa visione ...


ART.20 C.d.s. : Occupazione della sede stradale ha scritto:1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 a lire 1.016.140.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Le sanzioni sono ancora in lire ... sorry ...ART.21 C.d.S. : Opere , depositi e cantieri stradali : ha scritto:1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180 a lire 5.080.700.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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