Validità dell'assicurazione nelle strade "private"

Hai avuto un incidente? Vuoi un parere sul tuo caso? Hai qualche problema con la tua assicurazione?

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andreap2p
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Messaggio da andreap2p » 30/10/2007, 22:31

Continuo la discussione per non aprirne una nuova.
Il mio vicino di parcheggio aprendo lo sportello mi ha dato l'ennesima botta ed io stanco della sua menefregaggine gli ho chiesto conto dell'ultimo danno; lui se nè fregato immagino perchè sa che le auto sono nel parcheggio condominiale recintato e chiuso con cancello e quindi l'assicurazione non copre.
Nel mio parhceggio però transitano e si parcheggiano spesso parenti in visita( 24 posti auto), ho qualche speranza? e se l'assicurazione non dovesse fare nulla, come dovrei agire?
perizia, avvocato causa.... qual'è la procedura?
spero tanto mi possiate aiutare perchè l'auto nuova sta diventando una schifezza con tutti sti colpi. :-[


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ex600
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Messaggio da ex600 » 31/10/2007, 10:06

Puoi fare semplicemente richiesta danni alla tua assicurazione (con le nuove procedure) e poi aspetti, saranno loro che devono poi fare il resto.
:ciao

andreap2p
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Messaggio da andreap2p » 31/10/2007, 16:07

Grazie per la risposta.
Oggi ho fatto la denuncia alla mia assicurazione.
Ho fatto presente che il parcheggio è condominiale, la ragazza con cui parlavo ha telefonato al suo principale chiedendo numi e lui ha detto che potevo comunque chiedere l'indennizzo diretto. :)
Sono contento, ma comunque mi resta il dubbio:
tutto ieri sera l'ho passato a cercare le leggi e altre situazioni simili, e tutto mi faceva capire che essendo area privata non si sarebbe potuto fare nulla; quindi cosa è che mi sfugge?

verrà il perito dell'assicurazione e sarà questa a rifondermi, per poi rivalersi sull'assicurazione dell'altro?
vi ringrazio per qualsiasi delucidazione riusciate a darmi, ma già così sono soddisfatto
:ciao

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Messaggio da Fustino83 » 31/10/2007, 18:16

A prescindere dall'assicurazione, cmq lui ha fatto il danno e lui paga se non paga la sua ass perchè in area privata (anche se è da vedere) pagherà lui di tasca propria col proprio patrimonio (che tra l'altro ci risparmierebbe pure tra aumenti di assicurazione e tutto)
Salud - Daniele

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andreap2p
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Messaggio da andreap2p » 02/11/2007, 11:46

ok grazie mille per le risposte. :ciao


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Messaggio da andreap2p » 20/12/2007, 16:55

Ultimo aggiornamento:
ho fatto denuncia alla mia assicurazione usando il modulo della constatazione amichevole firmato solo da me e con i dati del proprietario dell'altra auto(dati ottenuti facendo una semplice visura al pra)

dopo 15 giorni circa, sono venuti 2 periti(immagino 1 per assicurazione) hanno visto il danno e mi hanno chiesto quanto mi avevano chiesto i carrozzieri per la riparazione; gli ho risposto 400€ uno e 350€ un altro valori che mi erano stati chiesti realmente, ma tutto a voce.

dopo altri circa 15 giorni mi è arrivato l'assegno con l'importo di 400€.

quindi che dire, sono soddisfatto.
unico dubbio che mi viene è: potrebbe succedere che uno si inventa che gli ho fatto un danno e fa come ho fatto iio per avere il rimborso? boh

comunque spero che queste indicazioni possano servire a qualcuno.

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Messaggio da ex600 » 21/12/2007, 6:23

Intanto sono contento che tutto si sia risolto al meglio per te! :)
per l'ultimo quesito posto ti posso dire che si, potrebbe succedere, come poteva succedere prima, prima di pagare un CAI ad una sola firma l'assicurazione del "danneggiato" deve interpellare l'assicurazione della parte "danneggiante" per chiedere se effettivamente è reale il sinistro.
Quindi puoi stare tranquillo! 8)

andreap2p
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Messaggio da andreap2p » 21/12/2007, 21:31

ok, grazie ancora :ciao

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Messaggio da aletom79 » 29/12/2007, 13:34

Ai sensi dell'art. sotto riportato del codice delle assicurazioni private e dell'art. del codice della strada che disciplina le aree equiparate ad uso pubblico, sei nel pieno diritto di essere risarcito.

"Art. 122 codice delle assicurazioni private - (Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata"
Alessandro Tomasello - Audit manager di un' importante compagnia assicurativa. Non chiedetemi quale però!
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