Cinture obbligatorie per i passeggeri di taxi e autobus

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wilhem275
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Cinture obbligatorie per i passeggeri di taxi e autobus

Messaggio da wilhem275 » 16/04/2006, 0:08

Sentivo oggi al TG che è entrata in vigore questa nuova norma.

Devono indossare le cinture:
- i passeggeri dei taxi (i conducenti avevano già l'obbligo)
- passeggeri e conducenti di bus extraurbani (in pratica le corriere) -io lo facevo già ;)-
- su questi mezzi i bambini >3 anni devono essere sistemati con i sistemi appositi (seggiolini)


L'ultima è poco applicabile, le altre due sono giustissime... la gente ignora che già a 30 all'ora si può facilmente restare secchi...
Ich liebe Berlin! :D :ok :ok :ok


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Massy
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Messaggio da Massy » 16/04/2006, 2:29

Hai un riferimento normativo?

Da quel che ne sapevo, sia su taxi sia in qualche caso sugli autobus (posti non protetti) era obbligatorio anche prima, se non ricordo appunto male :)
Immagine § Informazioni mutui § Carte di Credito § Manie GraficheImmagine § Diari di viaggio

Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.

Transistore1
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Messaggio da Transistore1 » 16/04/2006, 21:08

Il riferimento normativo dovrebbe essere questo:

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n.150
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada. (GU n. 87 del 13-4-2006)

Ciao.
Se acceleri sempre, a scuola guida, non imparerai niente!!!

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Messaggio da SicurAUTO » 16/04/2006, 22:21

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n.150

Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva
91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al
codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e
169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto
legislativo n. 285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti
di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e
siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o
pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul
veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne
altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».



Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8
e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».



Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5
del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.».



Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale a mezzo stampa.

Fonte: http://wwww.gazzettaufficiale.it
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